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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 01351/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza deliberata il 1.2.2022 ed ora impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati, condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Rotti per il reato di lesioni gravi, guaribili in otto mesi.

Fatto del 19.3.2014.

Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, articolando un solo motivo, col quale hanno lamentato la violazione di legge e la mancanza di motivazione riguardo all'eccezione di prescrizione del reato, ritualmente sollevata in appello e rimasta priva di risposta; ha precisato la difesa che la contestata recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comportato aumento di pena.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali, in replica alla requisitoria scritta, ha insistito nel motivo di ricorso.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Occorre in primis chiarire che la sentenza impugnata ha dato atto nella parte dedicata alle conclusioni delle parti che la difesa aveva proposto eccezione di prescrizione del reato, anche se non ha riportato il relativo motivo nella sintesi e non ha fornito risposta.

La difesa con il presente atto di impugnazione si duole della mancanza di motivazione su un punto decisivo, chiedendo l'annullamento della sentenza per tale ragione, precisando, per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che per la contestata recidiva reiterata non vi sarebbe stato aumento di pena e che, quindi, neppure su questo aspetto la Corte territoriale si era pronunziata.

Deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza, poiché agli imputati risulta contestato in fatto il delitto di lesioni gravi, come si legge nell'imputazione, che si riferisce a lesioni giudicate guaribili in otto mesi, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'ad 583/1 nr 1 cp; sul punto deve precisarsi che dal testo del provvedimento per cui è ricorso emerge che nel corso del procedimento è stata espletata una perizia medico-legale, citata dai Giudici di appello tra gli elementi di prova tenuti in considerazione nella conferma di responsabilità per l'imputazione ascritta all'attuale ricorrente.

Nè la difesa ha sollevato censure su questo decisivo profilo che, pertanto, è da valutare pacificamente acquisito.

Il termine prolungato di compimento della prescrizione, pertanto, è pari ad anni otto e mesi nove, in considerazione del massimo di pena edittale indicato dalla norma incriminatrice in anni sette di reclusione e si realizza il 19 Dicembre 2022 ben oltre la data di emissione della sentenza impugnata.

Diventa, pertanto, irrilevante la questione, peraltro sollevata in termini esplorativi dalla difesa, circa il riflesso sulla prescrizione della recidiva reiterata contestata a [OSCURATO:PERSONA].Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Deciso i! 25.10.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio ,4 C CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza deliberata il 1.2.2022 ed ora impugnata la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti degli imputati, condannati alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Rotti per il reato di lesioni gravi, guaribili in otto mesi. Fatto del 19.3.2014. Avverso la pronunzia hanno proposto ricorso gli imputati tramite il comune difensore fiduciario, articolando un solo motivo, col quale hanno lamentato la violazione di legge e la mancanza di motivazione riguardo all'eccezione di prescrizione del reato, ritualmente sollevata in appello e rimasta priva di risposta; ha precisato la difesa che la contestata recidiva reiterata per [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe comportato aumento di pena. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali, in replica alla requisitoria scritta, ha insistito nel motivo di ricorso. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Occorre in primis chiarire che la sentenza impugnata ha dato atto nella parte dedicata alle conclusioni delle parti che la difesa aveva proposto eccezione di prescrizione del reato, anche se non ha riportato il relativo motivo nella sintesi e non ha fornito risposta. La difesa con il presente atto di impugnazione si duole della mancanza di motivazione su un punto decisivo, chiedendo l'annullamento della sentenza per tale ragione, precisando, per quanto attiene alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] che per la contestata recidiva reiterata non vi sarebbe stato aumento di pena e che, quindi, neppure su questo aspetto la Corte territoriale si era pronunziata. Deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza, poiché agli imputati risulta contestato in fatto il delitto di lesioni gravi, come si legge nell'imputazione, che si riferisce a lesioni giudicate guaribili in otto mesi, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'ad 583/1 nr 1 cp; sul punto deve precisarsi che dal testo del provvedimento per cui è ricorso emerge che nel corso del procedimento è stata espletata una perizia medico-legale, citata dai Giudici di appello tra gli elementi di prova tenuti in considerazione nella conferma di responsabilità per l'imputazione ascritta all'attuale ricorrente. Nè la difesa ha sollevato censure su questo decisivo profilo che, pertanto, è da valutare pacificamente acquisito. Il termine prolungato di compimento della prescrizione, pertanto, è pari ad anni otto e mesi nove, in considerazione del massimo di pena edittale indicato dalla norma incriminatrice in anni sette di reclusione e si realizza il 19 Dicembre 2022 ben oltre la data di emissione della sentenza impugnata. Diventa, pertanto, irrilevante la questione, peraltro sollevata in termini esplorativi dalla difesa, circa il riflesso sulla prescrizione della recidiva reiterata contestata a [OSCURATO:PERSONA].Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso i! 25.10.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio ,4 C CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]