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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 20187/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 luglio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Latina, del 20 marzo 2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56,628 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato Il ricorso è inammissibile.

Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102).

Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame.

Infatti, pur trattandosi di ricorso fondato su un motivo per il quale è astrattamente ammesso il ricorso in sede di legittimità (erronea qualificazione giuridica del fatto), si rileva come, alla stregua dell'indirizzo interpretativo sancito da questa Corte, "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato". (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971 - 02).

Ebbene, alcuna palese eccentricità emerge nel caso di specie con riferimento alla qualificazione della condotta in termini di tentata rapina (e non tentato furto aggravato), stante l'utilizzo di espressioni minacciose da parte del prevenuto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La corte di appello di Roma, con sentenza in data 6 luglio 2021, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del G.I.P. presso il tribunale di Latina, del 20 marzo 2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 56,628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato Il ricorso è inammissibile. Esso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102). Ed alcuno dei suddetti vizi appare sussistere nel caso in esame. Infatti, pur trattandosi di ricorso fondato su un motivo per il quale è astrattamente ammesso il ricorso in sede di legittimità (erronea qualificazione giuridica del fatto), si rileva come, alla stregua dell'indirizzo interpretativo sancito da questa Corte, "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato". (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971 - 02). Ebbene, alcuna palese eccentricità emerge nel caso di specie con riferimento alla qualificazione della condotta in termini di tentata rapina (e non tentato furto aggravato), stante l'utilizzo di espressioni minacciose da parte del prevenuto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Roma 20 aprile 2022 Il onsigliere est [OSCURATO:PERSONA].
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