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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01001/2022

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A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in via preliminare, l'emanazione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato dovuta a prescrizione, con conseguente cassazione della sentenza di condanna senza alcun rinvio.

In subordine, si chiede cassare l'impugnata sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per la ricettazione di un assegno circolare.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi.

2.1. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le spiegazioni fornite dal ricorrente per dimostrare la propria buona fede in ordine alla ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa.

Con un travisamento della prova (esame dell'imputato), la Corte di appello ha affermato che Vaccaro non fornì precise indicazioni sulla identità della persona dalla quale ricevette l'assegno come corrispettivo di una vendita.

2.2. Omessa motivazione su un punto decisivo: la sentenza impugnata, in contrasto con quella di primo grado, non ha spiegato per quali ragioni sarebbe stata illeggibile la fotocopia della carta d'identità del cittadino rumeno dal quale Vaccaro ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno, producendo poi in giudizio detto documento.

2.3. Violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte spiegato il criterio logico seguito per giudicare inverosimile la giustificazione data dall'imputato a sostegno della propria buona fede, una volta venuti meno gli argomenti della omessa indicazione della identità del tradens dell'assegno e della illeggibilità del documento fornito.

2.4. Violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo: la sentenza di appello non ha esaminato gli elementi addotti dalla difesa per rafforzare la tesi dell'imputato, che ricevette un assegno circolare non falsificato, versandolo sul proprio conto corrente, dal quale prelevò solo una parte dell'importo, che restituì parzialmente all'istituto di credito, una volta appreso della provenienza delittuosa del titolo.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, che possono essere congiuntamente esaminati.

5. Secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, in motivazione).

Nel caso di specie la valutazione dei giudici di merito è stata conforme nel ritenere inattendibili le spiegazioni fornite dall'imputato in ordine alle modalità con le quali egli avrebbe ricevuto l'assegno circolare, sottratto al dipendente della banca il 28 ottobre 2009 e negoziato da Vaccaro dopo dodici giorni dal furto.

Il primo giudice ha osservato che l'imputato si limitò "a produrre in giudizio una fotocopia (appena leggibile) della carta di identità, peraltro rumena, della persona indicata, senza fornire ulteriori elementi che ne consentissero la localizzazione e quindi l'audizione in dibattimento, pur avendo più volte dichiarato, anche mediante il difensore, di avere altra documentazione idonea all'individuazione del soggetto"; la Corte di appello ha analogamente evidenziato che Vaccaro, se davvero avesse ricevuto l'assegno da un proprio ex dipendente, invece di fornire la "copia fotostatica del pressoché illeggibile del suo documento, di certo sarebbe stato in grado di fornire indicazioni dettagliate sulla sua identità".

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non credibile "che l'imputato abbia ceduto le proprie attrezzature, di ingente valore economico, senza preoccuparsi di verificare preventivamente la solvibilità dell'acquirente e senza alcuna attestazione che documentasse l'operazione di compravendita, sulla base di un mero rapporto di amicizia con un soggetto che, sebbene ex dipendente, non vedeva da anni"; il giudice di appello, aderendo a tale impostazione, ha rimarcato "l'importo del titolo ricevuto dal Vaccaro (26.500 euro) e il corrispondente significativo valore della merce venduta".

Con motivazione per nulla contraddittoria, i giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno così applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo Sez. 2, n. 39574 del 20/10/2021, Zaccaria, non mass.).

Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 9976 del 16/02/2021, Campos, non mass.).

Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

Con una motivazione immune da vizi, la Corte di appello ha ritenuto anch'essa la totale inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato, a fronte dei descritti elementi, escludendo altresì che la restituzione alla banca della somma di 2.000 euro (un quinto di quella che Vaccaro prelevò dal conto, il giorno stesso in cui egli depositò l'assegno di provenienza furtiva) potesse dimostrare la buona fede del ricorrente.

L'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati dalla difesa non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v.

Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione).

6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

La difesa ha sostenuto che il reato si è estinto per prescrizione in data 11 giugno 2020; tuttavia, la inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro CIMMINO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in via preliminare, l'emanazione di sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato dovuta a prescrizione, con conseguente cassazione della sentenza di condanna senza alcun rinvio. In subordine, si chiede cassare l'impugnata sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2020 la Corte di appello di Catania confermava la decisione con la quale il Tribunale di Catania aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa per la ricettazione di un assegno circolare. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi. 2.1. Contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto inattendibili le spiegazioni fornite dal ricorrente per dimostrare la propria buona fede in ordine alla ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa. Con un travisamento della prova (esame dell'imputato), la Corte di appello ha affermato che Vaccaro non fornì precise indicazioni sulla identità della persona dalla quale ricevette l'assegno come corrispettivo di una vendita. 2.2. Omessa motivazione su un punto decisivo: la sentenza impugnata, in contrasto con quella di primo grado, non ha spiegato per quali ragioni sarebbe stata illeggibile la fotocopia della carta d'identità del cittadino rumeno dal quale Vaccaro ha dichiarato di aver ricevuto l'assegno, producendo poi in giudizio detto documento. 2.3. Violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo, non avendo la Corte spiegato il criterio logico seguito per giudicare inverosimile la giustificazione data dall'imputato a sostegno della propria buona fede, una volta venuti meno gli argomenti della omessa indicazione della identità del tradens dell'assegno e della illeggibilità del documento fornito. 2.4. Violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo: la sentenza di appello non ha esaminato gli elementi addotti dalla difesa per rafforzare la tesi dell'imputato, che ricevette un assegno circolare non falsificato, versandolo sul proprio conto corrente, dal quale prelevò solo una parte dell'importo, che restituì parzialmente all'istituto di credito, una volta appreso della provenienza delittuosa del titolo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e la difesa del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, che possono essere congiuntamente esaminati. 5. Secondo il diritto vivente, la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Bonfirraro, Rv. 281499, in motivazione). Nel caso di specie la valutazione dei giudici di merito è stata conforme nel ritenere inattendibili le spiegazioni fornite dall'imputato in ordine alle modalità con le quali egli avrebbe ricevuto l'assegno circolare, sottratto al dipendente della banca il 28 ottobre 2009 e negoziato da Vaccaro dopo dodici giorni dal furto. Il primo giudice ha osservato che l'imputato si limitò "a produrre in giudizio una fotocopia (appena leggibile) della carta di identità, peraltro rumena, della persona indicata, senza fornire ulteriori elementi che ne consentissero la localizzazione e quindi l'audizione in dibattimento, pur avendo più volte dichiarato, anche mediante il difensore, di avere altra documentazione idonea all'individuazione del soggetto"; la Corte di appello ha analogamente evidenziato che Vaccaro, se davvero avesse ricevuto l'assegno da un proprio ex dipendente, invece di fornire la "copia fotostatica del pressoché illeggibile del suo documento, di certo sarebbe stato in grado di fornire indicazioni dettagliate sulla sua identità". Inoltre, il Tribunale ha ritenuto non credibile "che l'imputato abbia ceduto le proprie attrezzature, di ingente valore economico, senza preoccuparsi di verificare preventivamente la solvibilità dell'acquirente e senza alcuna attestazione che documentasse l'operazione di compravendita, sulla base di un mero rapporto di amicizia con un soggetto che, sebbene ex dipendente, non vedeva da anni"; il giudice di appello, aderendo a tale impostazione, ha rimarcato "l'importo del titolo ricevuto dal Vaccaro (26.500 euro) e il corrispondente significativo valore della merce venduta". Con motivazione per nulla contraddittoria, i giudici di merito, con una "doppia conforme", hanno così applicato il principio secondo cui la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto può desumersi da qualsiasi elemento e quindi anche dalla omessa (o inattendibile, come nel caso di specie) spiegazione circa il possesso della cosa ricevuta, che è sicuramente rivelatrice di un acquisto in mala fede (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914; Sez. 2, n. 25429 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; da ultimo Sez. 2, n. 39574 del 20/10/2021, Zaccaria, non mass.). Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo «non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit., in motivazione; in senso conforme v., ad es., Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, cit.; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; da ultimo cfr. Sez. 4, n. 9976 del 16/02/2021, Campos, non mass.). Inoltre, il reato di ricettazione è punibile anche a titolo di dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio (Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). Con una motivazione immune da vizi, la Corte di appello ha ritenuto anch'essa la totale inattendibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato, a fronte dei descritti elementi, escludendo altresì che la restituzione alla banca della somma di 2.000 euro (un quinto di quella che Vaccaro prelevò dal conto, il giorno stesso in cui egli depositò l'assegno di provenienza furtiva) potesse dimostrare la buona fede del ricorrente. L'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati dalla difesa non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; da ultimo v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, in motivazione). 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione, segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. La difesa ha sostenuto che il reato si è estinto per prescrizione in data 11 giugno 2020; tuttavia, la inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., sopravvenuta alla sentenza impugnata, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 novem
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