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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15793/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 28/04/2022 del Tribunale di Benevento con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 412,00 di multa per il reato di rapina impropria aggravata (dall'essere stata la violenza commessa da persona travisata).

2. Avverso tale sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601, commi 1 e 5, dello stesso codice, per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sia allo stesso difensore.

Il suddetto decreto sarebbe stato infatti notificato, anziché all'indirizzo PEC del menzionato difensore di fiducia ([OSCURATO:EMAIL] ), all'indirizzo PEC di un altro difensore suo omonimo ([OSCURATO:EMAIL] ).

Ciò nonostante il corretto indirizzo PEC fosse stato indicato sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto l'atto di appello sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in calce allo stesso atto.

Dal che conseguirebbe una nullità assoluta e insanabile. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è fondato.

Dall'esame degli atti del processo - il quale, essendo stato denunciato un error in procedendo, non solo è possibile ma è doveroso -, risulta che: a) l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale era anche elettivamente domiciliato; b) nell'atto di appello dell'Ismaili era indicata la PEC di tale difensore - segnatamente: sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto tale atto; sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in calce allo stesso -, PEC che è [OSCURATO:EMAIL] ; c) la notifica all'imputato - che, come si è detto, era elettivamente domiciliato presso il difensore - del decreto di citazione per il giudizio di appello fu invece eseguita alla diversa PEC [OSCURATO:EMAIL], così come l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello; d) anche le conclusioni scritte del Procuratore generale furono inviate all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e il dispositivo della sentenza di appello fu anch'esso comunicato allo stesso indirizzo PEC; e) l'imputato non presentò conclusioni.

Da ciò risulta pertanto l'omissione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato sia al suo difensore di fiducia, con la conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., di tale giudizio di appello e, quindi, della sentenza impugnata che da esso dipende.

2. Pertanto, tale sentenza deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un'altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'app

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto e che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 28/04/2022 del Tribunale di Benevento con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di due anni e tre mesi di reclusione ed C 412,00 di multa per il reato di rapina impropria aggravata (dall'essere stata la violenza commessa da persona travisata). 2. Avverso tale sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 601, commi 1 e 5, dello stesso codice, per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato, elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], sia allo stesso difensore. Il suddetto decreto sarebbe stato infatti notificato, anziché all'indirizzo PEC del menzionato difensore di fiducia ([OSCURATO:EMAIL] ), all'indirizzo PEC di un altro difensore suo omonimo ([OSCURATO:EMAIL] ). Ciò nonostante il corretto indirizzo PEC fosse stato indicato sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto l'atto di appello sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in calce allo stesso atto. Dal che conseguirebbe una nullità assoluta e insanabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è fondato. Dall'esame degli atti del processo - il quale, essendo stato denunciato un error in procedendo, non solo è possibile ma è doveroso -, risulta che: a) l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era assistito dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale era anche elettivamente domiciliato; b) nell'atto di appello dell'Ismaili era indicata la PEC di tale difensore - segnatamente: sia sulla carta intestata sulla quale fu redatto tale atto; sia sotto la firma che era stata apposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in calce allo stesso -, PEC che è [OSCURATO:EMAIL] ; c) la notifica all'imputato - che, come si è detto, era elettivamente domiciliato presso il difensore - del decreto di citazione per il giudizio di appello fu invece eseguita alla diversa PEC [OSCURATO:EMAIL], così come l'avviso al difensore della data fissata per il giudizio di appello; d) anche le conclusioni scritte del Procuratore generale furono inviate all'indirizzo PEC [OSCURATO:EMAIL] e il dispositivo della sentenza di appello fu anch'esso comunicato allo stesso indirizzo PEC; e) l'imputato non presentò conclusioni. Da ciò risulta pertanto l'omissione della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello sia all'imputato sia al suo difensore di fiducia, con la conseguente nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., di tale giudizio di appello e, quindi, della sentenza impugnata che da esso dipende. 2. Pertanto, tale sentenza deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un'altra sezione della Corte d'appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'app
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