CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a MONTECOSARO il 15/10/1950 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo V12 \‘ udito il difensoreRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 12 maggio 2025, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Fermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo B) per intervenuta prescrizione e ha confermato nel resto la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Nello specifico è stato contestato ai due imputati di aver sottoscritto, quando lo stato di insolvenza si era ormai ampiamente manifestato all'esterno, un contratto di affitto di azienda al valore annuo di euro 12.000, valore risultato nettamente inferiore rispetto a quello di euro 24.000,00 come quantificato dalla curatela fallimentare. 2. Avverso la sentenza ricorre solo [OSCURATO:PERSONA] chiamato a rispondere, n.q. di socio e amministratore della P.S.G. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 4 gennaio 2016. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, affida il proprio ricorso a due motivi, qui riportati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta concreta rilevanza distrattiva del contratto di affitto di cui all'imputazione. Assume che l'affitto di azienda, concluso poco tempo prima della richiesta di fallimento, era stato finalizzato proprio per mantenere il valore aziendale nella prospettiva del futuro soddisfacimento dei creditori in sede concorsuale, senza, quindi, alcuna volontà distrattiva. Assume, inoltre, che la Corte d'appello avrebbe impropriamente valorizzato supposti ostacoli alla 'cessione del patrimonio, nonché un prospettato depauperamento del valore di realizzo, elementi che non sono contemplati nel capo di imputazione. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219 comma 3 I.f., atteso il danno minimale di soli C 3000,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello per nuovo giudizio. 2. All'imputato è stato contestato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di aver distratto le risorse economiche della società per avere concluso, nel settembre 2015 — e, quindi, qualche mese prima della richiesta di fallimento formulata dagli stessi soci amministratori nel novembre 2015 —, un contratto diaffitto di azienda avente ad oggetto l'intero complesso dei beni aziendali al canone mensile di € 1000,00 con l'obbligo espresso per la società affittuaria — costituita poco tempo prima e amministrata dalla figlia del [OSCURATO:PERSONA] —, salva la facoltà di recesso, di accettare l'adeguamento del canone che avrebbe potuto essere stabilito dai costituendi organi fallimentari. Alla data del 31 marzo 2016 la società affittuaria risultava debitrice della fallita per euro 23.597,89, ma il curatore non aveva ritenuto di risolvere il contratto, perché avrebbe dovuto versare un'indennità, preferendo invece richiedere e ottenere un aumento del canone portato a circa euro 1500/1700 e riscuotere poi l'intero debito. L'affittuaria, dopo aver pagato il dovuto, si era quindi avvalsa della facoltà di recedere dal contratto. Orbene, costituisce ius receptum, il principio secondo cui, il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, in cui si concreta l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. In quest'ottica, dunque, anche l'affitto di azienda, stipulato in prossimità del fallimento a canone incongruo o simulato, può integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione (Sez. 5, n. 44891 del 9/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830) a nulla rilevando l'eventuale recupero del credito della fallita da parte del curatore, posto che, come ripetutamente chiarito da questa Corte, la bancarotta fraudolenta è reato di pericolo, insensibile, dunque, all'esito della vicenda concorsuale e per la cui configurabilità non deve prodursi alcun evento di danno. Non è però sufficiente la sussistenza del pericolo astratto, occorrendo, invece, quando si procede all'accertamento dell'elemento oggettivo, verificare la sussistenza della concreta pericolosità del fatto distrattivo (ex multis, Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763-01). Ciò posto, però rilevarsi che, nella vicenda in esame, come osservato dalla stessa Corte d'appello, già prima della stipulazione del contratto, la fallita, di fatto, aveva cessato di operare e che, pertanto, l'affitto dell'unico plesso aziendale nella sua disponibilità non ne aveva determinato l'inattività. A tal proposito, allora, assume rilievo quanto evidenziato dal ricorrente e messo in luce dalla stessa sentenza d'appello là dove si ricorda che «L'affitto, infatti, da una parte consente di trasferire rapidamente la gestione in capo a un soggetto diverso, evitando che il complesso organizzato di beni e rapporti giuridico-aziendali si disgreghi irreparabilmente e, di conseguenza, si dissipi buona parte del valore intrinseco dell'azienda, pur sofferente, e dall'altro consente di arrestare le perdite della gestione, deficitaria, del debitore in crisi e diconsolidare il passivo evitando nel fallimento l'ampliamento del dissesto. Quello che l'affitto non può provocare è un qualsiasi danno al patrimonio del debitore». Se così è - a fronte delle deduzioni del ricorrente (secondo cui il contratto di affitto espressamente contemplava l'imminente fallimento; che «l'alternativa concreta al censurato contratto di affitto sarebbe stata la doverosa chiusura dell'azienda con la conseguente vendita "a peso dei macchinari e la totale perdita di ogni attrattività dell'azienda medesima come "universalità" sul mercato»; che il fallimento avrebbe introitato un canone ottenendo un attivo altrimenti non conseguibile; che era stato previsto un termine iniziale di pagamento a favore del debitore al 10 gennaio 2016 e che un termine di 90/120 giorni per il pagamento è del tutto usuale nella pratica commerciale, per cui i soci amministratori non avevano riscosso il credito in quanto divenuto esigibile appena quattro giorni prima della dichiarazione di fallimento;; che la Curatela avrebbe potuto tentare la vendita di un'entità ancora "in piedi"; che la vendita dei macchinari non era stata «minimamente rimproverata nel capo di imputazione»; che in ogni caso il credito per la vendita dei macchinari era sorto da meno di novanta giorni; che i contratti conclusi dalla fallenda avevano portato un vantaggio certo per i creditori perché i macchinari erano stati venduti ad un prezzo congruo - la Corte d'appello avrebbe dovuto accertare la concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico valorizzando: da un lato, nella disamina della condotta, la sussistenza degli "indici di fraudolenza" alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e della concreta messa in pericolo, in base ai canoni di ragionevolezza imprenditoriale, dell'integrità del patrimonio dell'impresa; dall'altro lato, nella disamina dell'elemento psicologico, la sussistenza in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Secondo i più recenti insegnamenti di questa Corte, già richiamati e che qui si condividono, (in primis, Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562), infatti, è sempre più avvertita la necessità di ancorare la distrazione penalmente rilevante non semplicemente al "concetto di distrazione" in sé considerato ed in qualunque tempo realizzato, bensì alla qualità, natura e oggetto del distacco, che deve sempre rappresentare «una sottrazione, un permanente segno "meno" nel patrimonio inteso come garanzia per la massa dei creditori». In altri termini, alla luce delle deduzioni del ricorrente, la Corte d'appello, avrebbe dovuto approfondire i caratteri qualitativi del ravvisato distacco patrimoniale e verificare se la condotta contestata era stata idonea a danneggiare le aspettative dei creditori. (si veda sul punto, tra le tante, Sez. 5, n. 16388 del 23/3/2011, Barbato, Rv. 250108 - 01 che, in motivazione, nell'esaminare l'elemento oggettivo della bancarotta fraudolentapatrimoniale, sottolinea la necessità di verificare l'effettiva connotazione di fraudolenza dell'azione nel contesto dell'illecito fallimentare, osservando che «l'offesa provocata dal reato non può ridursi al mero impoverimento dell'asse patrimoniale dell'impresa, ma si restringe alla diminuzione della consistenza patrimoniale idonea a danneggiare le aspettative dei creditori. Questi ultimi, quali persone offese, sono - invero - l'indispensabile referente per lo scrutinio in discorso. In sostanza, è integrativa del reato non già la sottrazione di ricchezza che costituisce l'offesa del reato, ma soltanto quella che reca danno alle pretese dei creditori»; così, anche, più di recente, Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina, Rv. 287059-01 secondo cui, condivisibilmente, il delitto in questione non può essere ricostruito come reato di pericolo presunto). 3. Da tanto discende la necessità di una rivalutazione dei fatti da parte della Corte d'appello, da compiersi in piena autonomia di giudizio, ma da effettuarsi valutando le deduzioni del ricorrente alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso. 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia. P. P.Q.M