CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 12197/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro in data 23/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso riportandosi alla memoria già rassegnata per iscritto e chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catanzaro, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento dei corrispondenti motivi di ricorso; i t l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 30 settembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva giudicato, con rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati: - tutti, del delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, 110, 575, 577, nn. 3 e 4, cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, perché, in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale ideatore, organizzatore ed esecutore, [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe e [OSCURATO:PERSONA] quale autore (insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) della decisione omicidiaria, morte causata dall'esplosione verso [OSCURATO:PERSONA] di numerosi colpi di arma da fuoco, di cui alcuni di fucile automatico Benelli cal. 12 e uno di pistola cal. 9x21, che avevano attinto la vittima mentre era a bordo del veicolo [OSCURATO:PERSONA], con le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l'attività della cosca [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (capo A); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 81, secondo comma, 110 cod. pen., 10, 12, 14 legge n. 497 del 1974, 7 d.l. n. 152 del 1991, inerenti alla detenzione e al porto illegali aggravati delle armi di cui al capo precedente (capo B), e di cui agli artt. 110, 112, 81, secondo comma, 648 cod. pen., 7 d.l. n. 152 del 1991, inerenti alla ricettazione delle armi suddette, di sicura provenienza delittuosa, e dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], tg. PV818710, provento di furto, avvenuto il 19.07.2005 (capo C); fatti avvenuti e accertati in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari aveva dichiarato i tre imputati responsabili dei delitti loro rispettivamente ascritti in rubrica e, computata la diminuente per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni trenta di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena dell'ergastolo, dichiarando gli imputati interdetti dai pubblici uffici e interdetti legalmente (il primo durante l'esecuzione della pena) e ordinando la pubblicazione della sentenza, e li aveva condannati in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 200.000,00, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella misura di euro 130.000,00 ciascuno. 1.1. Appellata la sentenza dagli imputati, la Corte di assise di appello di Catanzaro, con la sentenza in epigrafe, emessa il 23 giugno 2022, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni trenta di reclusione, con la corrispondente rimodulazione della pena accessoria dell'interdizione legale, confermando nel resto, con il favore delle ulteriori spese per le parti civili.1.2. La vicenda ha riguardato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto nel corso della notte del 20 luglio 2005, in [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] stava rientrando a casa a bordo della sua autovettura dopo una serata passata, in compagnia di amici e del fratello Giovanni, nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], allorquando era stato attinto da numerosi colpi di arma da fuoco, esplosi alcuni da un fucile automatico Benelli calibro 12 e uno da una pistola calibro 9x21, quest'ultima con matricola abrasa, che ne avevano provocato la morte, avvenuta pochi attimi dopo il suo ricovero nell'ambulanza chiamata per il soccorso. Le due suddette armi utilizzate per il delitto erano state ritrovate poche ore dopo all'interno di una [OSCURATO:PERSONA] incendiata rinvenuta sul monte Reventino, che era risultata essere di provenienza furtiva, sottratta al suo legittimo proprietario il giorno precedente l'omicidio. All'iniziale stasi delle indagini, dopo che le dichiarazioni di alcuni dei collaboratori di giustizia non erano state considerate adeguate a sostenere l'ipotesi di accusa, con conseguente archiviazione, era seguita l'acquisizione di altri contributi dichiarativi che aveva condotto gli inquirenti alla riapertura delle indagini stesse. Le affermazioni relative ai fatti provenienti, a vario titolo e per diverso ambito, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano determinato l'elevazione a carico dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'accusa di omicidio aggravato nei sensi indicati al capo A) e per i due [OSCURATO:PERSONA] anche dei reati ancillari in materia di armi, come rubricati ai capi B) e C). La valutazione delle prove emerse nel corso delle indagini preliminari e utilizzabili in relazione all'accesso degli imputati al rito a prova contratta ha condotto i giudici dei due gradi di merito alla conclusione che sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] e sia [OSCURATO:PERSONA] sono responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti in rubrica. In particolare, i giudici di appello, esclusa la necessità di implementare il quadro istruttorio con l'accertamento richiesto dalle difese in merito all'acquisizione della denuncia di detenzione del fucila cal. 12 rinvenuto nell'auto bruciata, hanno ripercorso tutti i passaggi cruciali inerenti alla ricostruzione della dinamica del crimine omicidiario. Poi, in relazione alle questioni poste dalle difese, hanno ripercorso le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], hanno lumeggiato il contesto criminale in cui era maturato l'omicidio, ivi inclusi i precedenti dei tre imputati in merito alla loro partecipazione alla locale cosca di 'ndrangheta denominata [OSCURATO:PERSONA], e hanno analizzato le dichiarazioni direttamente accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], inquadrate come altrettante chiamate in correità, nonché, per determinati aspetti, quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta del corrispondente portato dichiarativo, inserito nel quadro degli elementi di generica, la Corte territoriale ha progressivamente ribadito l'accertamento - maturato all'esito del giudizio di primo grado - della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e infine di [OSCURATO:PERSONA], differenziando il percorso sanzionatorio limitatamente alle posizioni di questi ultimi due imputati, ossia rimodulando gli aumenti dei reati satellite posti in continuazione con quello, più grave, di omicidio volontario aggravato in misura complessiva tale (anni quattro di reclusione) da determinare la pena finale, prima della riduzione per il rito abbreviato, in quella dell'ergastolo, diminuita, ex art. 442 cod. proc. pen. (nella versione riferita al tempo di commissione dei reati), a quella di anni trenta di reclusione. 2. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i loro difensori con unitario atto di impugnazione articolato in cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la mancata assunzione di una prova decisiva e l'apparenza della motivazione insita nell'ordinanza della Corte territoriale, riservata il 4.11.2021 ed emessa il 24.01.2022, con cui si era rigettata l'istanza difensiva di accertamenti per identificare la provenienza del fucile avente matricola n. 214275 trovato all'interno della [OSCURATO:PERSONA], autovettura considerata utilizzata per la commissione dell'omicidio. La difesa, analizzata la ragione del rigetto, consistente nell'affermata adeguatezza dimostrativa del convergente narrato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto riscontrato dai dati di generica, ritiene apparente la motivazione offerta dai giudici del merito, giacché lo scopo dell'istanza non era quello di accertare se, nell'esecuzione dell'omicidio, fosse stato impiegato un fucile, bensì quello di ricostruire la gestione dell'arma da parte del soggetto che ne aveva denunciato la detenzione all'Autorità di pubblica sicurezza individuando il legittimo proprietario e soprattutto l'epoca della perdita del possesso della stessa, così da verificare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale aveva affermato di averne avuto la disponibilità un paio di mesi prima dell'omicidio), in contrasto sul punto con quelle di [OSCURATO:PERSONA] (che aveva detto di avere acquistato il fucile quindici giorni prima dell'omicidio consegnandolo a [OSCURATO:PERSONA]). Nella prospettiva dei ricorrenti, l'accertamento sarebbe stato, non soltanto utile, ma indispensabile per stabilire l'effettività del collegamento fra [OSCURATO:PERSONA] e il delitto, per gli effetti conseguenti in punto di scrutinio preliminare della sua attendibilità. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto aveva affermato il suddetto [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima, nelle varie sessioni dichiarative (del 20.07.2005, del 25.07.2005 e dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), per ascrivere l'uccisione del congiunto all'azione di Pino e [OSCURATO:PERSONA] - descritti come persone invidiose per avere [OSCURATO:PERSONA] trovato lavoro presso la Sicim, alle quali egli aveva anche attribuito un precedente attentato perpetrato, con colpi di arma da fuoco, ai danni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - ineriva a contributo narrativo di matrice esclusivamente deduttiva, afferiva a sospetti e derivava il corrispondente contenuto "da quanto si diceva in giro"; per tale ragione il fatto che i giudici del merito hanno considerato tale complessivo contributo inserendolo nel quadro probatorio costituisce violazione del divieto di cui all'art. 194, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente inutilizzabilità delle relative affermazioni. 2.3. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei propalanti. Quanto allo scrutinio di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], inteso quale chiamante in correità, la Corte di merito, secondo la difesa, ha mancato di rilevare la carenza di costanza del suo narrato, giacché questi, prima, non aveva riferito alcunché sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], poi, in un interrogatorio successivo, si era proposto come latore di notizie per averle apprese dai coimputati e, in un terzo interrogatorio, aveva detto di aver prestato il consenso all'omicidio, al pari del cognato [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo di aver fornito agli esecutori un fucile da lui detenuto per conto di [OSCURATO:PERSONA], il quale pure aveva condiviso il progetto criminoso: questa chiara incostanza dichiarativa non avrebbe dovuto essere svalutata, in quanto essa era dimostrativa della radicale inaffidabilità del collaboratore. Per i ricorrenti, quindi, non avendo i giudici di secondo grado, nonostante la proposizione di uno specifico motivo di appello, operato un vaglio dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] conforme ai principi, le sue dichiarazioni accusatorie non avrebbero potuto essere poste a loro carico, dal momento che l'attendibilità non corrisponde a uno status del dichiarante tale da prescindere dal processo, bensì costituisce una qualità da accertarsi in ogni singolo processo. 2.4. Con il quarto motivo si deduce un ulteriore vizio della motivazione in tema di verifica della causale, rispetto alla quale la valutazione della Corte di merito viene prospettata come frutto di travisamento. 2.4.1. Premesso che, a differenza del movente, la causale si apprezza per una valutazione esterna rispetto all'agente, tale da assumere una specifica correlazione con il delitto di cui si configura come la ragione storica, sicché essa rientra, sia pure con portata residuale e con limitata funzione di raccordo, tra gli elementi indiziari valutabili, la difesa evidenzia che tale portata avrebbe potuto annettersi alla causale ove essa fosse stata certa, esclusiva ed escludente: nel caso in esame, tali connotati non si erano verificati. Si citano, al riguardo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, riscontrate dal contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria n. 607/26-2, avevano consolidato come altra causale, emersa in modo strutturato, quella riferita alla famiglia Scalise; ciò, oltre, con specifico riguardo alle indicazioni di [OSCURATO:PERSONA], al riferimento alle discussioni insorte tra la vittima e la famiglia Iannazzo. Su tali elementi - desumono i ricorrenti - la Corte di assise di appello non ha inteso confrontarsi con l'insieme delle dichiarazioni acquisite e da tale errore di metodo è derivato il vizio percettivo consistito nell'elevare a causale un mero movente inespresso, riferibile in modo indifferenziato al contesto associativo [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], corrispondente al generico interesse all'eliminazione di possibili contendenti, come si arguisce dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla descrizione del colloquio affermato come intercorso con taluno degli imputati, espressivo di un interesse personale, non associativo, al delitto: la stessa dichiarazione relativa all'addotto consenso di [OSCURATO:PERSONA] e poi di [OSCURATO:PERSONA], con la cessione dell'arma, si risolveva nella manifestazione del contributo morale e materiale all'omicidio, senza definire una causale comune in merito ad esso. Secondo la difesa, pertanto, l'avere ritenuto la causale ora indicata come collettiva e comune a tutti gli imputati e l'avere annesso alla stessa i requisiti necessari per il suo apprezzamento indiziario integrano il vizio di illogicità della motivazione. 2.4.2. Per quanto concerne specificamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito hanno individuato una causale personale concorrente rispetto a quella collettiva, riconnessa a una lite in carcere risalente a tredici anni prima. Al riguardo - lamenta la difesa - l'errore percettivo è stato determinato dal non avere considerato che, nel corso della non breve detenzione comune, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano osservato comportamenti cordiali, proseguiti anche dopo la loro scarcerazione: situazione che mal si prestava a rappresentare quell'intensa animosità idonea ad assumere la veste di movente e poi di causale del delitto. Sempre su tale versante si sottolinea la lettura travisante data alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sulla posizione del medesimo [OSCURATO:PERSONA], nell'esternazione riferita al quale ("gli ho detto che per me, se lo vuole uccidere Io uccide") non avrebbe potuto cogliersi altro che un'esternazione di disinteresse, e non la manifestazione di "acconsenso" recepita dai giudici di appello, esito raggiunto non avvedendosi che per il primo attentato non era stata chiesta autorizzazione alcuna: in questa prospettiva si censura come illogica la valutazione compiuta al riguardo dalla Corte territoriale, la quale è così giunta a leggere la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla proposta omicidiaria come accadimento scatenante il desiderio di vendetta in soggetto che avrebbe agito con comportamento mafioso per non apparire pavido agli occhi dei sodali, considerazione, quest'ultima, riferita a massima di esperienza contrastante con tutti i dati scaturenti dal comportamento processuale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che aveva denunciato la pregressa lite carceraria e aveva chiesto un confronto, non ammesso, con [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo si denunciano la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio di illogicità della motivazione nella valutazione delle chiamate in reità. 2.5.1. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], circoscritto il contesto dichiarativo ai contributi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la difesa censura la conclusione di efficace sovrapponibilità delle due accuse, così da ritenere raggiunta la prova della responsabilità dell'imputato. In tal senso, quanto al narrato di [OSCURATO:PERSONA], si ribadisce che le sue affermazioni null'altro avevano riferito se non la manifestazione di un disinteresse e di una indifferenza rispetto alla prospettazione dell'altrui volontà omicidiaria: né il riferimento alla somma di 5.000,00 euro che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preteso da [OSCURATO:PERSONA] come manifestazione di gratitudine costituiva elemento idoneo a mutare la suddetta valutazione, poiché su tale tema la voce di [OSCURATO:PERSONA] costituiva unica fonte, mancante di riscontro, peraltro in ordine a circostanza non riferibile al colloquio antecedente al delitto, giacché, se la promessa di denaro fosse avvenuta in quella occasione, tutti e due gli interlocutori avrebbero dovuto farne menzione a [OSCURATO:PERSONA]; sicché il riferimento a un comportamento successivo al fatto non poteva afferire a elemento incidente sulla configurabilità del concorso di persone nel reato già compiuto. La difesa critica anche la valenza attribuita dai giudici del merito alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA], da essa essendosi tratto l'indizio della partecipazione al delitto traendo, però, gli elementi da un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] risalente al 2002, ossia a diversi anni prima di quello a cui aveva alluso [OSCURATO:PERSONA] e che avrebbe segnato l'adesione al delitto da parte dell'imputato: si contesta che possa qualificarsi come riscontro alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] un colloquio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] risalente a tre anni prima, quando il delitto non era stato ancora ideato; se la chiamata avesse fatto riferimento a epoca successiva a quella di adesione al delitto annessa alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe potuto ritenersi giustificato desumere da essa la continuità logica con la prima manifestazione adesiva, ma non poteva valere l'inverso, ricollegando due fatti distanti tra loro alcuni anni. 2.5.2. Per ciò che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], premessa la correttezza della valutazione limitativa delle chiamate utilizzabili compiuta dai giudici di appello, tali essendo state ritenute soltanto quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e richiamato il contenuto delle loro propalazioni, la difesa censura come illogica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha percepito i contenuti della chiamata fatta da [OSCURATO:PERSONA] come univocamente descrittiva del coinvolgimento dell'imputato nell'omicidio per il fatto che egli sarebbe restato silente quando era stato indicato da [OSCURATO:PERSONA] come esecutore del delitto in questione. Si sottolinea, in contrario, che, mentre tale lettura postula che fosse effettivamente intercorso il colloquio e che esso fosse avvenuto alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], la verifica dell'atto processuale faceva emergere che il colloquio era avvenuto in maniera riservata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui l'aver considerato il silenzio di [OSCURATO:PERSONA] come conferma della sua partecipazione al delitto risultava circostanza non riscontrata nella dichiarazione, con conseguente illogicità dell'argomentazione svolta dalla Corte territoriale utilizzando quel dato: in effetti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA], il quale, a sua volta, aveva indicato il padre Rosario quale fonte del suo racconto, sicché si trattava di fonte non autonoma, laddove al tempo [OSCURATO:PERSONA] nemmeno conosceva [OSCURATO:PERSONA] tanto da chiederne le referenze a [OSCURATO:PERSONA]. Continuando la verifica delle fonti di prova, la difesa censura la parte della motivazione che individua in [OSCURATO:PERSONA] il "fratello" indicato da [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore dell'omicidio, sulla scorta di argomenti del tutto congetturali, nessur?fra tali argomenti essendo preclusivo della possibilità che si trattasse dell'altro fratello, Pasquale, posto che era stato proprio quest'ultimo a indicare al fratello della vittima la matrice del delitto riferita agli Scalise e che sempre [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] il carattere finto del pregresso attentato lamentato da [OSCURATO:PERSONA], addebitato a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 3.1. Con il primo motivo si denuncia l'omesso esame dei motivi di appello e di quelli nuovi introdotti con la memoria depositata il 20.09.2021, con conseguente vizio di motivazione. Anzitutto, la motivazione resa dai giudici di secondo grado si è risolta, secondo la difesa, nella riproduzione acritica di quella caratterizzante la sentenza di primo grado, senza dare conto di aver esaminato le censure con cui l'atto di appello aveva aggredito quella sentenza, la quale, come si era segnalato con i motivi nuovi, aveva palesato gravi lacune espositive. In primo luogo, si era censurato il modo in cui il primo giudice aveva esaminato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima, giacché - se questi nelle dichiarazioni iniziali aveva annoverato gli [OSCURATO:PERSONA] fra i soggetti che desideravano la morte del fratello e aveva riferito il racconto fattogli dal fratello in ordine all'attentato addotto come subìto quattro mesi prima e da quest'ultimo attribuito agli [OSCURATO:PERSONA], oltre che del racconto fattogli dal fratello circa la simulazione di un agguato dovuta alla messa in scena degli [OSCURATO:PERSONA] - nelle successive dichiarazioni lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva ridimensionato i suddetti sospetti e aveva riferito i contrasti del fratello con gli appartenenti alla famiglia Scalise, da lui sorpresi a rubare gasolio sul cantiere della Sicim e da lui bloccati nel tentativo di acquisire lavori, aggiungendo che Pino e [OSCURATO:PERSONA] si erano recati a casa sua per escludere ogni loro partecipazione al tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziare, per contro, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e dei [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a quell'episodio, sicché appariva inverosimile che, poi, essi si fossero resi protagonisti dell'agguato omicidiario. Ebbene, secondo il ricorrente, i giudici di appello, pur essendo stata sottolineata la rilevanza di queste ulteriori dichiarazioni nei motivi nuovi, si sono limitati a reiterare le medesime considerazioni fatte dal primo giudice circa la conflittualità fra gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], obliterando la forza dimostrativa dell'assenza da parte loro di propositi omicidiari in danno di [OSCURATO:PERSONA] posseduta dalle ulteriori affermazioni fatte dal congiunto della vittima. Poi, con riferimento alla simulazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell'attentato patito ad opera di [OSCURATO:PERSONA], messa in essere per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] a ucciderlo, autorizzazione altrimenti difficile da ottenere a causa dei notori, pregressi dissidi fra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le conseguenze pregiudizievoli che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto subire dall'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], la difesa dell'imputato, con l'appello, aveva evidenziato come non fosse vero che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito di aver subìto quell'attentato, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva detto che era stato lui a domandare a [OSCURATO:PERSONA] se sapeva chi fosse il responsabile dell'agguato, ricevendone risposta negativa, e che poi [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a lui, preoccupato che potesse essere il diretto obiettivo dell'agguato, della simulazione messa in atto dal fratello [OSCURATO:PERSONA], così tranquillizzandolo, sicché [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva motivato a lui la sua intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] con la scusa che quest'ultimo aveva attentato, in precedenza, alla sua vita. Ancora, per quanto concerne la valutazione di attendibilità dei due chiamanti in correità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'appello e i motivi nuovi avevano enucleato i limiti della valutazione compiuta nella prima sentenza, siccome era stata circoscritta alla credibilità soggettiva. Si era dedotta la contraddittoria progressione dichiarativa che aveva caratterizzato il contributo di [OSCURATO:PERSONA] nel corso degli interrogatori del 20.03.2012, del 9.05.2012, del 5.02.2013 e del 13.09.2018: il propalante, inizialmente, aveva affermato di nulla sapere del fatto e nelle sessioni successive aveva riferito della sua indicazione a [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva manifestato l'intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], di mettersi in contatto con suo cognato [OSCURATO:PERSONA], con quello che ne era seguito; egli aveva, prima, affermato di non aver fornito armi e mezzi per l'omicidio e, successivamente, aveva detto di aver dato un fucile a [OSCURATO:PERSONA], fucile di [OSCURATO:PERSONA], da lui detenuto e dato a [OSCURATO:PERSONA] dopo avere chiesto il permesso a [OSCURATO:PERSONA]; era mutata anche l'allocazione del colloquio con [OSCURATO:PERSONA]; le progressive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] erano, quindi, contraddittorie su circostanze molto rilevanti, non superate da malcerti tentativi di giustificazione, in guisa tale da minare la sua attendibilità, trattandosi, del resto, di chiamata non dettagliata, né precisa. Alla diversa conclusione esposta sull'argomento nella prima sentenza l'atto di appello aveva contrapposto specifiche censure, relative anche al carattere sospetto della progressione dichiarativa messa in atto dal collaboratore verso un precostituito allineamento narrativo: le contraddizioni del complessivo racconto fatto da [OSCURATO:PERSONA] avevano investito il nucleo essenziale delle sue propalazioni accusatorie a carico dell'imputato, nucleo costituito dalla comunicazione ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e dal comportamento da [OSCURATO:PERSONA] posto in essere in relazione a quanto dettogli da [OSCURATO:PERSONA]. Sotto concorrente profilo, la critica che aveva investito, con l'appello e i motivi nuovi, la sentenza di primo grado aveva riguardato anche il contributo di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che esso non possedeva un contenuto narrativo tale da farlo considerare quale idoneo riscontro individualizzante per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], non avendo, il collaboratore, nei due interrogatori del 13.09.2012 e del 16.01.2013, fatto il nome dell'imputato. In effetti - ribadisce la difesa - [OSCURATO:PERSONA], quando aveva ricordato del fucile chiestogli da [OSCURATO:PERSONA] da usare per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva detto che esso serviva agli [OSCURATO:PERSONA], chiamandoli anche con il soprannome di "Pilichei", ma non aveva precisato a quale degli Strangís esso fosse destinato, essendo restata un'opinione soggettiva del dichiarante quella secondo cui il riferimento era stato inteso in direzione di Pino e [OSCURATO:PERSONA], laddove esistevano altri fratelli di questi ultimi; d'altronde, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva ricollegato all'appellativo di "Pilichei" anche un altro ramo della famiglia [OSCURATO:PERSONA], afferente al fratello del padre dell'imputato. In tal senso si era pure evidenziata la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto a conoscenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] soltanto in occasione del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], a conferma del fatto che, al momento della richiesta di assenso inerente al fucile, non aveva avuto comunicazione sull'individuazione dei "Pilichei" destinatari dell'arma. Pure con riferimento al narrato di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di primo grado era stata censurata per la sua intrinseca inadeguatezza a corroborare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa la presunta intenzione di vendicarsi dell'agguato subìto espressa da Pino e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non aveva riferita così come si era evidenziato il carattere soltanto intuitivo e non specificamente descrittivo delle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] in merito all'indicazione in Pino e [OSCURATO:PERSONA] quali autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. A queste specifiche critiche - osserva la difesa - la Corte territoriale non ha contrapposto nulla, giacché si è limitata a riscrivere le medesime argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado, riportando le dichiarazioni accusatorie, ma non confrontandosi con alcuno dei rilievi oggetto dei motivi di impugnazione, afferenti ai temi già richiamati in precedenza. La Corte di assise di appello è incorsa, secondo il ricorrente, in un'ulteriore carenza di motivazione per non aver preso in esame le doglianze inerenti alla mancata considerazione delle prove a discarico già mosse avverso la sentenza di primo grado: - non era stata considerata la sua sottoposizione al regime della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in [OSCURATO:PERSONA], operante il giorno del fatto, sicché dalle ore 21:00 alle ore 07:00 egli era obbligato a restare in casa, mentre l'omicidio era stato perpetrato in orario notturno e con un'attesa prolungata della vittima: scenario incompatibile con quella prescrizione, presidiata dal controllo di polizia, tanto che, verificatosi l'omicidio, i Carabinieri si erano immediatamente recati presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], rinvenendovi l'imputato; - era stato praticato l'accertamento Stub all'imputato, con esito negativo, in forza di prelievo avvenuto alle ore 05:30 del 20.07.2005, non a molte ore dal fatto, come aveva erroneamente opinato il primo giudice; - non si era tenuto conto del fatto che l'autovettura adoperata dagli autori dell'omicidio era stata trovata ancora avvolta dalle fiamme alle ore 07:00 del 20.07.2005 nel comune di Decollatura, località [OSCURATO:PERSONA], comune diverso da quello in cui l'imputato aveva l'obbligo di soggiornare e in orario collocato a stretto ridosso con l'abbandono del veicolo, quando ormai [OSCURATO:PERSONA] già si trovava sottoposto agli accertamenti degli inquirenti. Inoltre, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di aver saputo da [OSCURATO:PERSONA] che l'auto usata per l'omicidio era stata rubata nella frazione S.Eufemia di [OSCURATO:PERSONA], era risultato che il furto della stessa era avvenuto in Pedevigliano, comune diverso da quello in cui l'imputato aveva l'obbligo di soggiorno; e, appena dopo il fatto, all'esito della perquisizione effettuata nei suoi confronti il 20.07.2005, [OSCURATO:PERSONA] era stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, a cui era restato sottoposto fino al 22.09.2005: di tale dato né [OSCURATO:PERSONA], né altri collaboratori avevano fatto menzione. Pure sul rilievo di tali circostanze la Corte di assise di appello, chiamata a pronunciarsi, ha, secondo la difesa, reso una sentenza viziata da mancanza di motivazione, senza l'enunciazione di alcuna ragione per la quale l'impugnazione non avrebbe dovuto essere accolta. 3.2. Con il secondo motivo si prospetta la manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di appello hanno - in virtù dell'ordinanza già citata, confermata in sentenza - rigettato l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria formulata con il secondo motivo di appello. Posto che nell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], rubata il giorno precedente, utilizzata per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], erano stati rinvenuti un fucile automatico Benelli cal. 12, tipo Cam 70, matricola 214275, e una pistola semiautomatica cal. 9x21, con matricola abrasa, completa di caricatore, con alcuni colpi esplosi a causa del calore, e che i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito del fucile cal. 12 di pertinenza della cosca fornito agli [OSCURATO:PERSONA], la difesa aveva chiesto di svolgere i necessari accertamenti sulla proprietà e sul possesso di tale fucile, accertamenti praticabili essendo noto il numero di matricola: il dato avrebbe assunto rilievo centrale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che si trattava di un'arma di sua proprietà, laddove per tale arma non risultavano denunzie di furto o di smarrimento, tali da provocare una soluzione di continuità fra la titolarità formale e il possesso di fatto dell'arma rivendicato da [OSCURATO:PERSONA], di guisa che la verifica presso l'Autorità di pubblica sicurezza del soggetto che aveva denunciato la detenzione del fucile avrebbe consentito di identificare la persona che, al momento dell'omicidio, aveva la legale disponibilità dell'arma per valutare il narrato dei collaboratori. La spiegazione data dalla Corte territoriale - secondo cui l'attività istruttoria proposta non era necessaria ai fini del decidere, essendo comunque emerso che [OSCURATO:PERSONA] aveva la concreta disponibilità del fucile e ne aveva consentito l'illecita utilizzazione, chiunque fosse il legittimo proprietario dell'arma - viene 1,1 considerata illogica, perché l'accertamento aveva la funzione di verificare l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sulla disponibilità del fucile da parte loro: solo l'accertamento, inerente a circostanza essenziale, della persona che legittimamente aveva denunziato la detenzione dell'arma avrebbe fornito la base conoscitiva per appurare se e in quali termini quel fucile fosse poi entrato nella sfera di disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti ricadute sull'attendibilità delle loro propalazioni. 4. Il Procuratore generale, in vista della requisitoria da svolgersi nella discussione orale, ha depositato memoria con cui ha preannunciato la richiesta della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con l'adozione delle statuizioni consequenziali, osservando, fra l'altro, che: le doglianze relative alla mancata assunzione della prova finalizzata a stabilire a chi facesse capo al legale denuncia del fucile impiegato nell'agguato non riescono a scalfire la conclusione inerente alla sostanziale irrilevanza della richiesta istruttoria; erronea è la prospettazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; le censure inerenti alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei due chiamanti in correità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono prive di fondamento, in relazione alla completa ed esaustiva analisi delle relative propalazioni e alla logica spiegazione della stessa progressione dichiarativa connotante il contributo dei collaboratori di giustizia; del pari, si ritiene incongrua la svalutazione del vero e proprio movente emerso alla base dell'azione delittuosa, da ricollegarsi anzitutto ai contrasti esistenti per lo sfruttamento del territorio, in termini di riscossione delle mazzette dalle imprese in esso operanti. Nel corso della discussione, il Procuratore generale si è riportato alle prospettazioni anticipate nella memoria richiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi degli imputati, oltre a esporre alcune censure inidonee a superare il vaglio di ammissibilità, si rivelano per il resto privi di fondamento: pertanto, devono essere rigettati. 2. Muovendo, per la verifica delle doglianze inerenti alla valutazione delle fonti dichiarative, dalla critica mossa dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel secondo motivo del corrispondente atto di impugnazione, nonché dalle parallele censure mosse dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente parte del primo motivo del suo ricorso, in ordine al contributo di [OSCURATO:PERSONA], fratello della vittima, la Corte osserva che tale contributo è stato analizzato e valutato dai giudici del merito per la sua valenza al fine del preciso inquadramento della posizione della vittima stessa, [OSCURATO:PERSONA], nel reticolo dei rapporti fra soggetti malavitosi aventi influenza nella zona di interesse. In tal senso - hanno rimarcato i giudici di appello - [OSCURATO:PERSONA], non solo si era detto subito certo del fatto che gli autori dell'omicidio erano da ricercarsi nella cerchia di soggetti che avevano desiderato la morte del fratello, inserendovi, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche Pino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conosciuti come capifamiglia della zona montana di [OSCURATO:PERSONA], ma aveva anche riferito il fatto preciso accaduto pochi mesi prima dell'omicidio, ossia nel marzo dello stesso anno 2005, quando il fratello Filippo gli aveva raccontato di avere subìto un attentato con arma da fuoco, in relazione al quale non aveva sporto denuncia, riferendogli però di essere sicuro che l'attentato in suo danno era stato perpetrato da Pino e [OSCURATO:PERSONA], detti i Pilichei; di cui conosceva i sentimenti di invidia perché [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto come guardiano dalla SICIM nel cantiere installato fra [OSCURATO:PERSONA] e Martirano per la realizzazione del metanodotto. Il primo giudice aveva anche ricordato la precisa affermazione di [OSCURATO:PERSONA] quando questi aveva sottolineato che, in merito all'attentato del marzo 2005 ai danni del fratello Filippo, egli aveva personalmente contestato a [OSCURATO:PERSONA] la perpetrazione di questo atto aggressivo e la reazione di quest'ultimo si era risolta in un balbettio privo di una plausibile giustificazione. Altra informazione specifica che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricordato di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] era quella secondo cui i suddetti [OSCURATO:PERSONA], dopo l'attentato non riuscito alla sua persona, si erano risolti a simularsi vittime di un agguato allo scopo di addossarne la responsabilità allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e poter, quindi, spendere quel precedente per perpetrare la loro vendetta. Ulteriore fatto considerato dai giudici di appello rilevante fra quello oggetto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] è stato il riferimento alla minaccia che, in occasione di un litigio avvenuto nel periodo in cui i rapporti fra loro erano cattivi, il fratello gli aveva rivolta facendogli presente che egli era amico di alcuni mafiosi di Sambiase, del clan Iannazzo - Gagliardi. Appare chiaro che il nucleo degli elementi riferiti da [OSCURATO:PERSONA], depurato dai sospetti da lui esternati, ha riguardato notizie ricevute da [OSCURATO:PERSONA] e dati di fatto di sua diretta conoscenza, elementi valutati dai giudici del merito senza indebite valorizzazioni del "sentito dire" che il dichiarante abbia riportato nelle diverse sessioni dichiarative citate dai ricorrenti. I giudici del merito hanno valutato, annettendovi in modo congruo un apprezzabile rilievo, le informazioni riportate dal dichiarante per quanto esse sono risultate afferenti alla sua conoscenza e a quelle riferitegli dal fratello: in questa precisa direzione, il contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA], pur non contenendo elementi indiziari direttamente ricollegabili all'azione tipica, non è stato reputato ininfluente nell'economia del discorso giustificativo espresso nella sentenza impugnata, siccome esso è stato considerato, in modo non illogico, idoneo a contribuire alla ricostruzione dei rapporti fra la vittima e quella precisa cerchia di soggetti dotati di caratura criminale, compresi anzitutto i tre attuali imputati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], autoaccusatosi del concorso nell'omicidio, senza che indicazioni generiche di segno contrario siano state reputate tali da infirmare lo spaccato riferito da quel dichiarante, con riferimento ai seri attriti sussistenti tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro: elementi, del resto, rilevanti per la valutazione della credibilità e dell'attendibilità dei soggetti che, con il loro narrato, avevano fornito notizie di prima mano sull'organizzazione e l'esecuzione dell'omicidio e dei reati ancillari. Nei limiti definiti, nessuna violazione dell'art. 194, comma 3, cod. proc. pen. è dato riscontrare. Né risulta alcuna illogica ponderazione di questo - così circoscritto - portato dichiarativo, in relazione alle altre indicazioni del narrato progressivamente reso dal testimone. Per la delibazione dell'apprezzamento di questa testimonianza - e anche, per quanto di ragione, degli ulteriori contributi dichiarativi - è conseguente, invero, ribadire che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01). 3. In ordine, poi, alle critiche formulate nel terzo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il mancato approfondimento dell'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte territoriale, a cui vanno affiancate le censure mosse da [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente parte del primo motivo del suo ricorso, esse nemmeno paiono fondate. I giudici di appello hanno evidenziato, sia con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], sia anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], che la valutazione della loro attendibilità è stata effettuata considerando anche la loro rispettiva posizione di stretta prossimità alle vicende oggetto di giudizio. Per entrambi, nel ponderare la loro accusa nei confronti degli imputati di partecipazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], i giudici del merito hanno osservato che tale accusa si è associata alla loro autoaccusa in merito alla commissione di quell'atroce delitto accettandone le gravi conseguenze, di ordine giuridico e morale, che sono derivate per il loro personale destino. Non poteva, d'altronde, trascurarsi - e la Corte territoriale non lo ha fatto - di tener conto della particolare posizione che entrambi rivestivano nell'ambiente criminale in cui era maturata la vicenda criminale, ossia una posizione di vertice, con funzioni di comando. Tale rilievo, coniugato con l'insussistenza di indici evidenti di segno contrario, ha condotto i giudici del merito a escludere che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], al pari di quelle di [OSCURATO:PERSONA], potessero essere state originate dal desiderio di protagonismo ovvero da un intento diffamatorio o calunniatorio. Proprio il ruolo apicale che sia [OSCURATO:PERSONA], sia [OSCURATO:PERSONA] rivestivano nell'organigramma della 'ndrangheta della zona a monte di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ritenere, in modo logico, che era del tutto naturale la loro precisa conoscenza dei fatti e delle vicende in cui, d'altronde, essi erano stati coinvolti in prima persona, partecipandovi direttamente, in coerenza con la loro preminente posizione sul territorio. Quanto alla qualità delle loro dichiarazioni, esse sono state considerate - in modo argomentato - precise e circostanziate, oltre che dotate di coerenza logica. Esse, poi, come selezionate in modo attento dai giudici di secondo grado, sono risultate provenienti da fonti di conoscenza autonome, così da integrare un'adeguata convergenza del molteplice, costituendo la parte essenziale del più vasto quadro probatorio esaminato e ritenuto concludente nel senso dell'accertamento della corresponsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], quale vertice della 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], considerato in modo congruo e lineare titolare di una posizione di primario rilievo, è stato ritenuto dichiarante soggettivamente credibile e latore di un contributo dichiarativo intrinsecamente attendibile, con specifico riferimento alle puntualizzazioni rese nel corso dell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In quella sessione dichiarativa [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato il ruolo di suo cognato [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di procedere all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], facendo emergere sia quella che i giudici di appello hanno considerato l'autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA] a perpetrare il delitto, sia la condotta successiva dello stesso [OSCURATO:PERSONA] che - quando [OSCURATO:PERSONA], dopo avere informato [OSCURATO:PERSONA] che egli e il fratello avevano realizzato l'omicidio, ne aveva sollecitato l'adempimento per il tramite dello stesso [OSCURATO:PERSONA] - aveva versato a [OSCURATO:PERSONA] l'importo di euro 5.000,00 promessogli. I giudici del merito hanno sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] ha optato per la collaborazione con la giustizia in data 16.12.2011 e lo ha fatto quando era un uomo libero, a seguito del colloquio avuto in carcere con il figlio Saverio, già divenuto collaboratore di giustizia. Fino a quel momento era stato capo della suddetta 'ndrina condividendone il comando proprio con [OSCURATO:PERSONA]. È stato chiarito che tale ruolo, oltre a essere stato ribadito dagli altri collaboratori di giustizia, ha avuto la conferma di decisioni giudiziarie irrevocabili. La progressione dichiarativa stigmatizzata dai ricorrenti e prospettata come fattore incrinante la credibilità del dichiarante è stata, invece, spiegata con argomentazioni non illogiche nelle sentenze di merito: [OSCURATO:PERSONA], una volta determinatosi alla scelta collaborativa, aveva negato in un primo momento di conoscere l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], ma pochissimo tempo dopo, ossia un mese e poco più, aveva raccontato l'intera vicenda, fin nei dettagli, così da essere imputato del concorso nell'omicidio per il ruolo svolto, anche mediante l'acquisizione del fucile cal. 12, ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e consegnato s [OSCURATO:PERSONA]. Si è sottolineato che già nell'interrogatorio cruciale del 9.05.2012 [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito tutti i dati rilevanti della vicenda delittuosa, anche per quanto concerneva il suo personale coinvolgimento: contributo rispetto al quale le aggiunte emerse nelle dichiarazioni del 2018 hanno concretato semplici specificazioni di quanto già era stato narrato. La modificazione dell'oggetto delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] denunciata su tale specifico fatto si è dunque risolta, secondo il congruo vaglio dei giudici del merito, nel superamento dell'iniziale travaglio che il capocosca, una volta imboccata la strada della collaborazione da persona libera, ha attraversato per mettere a fuoco e riferire in merito alle vicende delle quali avrebbe dovuto - come ha poi immediatamente fatto - autoaccusarsi con riferimento a un delitto gravissimo. E, una volta perfezionata la chiamata in correità, il suddetto collaboratore di giustizia non ha manifestato incoerenze o incostanze idonee a far dubitare della genuinità dell'apporto dichiarativo reso. In questa prospettiva, poi, la natura autonoma, oltre che dotata di obiettivo spessore, per ruolo e conoscenze specifiche, di questa fonte dichiarativa ha ricevuto - alla stregua del motivato vaglio ribadito dalla Corte territoriale - un adeguato supporto, fra l'altro, dalle convergenti dichiarazioni degli altri sodali che pure avevano fatto la scelta collaborativa, in primis [OSCURATO:PERSONA], nonché, per specifici dati di fatto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle verifiche di polizia circa la riferita precostituzione del falso attentato compiuto da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni da parte di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] su quest'ultimo punto ha lamentato che la Corte territoriale non abbia annesso importanza al fatto che, non [OSCURATO:PERSONA], ma [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA], su sua domanda, che l'attentato a [OSCURATO:PERSONA] era frutto della simulazione di quest'ultimo, attribuendo ai giudici di appello di avere, invece, ascritto a [OSCURATO:PERSONA] l'enunciazione della natura pretestuosa della simulazione di [OSCURATO:PERSONA] per poi ottenere l'autorizzazione a vendicarsi: in effetti, il punto importante evidenziato dalla Corte di merito ha riguardato l'avvenuta presa d'atto da parte di [OSCURATO:PERSONA] di tale simulazione messa in scena da [OSCURATO:PERSONA], a cui poi in via effettuale si è collegata la richiesta di autorizzazione a uccidere [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], secondo il narrato di [OSCURATO:PERSONA], aveva realmente richiesto al capo della `ndrina. In definitiva, nella complessiva analisi effettuata, i giudici del merito hanno fatto buon governo del cardine logico-giuridico costituito dal principio di diritto, da condividere e riaffermare, secondo cui, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, con la specificazione che tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01; fra le successive, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). Medesima conclusione si raggiunge con riferimento alla critica mossa dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute affidabili, prima, dal Giudice per le indagini preliminari e, poi, dalla Corte di assise di appello. Costui, prima di iniziare il percorso collaborativo, era stato, da moltissimo tempo, ossia dal 2002/2003 fino alla sua determinazione di collaborare con la giustizia maturata nel settembre 2012, al vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA], da cui dipendeva la stessa 'ndrina [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del merito hanno ripercorso, al riguardo, i momenti salienti del suo iter nel mondo del crimine organizzato ricordando come [OSCURATO:PERSONA] fosse stato, prima del 2012, partecipe del clan unitario Cerra - Torcasio - [OSCURATO:PERSONA], consorteria che aveva poi subìto una scissione, con le complicazioni e le conseguenze che essa aveva comportate; il suo ruolo di primaria importanza gli era derivato anche dalla provenienza familiare, essendo figlio dello storico boss [OSCURATO:PERSONA] (detto "il professore"). I giudici del merito, oltre alla già sperimentata serietà del contributo collaborativo dato da [OSCURATO:PERSONA] in altri processi (ne sono stati analizzati, in 19 i/ particolare, tre, già approdati alla decisione irrevocabile), sempre caratterizzato da credibilità e attendibilità indiscusse, hanno specificamente valutato in modo positivo l'apporto reso in questa vicenda processuale osservando che tale contributo si è inverato in una descrizione accurata, precisa e attendibile della struttura e degli interessi dell'ambiente criminale a cui egli era appartenuto, nonché delle alleanze e delle contrapposizioni via via emerse al suo interno. In tal senso particolarmente significative sono state ritenute le sue dichiarazioni confermative della contrapposizione sussistente fra [OSCURATO:PERSONA] e i "Pilichei" - che la Corte di merito ha, con argomentazioni congrue e logiche, individuato, quanto alla vicenda in esame, nei due fratelli Pino e [OSCURATO:PERSONA] e della ragione delle corrispondenti frizioni, sfociate nella volontà degli [OSCURATO:PERSONA] di sopprimere [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente richiesta di autorizzazione, preceduta dal falso attentato. I giudici di appello hanno, con riferimenti specifici al suo narrato, confermato che anche per l'individuazione del movente il contributo di [OSCURATO:PERSONA] è stato preciso e attendibile, avendo fra l'altro il collaboratore posto in evidenza che il suddetto contrasto interpersonale si era inscritto in una questione avente rilievo associativo: i lavori di realizzazione del metanodotto avevano contemplato un cantiere che ricadeva nella zona di competenza criminale della cosca [OSCURATO:PERSONA], ma per gestire l'estorsione in quella occasione si era attivato un altro esponente, [OSCURATO:PERSONA], che aveva, fra l'altro, imposto alla ditta appaltatrice l'assunzione nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA], senza però corrispondere alla cosca [OSCURATO:PERSONA] la convenuta parte dei proventi, con l'innesco del conseguente contrasto fra gruppi di 'ndrangheta, nell'alveo del quale si era verificato l'omicidio dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. Le argomentazioni spese anche dalla Corte di assise di appello per valutare, con giudizio alfine positivo, la credibilità e l'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] risultano, quindi, adeguate e non illogiche, così da resistere senz'altro alle critiche dei ricorrenti, in particolare di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora più generiche risultano, poi, le censure svolte dalla difesa di quest'ultimo in merito al rilievo delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle quali, del resto, la critica difensiva è stata indirizzata a contestarne la portata e l'intrinseca valenza di riscontro delle affermazioni fatte dal padre, Rosario, senza l'evidenziazione di alcun concreto fattore idoneo a porre seriamente in contestazione la genuinità e l'attendibilità della corrispondente fonte. Conclusivamente sull'argomento, la sentenza impugnata, come integrata dal più esteso tessuto descrittivo del contenuto emergente dai contributi narrativi considerati esposto nella sentenza di primo grado, ha, contrariamente a quanto hanno prospettato i ricorrenti nelle richiamate doglianze, dato congruo e coerente conto delle ragioni giuridiche e logiche, anche per il corretto impiego delle massime di esperienza, in virtù delle quali gli apporti - anzitutto - di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, poi, di [OSCURATO:PERSONA] e degli ulteriori propalanti sono risultati essere il frutto di dichiarazioni provenienti da fonti credibili e intrinsecamente attendibili, oltre che estrinsecamente corroborate da idonei riscontri esterni. L'evenienza di queste salde basi di prova dichiarativa ha fornito ai giudici del merito una notevole serie di elementi che, coniugata con il restante novero di dati egualmente significativi sotto il profilo dimostrativo, li ha condotti a valutarne gli esiti nel senso indicato, con un'analisi completa ed esente da vizi logici. Si ricorda, al riguardo, che nemmeno allorquando sia denunziata la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., è consentito, in sede di legittimità, delibare una verità processuale diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, se la struttura razionale del discorso giustificativo della decisione risulti caratterizzata da una chiara e puntuale coerenza argomentativa e si profili ancorata in modo adeguato - oltre che osservante delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei principi posti a presidio della valutazione della chiamata in correità - alle risultanze emergenti dal quadro probatorio. 4. Una volta raggiunto questo approdo, si coglie appieno la ragione per la quale i giudici di appello, esercitando il relativo potere-dovere, hanno ritenuto di non dare corso alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in secondo grado al fine di promuovere ulteriori accertamenti per identificare la provenienza del fucile avente matricola n. 214275 trovato all'interno della [OSCURATO:PERSONA], utilizzata per la commissione dell'omicidio, opzione che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha criticata nel primo motivo del relativo atto di impugnazione, adducendo che in tal modo si è omessa l'assunzione di una prova decisiva senza fornire una motivazione più che apparente, opzione che anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha censurata nel secondo motivo del suo ricorso, contestando che l'approfondimento istruttorio non fosse necessario ai fini del decidere. Invero, tutte le critiche dei ricorrenti sull'argomento sono tese a evidenziare che l'accertamento avrebbe dovuto svolgersi per verificare l'effettiva attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e anche di [OSCURATO:PERSONA]. Tali posizioni enfatizzano come contrasto dichiarativo, soprattutto con riguardo all'indicazione dei tempi di consegna dell'arma, fra il narrato dei due suddetti collaboratori di giustizia il tempo in qualche misura (reputata dai giudici di merito poco rilevante) diverso rispetto al momento del delitto omicidiario della messa a disposizione e alla consegna ai killer del fucile calibro 12 poi rinvenuto dopo il delitto nella [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dai sicari. In effetti, la Corte di assise di appello, assodata aliunde la credibilità soggettiva e l'attendibilità dei suddetti dichiaranti, non ha riscontrato, quanto all'essenza del fatto riferito, la denunciata discrasia narrativa, posto che [OSCURATO:PERSONA] (nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva riferito di essere stato avvisato da [OSCURATO:PERSONA] dell'intenzione di uccidere [OSCURATO:PERSONA] e, nell'occasione, aveva dato l'autorizzazione a [OSCURATO:PERSONA], che gliene aveva fatto richiesta, di utilizzare un fucile che aveva nella sua disponibilità e che [OSCURATO:PERSONA] (nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) aveva pienamente confermato la circostanza dell'acquisizione del fucile da parte sua come ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] per darlo in uso agli [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi avevano precisato che si trattava di un fucile "automatico": e nella [OSCURATO:PERSONA] incendiata, individuata poche ore dopo l'omicidio, la polizia giudiziaria aveva trovato, oltre a una pistola semiautomatica cal. 9 x 21, anche il fucile automatico cal. 12. La sostanziale convergenza delle dichiarazioni dei due collaboratori, ritenuta riscontrata, sul punto, anche dall'accertamento di generica, non è stata dai giudici del merito ritenuta infirmata da addotte difformità circa i tempi di acquisizione e consegna di quel fucile. Quindi, in tale contesto, essendo stata già adeguatamente vagliata, con esito positivo, la complessiva affidabilità, sia per credibilità che per attendibilità, delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la valutazione della non necessarietà degli accertamenti per stabilire la provenienza del fucile nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di quell'arma si profila logica e incensurabile, non potendo essa apportare alcun determinante contributo alla compiutezza del quadro probatorio rispetto al thema decidendum di questo processo, impregiudicati gli effetti che un siffatto accertamento avrebbe potuto - e potrebbe - avere allo scopo di acclarare la circolazione legale del fucile prima che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ne venisse in possesso. La valutazione, esternata dai giudici di appello, della ritenuta non necessarietà dell'ingresso della chiesta prova nuova - congruamente ritenuta non decisiva nella sentenza impugnata - non si presta, dunque, a fondata censura. In tale direzione, dunque, la Corte territoriale non ha decampato dal principio di diritto, da riaffermarsi in questa sede, secondo il quale la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, muovendosi dalla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, costituisce un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice 22 //( ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). A questo determinante rilievo va, d'altronde, limitata la verifica: per vero, il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può ampliarsi sino a ponderare la concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522 - 01). 5. Trascorrendo all'esame del quarto motivo del ricorso articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto a censurare, quale frutto di travisamento, l'individuazione del movente dell'omicidio - addotto come confuso con una insussistente causale del gruppo [OSCURATO:PERSONA], laddove le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in uno alle indicazioni inserite nell'annotazione di polizia giudiziaria n. 607/26-2, avrebbero dovuto indirizzare verso la causale da riferirsi all'iniziativa aggressiva degli Scalise, nonché, per ciò che concerne il contributo di [OSCURATO:PERSONA], alle discussioni insorte tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia Iannazzo - si esclude che si sia verificato il lamentato travisamento della prova. I giudici del merito non si profilano aver obliterato totalmente determinate fonti di prova così incorrendo in un travisamento per omissione nell'individuare la genesi del delitto in esame. Anche nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, la valutazione delle principali fonti di prova dichiarativa - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ma anche gli stessi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte a rendere chiaro lo scenario in cui era maturato l'omicidio nel contesto criminale operante nel territorio lametino - dimostra che la Corte territoriale ha ponderato le diverse situazioni di contrasto emerse in relazione alla sfera di [OSCURATO:PERSONA] e ha, all'esito, confermato le indicazioni già espresse dal primo giudice. Alla base del fatto di sangue, secondo l'avviso dei giudici del merito, adeguatamente radicato nelle indicazioni fornite dalle richiamate fonti di prova, era maturata una causale di gruppo, che era stata determinata dal comportamento esorbitante di [OSCURATO:PERSONA], del tutto inosservante degli interessi della cosca avente la preminenza nella zona lametina situata "in montagna", riservata all'influenza del clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. È stato efficacemente spiegato che il pericolo rappresentato dalla condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si esauriva in una mancanza di rispetto di portata individuale, dal momento che [OSCURATO:PERSONA], facendosi forte del legame da lui stretto con alcuni esponenti della cosca Iannazzo - Cannizzaro - Daponte, che pure aveva rapporti di non belligeranza con il clan [OSCURATO:PERSONA], stava cercando di soppiantare il dominio del sodalizio tradizionalmente prevalente in quella zona. È stata annessa motivata rilevanza, nelle indicazioni analizzate, a quelle fornite dall'importante collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], di sperimentata attendibilità, il quale (specificamente nell'interrogatorio del 21 luglio 2015) aveva confermato che l'attivismo di [OSCURATO:PERSONA], divenuto titolare di guardianie per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dedicatosi a riscuotere il provento delle estorsioni per conto della cosca Iannazzo - Cannizzaro - Daponte, stava determinando un tangibile pregiudizio al clan [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]: e Pulice aveva conosciuto direttamente tale situazione in quanto egli era esponente della stessa cosca Iannazzo - Cannizzaró - Daponte. Di tale situazione - hanno osservato i giudici del merito - avevano risentito in modo particolare Pino e [OSCURATO:PERSONA], i Pilichei, che avevano interesse diretto in merito allo sfruttamento di quella porzione di territorio: e - alla stregua delle concordanti rivelazioni fatte da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], utilizzando a suo favore anche la motivazione colta con l'attentato subìto, in modo peraltro simulato, aveva chiesto allo stesso [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione a perpetrare l'omicidio ricevendo da [OSCURATO:PERSONA] l'invito a chiedere a [OSCURATO:PERSONA] tale autorizzazione, in ragione del precedente contrasto avvenuto alcuni anni addietro nel carcere di Cosenza fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché ogni azione ai danni di quest'ultimo avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] come il primo sospettato. A questo riguardo, nel concorso di spinte al compimento dell'omicidio, la Corte di assise di appello ha confermato l'inserimento anche del perdurante rancore di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della vittima, emerso con nettezza da alcune delle dichiarazioni raccolte, prima fra tutte quella di [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente all'assunto del ricorrente, i giudici di appello hanno esaminato l'obiezione difensiva secondo cui, nella sostanza, con riferimento alla fase autorizzativa dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a rispondere a [OSCURATO:PERSONA] che con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] poteva fare quello che voleva e che illogica si prefigurava l'affermazione del versamento postumo da parte di questo imputato di 5.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di promessa per l'incoraggiamento a uccidere [OSCURATO:PERSONA]; essi hanno, però, replicato, con argomentazione congrua e aderente alle risultanze richiamate, che dal quadro probatorio era emerso il deciso proposito di [OSCURATO:PERSONA] di eliminare [OSCURATO:PERSONA], giacché all'antico rancore, restato quale spinta rafforzativa, si era affiancata la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] era divenuto un serio ostacolo al controllo del territorio di interesse della cosca capeggiata anche dal suddetto imputato, come aveva ricordato anche [OSCURATO:PERSONA], che aveva invitato [OSCURATO:PERSONA] a desistere dalle intenzioni aggressive, però con l'effetto che aveva ricevuto una recisa risposta negativa da [OSCURATO:PERSONA]. Tali convergenti spinte al compimento dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] sono state tratte dai giudici di appello, in sostanziale adesione alla tesi già sviluppata dal primo giudice, dall'analisi critica delle risultanze istruttorie, mediante la selezione argomentata di quelle ritenute di determinante rilievo probatorio, senza alcun dimostrato travisamento. Su questo versante, essendo conformi le decisioni di merito sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità penale degli imputati e, in specie, di [OSCURATO:PERSONA], occorre tener conto del principio di diritto secondo cui, nell'ipotesi di sentenza di condanna conforme nei due gradi di merito, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. soltanto nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, poiché altrimenti il travisamento che venga prospettato come già compiuto nella sentenza di primo grado, senza essere stato denunciato, verrebbe sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01). Già sotto questo profilo la deduzione difensiva in esame risulta carente. In ogni caso, mette conto ribadire, in via ancor più generale, che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi, incorrendo altrimenti nella sanzione di inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, E., Rv. 281085 - 01; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035 - 01). Orbene, con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], neanche la specificazione svolta dai giudici del merito circa il motivo di risentimento personale, non sopito, relativo all'umiliazione patita da [OSCURATO:PERSONA], nel corso della pur risalente comune detenzione, potrebbe dirsi aver formato oggetto di un qualche travisamento, in quanto la valutazione giudiziale è stata espressa dando anche atto della temporizzazione dell'evento carcerario, ma poi essa è stata collegata a quanto aveva riferito [OSCURATO:PERSONA], traendone, con argomentazione congrua e non illogica, l'emersione del rancore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di quella antagonista, non soltanto non superato, ma poi saldatosi con la causale associativa, determinata dalla condotta eccedente di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelli che venivano reputati i corretti rapporti di ripartizione delle zone di influenza fra i gruppi di ‘ndrangheta operanti nel territorio lametino. Inoltre, va fin d'ora precisato che anche la censura svolta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] circa il carattere travisante della lettura fatta dalla Corte territoriale delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di questo imputato finisce per investire l'interpretazione del contributo narrativo reso dal collaboratore di giustizia, il cui riferimento avrebbe dovuto intendersi, secondo il ricorrente, come una mera manifestazione di disinteresse dell'imputato, esponente apicale del clan, in merito alla condotta omicidiaria che era stata prospettata da [OSCURATO:PERSONA], interpretazione che si è posta in netto contrasto con quanto hanno, con argomentazione congrua, ritenuto i giudici del merito. Si è chiarito anche sull'argomento specifico che, nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il giudice di merito, se certo non può integrare con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, può interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare. Di conseguenza, nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte soltanto al controllo - esteriore e non sostitutivo - di mera ragionevolezza e plausibilità (Sez. 6, n. 35034 del 18/05/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232573 - 01; Sez. 5, n. 47739 del 12/11/2003, Arena, Rv. 227778 - 01). Non meritano censura, pertanto, le considerazioni e le conclusioni espresse dalla Corte di appello in tema di causale associativa del crimine in esame, sovrapposta al movente complesso radicato in capo agli autori dell'omicidio nei sensi chiariti; ciò, ferma restando la definita valenza che, in primo luogo nel processo indiziario, riveste l'individuazione della corrispondente componente eziologica, nel senso che la causale in tanto può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi posti a fondamento di un giudizio di responsabilità in quanto essi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una globale valutazione di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione. In questa prospettiva, si specifica, in modo condivisibile, che il movente non potrebbe costituire, ex se, elemento idoneo a consentire di superare le discrasie di un quadro probatorio ritenuto, con motivazione immune da censure, di per sé non convincente (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094 - 01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287 - 01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889 - 01). I richiamati principi non sono stati violati dalla Corte territoriale, la quale ha recepito l'inquadramento in ordine alla causale associativa e dei moventi succitati, senza annettere agli stessi una valenza eccedente quella ora puntualizzata, ma facendo emergere la coincidenza fra le esigenze individuali e quelle, preminenti, di perseguimento dell'interesse dalla consorteria, esigenze alfine tutelate dagli imputati in modo convergente, con la deliberazione e l'esecuzione della loro condotta antigiuridica di segno omicidiario. Pertanto, pur tenendo certamente conto di questa definita e, nel senso indicato, circoscritta valenza delle spinte specifiche al compimento dell'omicidio, vanno comunque disattese le critiche svolte con il suindicato motivo articolato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto di corrispondente rilievo, nel primo motivo dell'atto di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Passando all'esame della prima parte del quinto motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio ritiene non fondata la sua censura volta a ritenere violata la disciplina del concorso di persone nel reato e a evidenziare il vizio della corrispondente motivazione. Tale imputato, anche secondo i giudici di secondo grado, risulta essere stato raggiunto dalla precisa, credibile e attendibile chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], capoclan a lui vicinissimo anche per ragioni familiari, il quale, nella sessione dichiarativa del 9.05.2012, aveva individuato in sé stesso, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA] i mandanti dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], per avere essi concorso a determinare o comunque a rafforzare il proposito delittuoso concepito inizialmente da Gino e [OSCURATO:PERSONA]. Si è dettagliato in ordine alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], come riferita da [OSCURATO:PERSONA], sin dalla fase ideativa e organizzativa: era stato [OSCURATO:PERSONA] a richiedere a [OSCURATO:PERSONA] di interpellare specificamente [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato il primo sospettato in caso di uccisione di [OSCURATO:PERSONA], e sempre [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ad [OSCURATO:PERSONA] di poter procedere all'omicidio del rivale, ottenendolo; in tal senso, la Corte di merito ha ritenuto rilevante il fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato - oltre al già determinante colloquio con suo cognato, [OSCURATO:PERSONA], in tempo antecedente all'omicidio - anche il dato di fatto successivo, con l'emersione della promessa della corresponsione fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] della somma di 5.000,00 euro per l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], promessa che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mancato di azionare nel post factum, ottenendone l'adempimento: sicché non è censurabile sotto il profilo logico la conferma trattane dai giudici del merito in ordine al dato di fatto che l'adempimento successivo si era collegato all'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] in precedenza, all'atto del suo assenso all'omicidio. I comportamenti riferiti dal chiamante sono stati considerati, in modo congruo e non illogico, chiaramente dimostrativi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella decisione di procedere all'omicidio e nel rafforzamento della determinazione a procedevi da parte del primo esecutore, individuato in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di assise di appello alla chiamata di [OSCURATO:PERSONA] ha associato (alla pag. 24) la chiamata di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che entrambi i capicosca avevano attratto al vertice della consorteria la decisione dell'atroce delitto, autoaccusandosi direttamente e coinvolgendo poi nel descrivere i protagonisti del perfezionamento del relativo disegno anche [OSCURATO:PERSONA] e i due [OSCURATO:PERSONA]. Ma, al di là di questo generale richiamo alla responsabilità dei dirigenti concordemente affermata dai due indicati collaboratori, alla specifica chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] i giudici del merito hanno coniugato quale altrettanto preciso riscontro le dichiarazioni - raccolte il 19.04.2016, appena dopo l'inizio della collaborazione avvenuto il 5.04.2016 - di [OSCURATO:PERSONA], individuato come uno dei vertici della cosca lametina omonima, con il grado di "mammasantissima", che identifica il grado massimo nella gerarchia dell'organigramma della 'ndrangheta. In considerazione di questo suo eminente ruolo, egli - hanno argomentato i giudici del merito - è risultato in grado di riferire circostanze e situazioni a sua diretta conoscenza per averle vissute personalmente, anche con riguardo alle vicende delle cosche operanti nella zona, delle quali questo collaboratore era sempre informato quale massimo esponente della cosca dominante, così che ha poi potuto fornire, sugli argomenti di interesse investigativo a lui sottoposti, una descrizione accurata, precisa e attendibile in ordine alla struttura della consorteria e agli interessi dell'ambiente criminale di appartenenza.E, con riferimento alla vicenda in esame, [OSCURATO:PERSONA], fonte autonoma, oltre che molto autorevole, ha fatto emergere la persistente intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'affronto subito da [OSCURATO:PERSONA] nel carcere di Cosenza, tanto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva prudentemente consigliato più volte a [OSCURATO:PERSONA] di allontanarsi da [OSCURATO:PERSONA], fino a quando l'omicidio di questi era stato "organizzato dalla montagna", espressione da lui esplicitamente adottata per indicare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In relazione a tale preciso riscontro, la Corte territoriale ha evidenziato particolarmente il carattere fermo del proposito di vendetta di [OSCURATO:PERSONA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva direttamente esortato, con l'autorevolezza della sua posizione, [OSCURATO:PERSONA] a desistere da tale proposito, ricevendone però un netto rifiuto. La Corte di assise di appello ha precisato che, a parte quanto aveva saputo da [OSCURATO:PERSONA], a sua volta tributario di [OSCURATO:PERSONA], circa il ruolo di esecutori dell'omicidio ascritto a Gino e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha direttamente appreso da [OSCURATO:PERSONA] il proposito di vendicarsi di [OSCURATO:PERSONA], con accentuazione del movente personale che non ha indebolito la complessiva ricostruzione delle spinte che avevano determinato la decisione di eliminare il suddetto [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima specificazione era stata fatta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nella sessione dichiarativa del 26.07.2016, allorquando egli aveva riferito quanto aveva appreso dagli altri componenti della cosca, nell'ordine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo de relato da [OSCURATO:PERSONA], circa le già evidenziate motivazioni associative, per i contrasti emersi nella zona di montagna, poste alla base dell'omicidio su iniziativa di Gino e [OSCURATO:PERSONA]. Né si profila dirimente l'obiezione svolta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] laddove prospetta che i riferimenti fatti da [OSCURATO:PERSONA] al proposito vendicativo esternato dall'imputato contro [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere circoscritti al colloquio avuto da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, ossia tre anni prima dell'omicidio, tale temporizzazione essendo stata ricollegata dal propalante, in qualche modo, all'acquisto di una nuova autovettura. I giudici del merito hanno tratto, dandone adeguato conto in motivazione, dal complesso delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], vertice della cosca, la conferma che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a covare il proposito della vendetta, al di là del riferimento al suindicato colloquio, tanto da indurre [OSCURATO:PERSONA] a sollecitare addirittura l'allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dalla zona di [OSCURATO:PERSONA]. Sul tema, il verbale dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per l'autosufficienza, non smentisce, ad avviso del Collegio, la lettura delle dichiarazioni del collaboratore in senso più accentuatamente diacronico, nel segno di un rancore inesausto, avendo [OSCURATO:PERSONA], fra l'altro, precisato espressamente: "Non gliel'ha mai perdonata 'sta cosa qua". E che sia stato attribuito all'imputato tale persistente proposito con congrua adesione al complesso delle risultanze processuali è confermato dalla corrispondente condotta di [OSCURATO:PERSONA], il quale, investito della richiesta di autorizzazione al compimento del delitto da parte di [OSCURATO:PERSONA], aveva rimesso la richiesta al vaglio di [OSCURATO:PERSONA], siccome era assodato nell'ambiente criminale che qualsivoglia azione aggressiva contro [OSCURATO:PERSONA] avrebbe visto [OSCURATO:PERSONA] come il primo fra i sospettati: in modo coerente, pertanto, si è ritenuto da parte dei giudici del merito ancora vivo al momento del fatto il proposito vendicativo nutrito da [OSCURATO:PERSONA]; proposito - e non semplice movente - in modo preciso riferito da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha esitato, poi, a individuare in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli appartenenti alla zona montana della cosca che erano stati i mandanti dell'omicidio. Annettendo la natura di adeguato e concludente riscontro alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] la Corte territoriale non ha violato l'art. 192 cod. proc. pen., né risulta incorsa in vizi logici. Sulla premessa che l'affermazione di penale responsabilità può basarsi su plurime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante, che è compito del giudice di merito riscontrare, quanto più specificamente all'individuazione dell'elemento di riscontro, è da ritenere che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen., possano consistere in elementi di qualsivoglia natura, anche di carattere logico, ma che, oltre a essere individualizzanti, e quindi avere direttamente ad oggetto la persona dell'incolpato in relazione allo specifico fatto a questi attribuito, debbano essere esterni alle dichiarazioni accusatorie, al precipuo scopo di evitare che la verifica sia circolare e autoreferente, così da rispettare il precetto di cui al comma 3 della disposizione ora citata (Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759 - 01; fra le altre, Sez. 1, n. 34564 del 18/05/2023, Romano, non mass.). Tali considerazioni impongono, pertanto, di disattendere la parte del quinto motivo dell'atto di impugnazione riferita al ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 7. Quanto, poi, alla parte dello stesso motivo riferita a [OSCURATO:PERSONA], si deve prendere atto che per la posizione di questo imputato, quale esecutore materiale dell'omicidio unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha considerato essenzialmente i convergenti contributi dichiarativi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], dopo aver dato l'autorizzazione all'omicidio e aver fornito a [OSCURATO:PERSONA] il fucile messogli a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], aveva affrontato la questione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] dopo l'esecuzione del delitto e aveva ricevuto da quest'ultimo la conferma che l'omicidio era stato perpetrato da lui e dal fratello, dettagliando anche in merito alla distruzione mediante incendio dell'automobile impiegata; ciò, nell'occasione precedente a quella nella quale, ribadendo la commissione del delitto, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto a [OSCURATO:PERSONA] di ricordare ad [OSCURATO:PERSONA] l'adempimento della promessa di pagamento da lui fatta. [OSCURATO:PERSONA] pure è stato ritenuto dai giudici di appello concorrente fonte di prova a carico di entrambi i fratelli [OSCURATO:PERSONA] - non soltanto de relato dal padre Rosario, di cui pure aveva confermato la versione ricevuta, in tutto concordante con quella della fonte diretta, in ordine all'esecuzione dell'omicidio da parte di Gino e [OSCURATO:PERSONA] e al mandato a costoro conferito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], ma anche - in riferimento ad alcuni episodi da lui percepiti direttamente e riferiti nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. È stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito della volta, in tempo antecedente all'omicidio, in cui Gino e [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati a casa dei [OSCURATO:PERSONA] per parlare con suo padre Rosario e, in particolare, per lamentarsi, anche alla sua presenza, del comportamento di [OSCURATO:PERSONA], avevano specificato di aver subìto un attentato da parte dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, volevano ucciderlo: la Corte territoriale ha ribadito il valore di riscontro individualizzante di tale circostanza, autonomamente percepita da [OSCURATO:PERSONA] e fatta confluire nel materiale probatorio, circostanza che ha confortato pienamente la versione di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dato atto della presenza del figlio in quella occasione. Poi, i giudici di secondo grado hanno confermato che un'ulteriore chiamata in correità a carico di [OSCURATO:PERSONA] va individuata nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva indicato, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] quale esecutore dell'omicidio e che, nel successivo interrogatorio del 16.01.2013, aveva aggiunto che, quando si stava organizzando l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], proprio [OSCURATO:PERSONA] - diradando le perplessità da lui manifestate in merito alla capacità di [OSCURATO:PERSONA], portato al suo cospetto, di svolgere il ruolo di killer - gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato all'agguato che aveva prodotto l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. È vero che la Corte di assise di appello ha valorizzato anche il silenzio di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'affermazione di [OSCURATO:PERSONA] che egli era stato esecutore nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], laddove il contenuto del verbale richiamato dai giudici di appello e riportato nella prima decisione lascia intendere che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto le informazioni sull'idoneità di [OSCURATO:PERSONA] a far parte del gruppo 31 (/ di fuoco per il nuovo fatto di sangue mentre era "un po' in disparte" rispetto allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. L'obiezione, però, non elide l'essenza dell'elemento di riscontro, giacché è restato assodato che [OSCURATO:PERSONA] si era presentato con [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] per essere reclutato per la realizzazione dell'omicidio di Villella: e [OSCURATO:PERSONA], avesse comunicato o meno a [OSCURATO:PERSONA] in precedenza quanto aveva poi detto all'autorevole capoclan, certamente non avrebbe riferito un dato di tale decisivo rilievo all'autorevolissimo [OSCURATO:PERSONA] senza renderne edotto il soggetto interessato e, prima ancora, senza avere piena contezza della serietà dell'informazione che riferiva. In ordine, poi, alla censura rivolta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] ai giudici di appello - per avere individuato in [OSCURATO:PERSONA] il fratello di [OSCURATO:PERSONA] a cui si era riferito [OSCURATO:PERSONA] quando aveva riportato nelle sue dichiarazioni l'affermazione resa a lui da Gino per dare atto di avere ucciso [OSCURATO:PERSONA] con suo fratello, senza farne il nome - deve osservarsi che la critica non merita condivisione, giacché la Corte territoriale ha spiegato nel dettaglio, con argomenti congrui e non illogici, le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] si era riferito certamente al fratello Pino come suo complice nell'esecuzione dell'omicidio: [OSCURATO:PERSONA] era fra i soggetti che, come aveva riferito [OSCURATO:PERSONA], avevano motivi di rancore contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] era risultato coinvolto in diversi episodi delittuosi legali al controllo mafioso del proprio territorio venendo indicato come il soggetto che sparava in quella zona; in tale prospettiva, [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte del gruppo di fuoco della cosca [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettivamente compiuto il tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], riportando condanna per tale fatto; ancora, [OSCURATO:PERSONA] era l'unico fratello di [OSCURATO:PERSONA] a essere stato coinvolto, insieme a Gino, nel procedimento per il reato di associazione mafiosa con riguardo alla loro appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA] e,.per questo reato, era stato condannato, al pari del fratello Gino; ulteriormente, tutti i collaboratori che avevano, anche de relato, fornito elementi in merito all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avevano fatto sempre e soltanto riferimento a Gino e [OSCURATO:PERSONA], senza mai menzionare altri fratelli, in particolare [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al quale non era stato individuato alcun concreto legame con l'omicidio oggetto di processo; infine, ultimo ma non meno importante, dato è stato individuato nella concorde affermazione di Rosario e di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno per propria cognizione diretta, secondo i quali a casa [OSCURATO:PERSONA] si erano presentati, insieme, Pino e [OSCURATO:PERSONA] per chiedere e ottenere l'autorizzazione a uccidere [OSCURATO:PERSONA]. La spiegazione fornita dalla Corte territoriale in merito alle chiamate in correità che hanno attinto la persona di [OSCURATO:PERSONA] e ai corrispondenti riscontri risulta, in definitiva, adeguata e non si espone a censure di ordine logico. Sugli snodi che si sono richiamati la difesa, per il resto, ha fornito anche prospettazioni interpretative di segno alternativo che, tuttavia, stante l'adeguatezza del discorso giustificativo offerto dai giudici di appello, non possono trovare ingresso in questa sede, nemmeno per evocare l'evenienza del ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. Sul punto, è opportuno ribadire che, nel giudizio di legittimità, l'introduzione nel testo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in virtù della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché esso non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di adeguata disamina da parte del giudice dell'appello: invero, la Corte di legittimità è chiamata a un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, restando assodato che la sua valutazione non può sconfinare nella delibazione di merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 - 01). Anche la doglianza riferita alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] espressa nel quinto motivo del corrispondente atto di impugnazione va, pertanto, rigettata. 8. Trascorrendo, infine, all'esame della doglianza diffusamente articolata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondente parte del primo motivo del suo atto di impugnazione, non è dato ravvisare alcuna effettiva obliterazione da parte dei giudici di secondo grado delle doglianze veicolate dall'imputato con l'atto di appello e illustrate successivamente anche con la memoria del 20.09.2021. La Corte territoriale ha preso in esame le censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado, ma - dopo avere nuovamente analizzato gli snodi valutativi su cui [OSCURATO:PERSONA] aveva espressamente dissentito - ha confermato in modo argomentato la fondatezza del giudizio di penale responsabilità di questo imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, siccome i cardini probatori che aveva già enucleati il primo giudice sono stati ritenuti impermeabili alle critiche difensive e dimostrativi di tale responsabilità. Si è ribadito da parte della Corte di assise di appello che particolarmente per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] tutte le risultanze processuali si sono rivelate convergenti in senso confermativo dell'imputazione formulata a suo carico. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo, 33 MI come si è già rilevato, soprattutto per la parte narrativa scaturente dalla sua percezione diretta, hanno descritto l'innesco al fatto omicidiario determinato in prima persona da [OSCURATO:PERSONA], il quale si era costituito anche il falso movente dell'attentato messo in essere da [OSCURATO:PERSONA] ai suoi danni per rendere più forte al cospetto dei maggiorenti della cosca l'esigenza di eliminare il rivale, già inviso a costoro - con particolare riferimento al gruppo [OSCURATO:PERSONA], che curava le attività criminali della consorteria nella zona montana - per le sue condotte illecite, in primo luogo estorsive, contrastanti con i loro interessi. I giudici di secondo grado hanno sottolineato che la chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA] è risultata tanto dettagliata quanto dotata attendibilità intrinseca, oltre che di credibilità. Il collaboratore di giustizia ha descritto con precisione l'attività di [OSCURATO:PERSONA], dalla fase in cui aveva richiesto e poi ottenuto l'autorizzazione a compere l'omicidio anzitutto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], definito efficacemente come suo dante causa diretto nelle attività criminali, alla fase di organizzazione dei mezzi, ivi incluso il fucile cal. 12 fornito dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], e poi alla fase di realizzazione dell'omicidio, risultata compiuta da non meno di due persone, data la duplicità di armi che avevano esploso i proiettili diretti contro la vittima, fra cui il fucile marca Benelli, a cinque colpi, di cui aveva discorso [OSCURATO:PERSONA], alla fase ancora successiva, quando era stato sempre [OSCURATO:PERSONA] a riferire al capoclan le modalità di esecuzione del fatto di sangue e, poi, a sollecitare, per suo tramite, l'adempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della promessa di ricompensa che costui gli aveva fatta. I dettagli riferiti da [OSCURATO:PERSONA] erano stati, secondo il motivato avviso della Corte territoriale, così completi e coerenti (anche l'automobile, la [OSCURATO:PERSONA], impiegata per la realizzazione dell'omicidio essendo stata citata dal collaboratore di giustizia) che la descrizione della progressiva condotta di [OSCURATO:PERSONA] riportata dal dichiarante si è configurata come una vera e propria confessione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] al suo capo. Alla rilevante chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] i giudici del merito hanno associato, quali adeguati riscontri individualizzanti, le dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, fra cui la Corte di assise di appello ha considerato in primo luogo [OSCURATO:PERSONA], per la parte di racconto da lui fatto e scaturente dalla sua diretta percezione, già in precedenza richiamata, di per sé ritenuta costitutiva di un riscontro importante per l'univoca e determinata volontà omicidiaria manifestata dall'imputato in un contesto qualificato sotto il profilo criminale, circostanza dal collaboratore di giustizia direttamente percepita. Sostanzialmente rivalutativa è, poi, la critica mossa anche dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per contestare la rilevanza attribuita nella sentenza che si esamina alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di cui viene proposta la dequotazione per il solo fatto dell'addotta non perfetta corrispondenza al racconto del di lui padre [OSCURATO:PERSONA] circa l'intenzione manifestata da Pino e [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'agguato addotto come subìto ad opera di [OSCURATO:PERSONA]: l'analisi compiuta in modo diffuso anche dalla Corte di assise di appello ha evidenziato il dato essenziale: alfine, [OSCURATO:PERSONA] aveva colto il carattere strumentale e non veritiero dell'addotto agguato proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Appare egualmente ardua la prospettazione del carattere soltanto intuitivo dell'indicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] riferita a Pino e [OSCURATO:PERSONA] come esecutori dell'omicidio se lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si era determinato finanche a condurre uno dei due fratelli, [OSCURATO:PERSONA], al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] per accreditarlo quale già sperimentato killer. Va ricordato, inoltre, che i giudici del merito hanno riportato il riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] quali promotori dell'azione delittuosa - operato dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale al riguardo, nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era riferito ai "Pilichei", che avevano avuto gli screzi con [OSCURATO:PERSONA]; situazione a cui era seguito l'avallo da lui dato anche con la disponibilità del fucile consegnato affinché lo si usasse nell'azione omicidiaria; con l'aggiunto che le informazioni relative all'incontro con [OSCURATO:PERSONA] erano state specificate da [OSCURATO:PERSONA] nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Su tale tema il ricorrente ha reiterato la censura relativa al dedotto carattere indifferenziato del riferimento ai Pilichei fatto anche da [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe dovuto essere svalutato per le stesse ragioni che avevano indotto la Corte di secondo grado a depurare il quadro degli elementi di accusa rilevanti dalle dichiarazioni di Pulice: l'obiezione non può essere recepita, in quanto la corrispondente prospettazione non considera che - mentre Pulice, con il riferimento all'altro ramo dei Pilichei operato citando i figli o i generi di "Manuzza" (di cui invece Gino e [OSCURATO:PERSONA] erano soltanto nipoti), aveva introdotto un dato obiettivamente confusivo, tale da imporre la corretta esclusione di quel contributo da quelli convergenti per la verifica dei riscontri - [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, discorso dei Pilichei proprio con riferimento ai fratelli [OSCURATO:PERSONA], come conferma l'analisi del suo susseguente incontro con [OSCURATO:PERSONA], alfine da lui ritenuto talmente idoneo alle azioni violente da essere inserito nel gruppo di fuoco che aveva poi attentato alla vita di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha prodotto per l'autosufficienza il verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] intendendo sottolineare la modalità del colloquio del capoclan con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, si segnala che lo scambio di battute impostato da [OSCURATO:PERSONA], per rendere edotto [OSCURATO:PERSONA] della pregressa esperienza di sparo letale vissuta da [OSCURATO:PERSONA], si era svolto in modo un po' appartato rispetto allo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'esame dell'atto prodotto dal ricorrente, oltre a corroborare nel complesso l'interpretazione data dalla Corte territoriale al contributo di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al colloquio da lui avuto con [OSCURATO:PERSONA], fa emergere che correttamente è stato considerato dai giudici del merito come dato di fatto pienamente conosciuto da [OSCURATO:PERSONA] quello relativo alla perpetrazione dell'omicidio da parte dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] ("sennò che erano stati diciamo gli [OSCURATO:PERSONA] lo sapevamo che gli ho dato l'automatico là tramite Rosario"). Per questa come per le altre posizioni, quindi, la segnalazione da parte delle difese di dedotte e, in ogni caso, secondarie aporie non vulnera il discorso giustificativo, solidamente imperniato sulla valutazione congiunta dei contributi dichiarativi direttamente riferiti ai reati oggetto di accertamento. Per il resto, le circostanze fattuali ulteriormente evidenziate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] - alla stregua di elementi sintomatici della concreta impossibilità di individuare nell'imputato l'esecutore materiale del crimine a lui ascritto dalle convergenti fonti succitate - non sono state trascurate dalla Corte di merito, ma sono state dalla stessa disattese. L'esito negativo dello Stub eseguito in persona di [OSCURATO:PERSONA], comunque avvenuto nella prima mattinata successiva al fatto di sangue, è stato congruamente valutato come effettuato dopo che era trascorso dallo sparo un numero di ore idoneo a rendere il risultato in ogni caso non significativo. Non illogicamente, poi, i giudici del merito hanno escluso di poter conferire apprezzabile spessore alla dedotta condizione di [OSCURATO:PERSONA] quale persona assoggettata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e con divieto di uscire di casa dalle ore 21:00 alle ore 07:00: tale condizione non costituiva per l'imputato - una volta accertata, nei sensi che precedono, la sua ferma volontà di eliminare [OSCURATO:PERSONA] - una remora determinante per il rischio che egli correva di essere sorpreso dalle Forze dell'ordine deputate al controllo nell'atto di compiere una condotta violativa della prescrizioni. Infine, si rivela non più che suggestiva la sottolineatura che la [OSCURATO:PERSONA] ancora bruciava nella località del [OSCURATO:PERSONA] quando [OSCURATO:PERSONA] era stato già cercato dagli inquirenti, dal momento che la Corte di merito non ha attribuito a lui, nell'ambito della dinamica esecutiva, l'espletamento dello specifico compito di dare fuoco all'autovettura in questione. Gli ulteriori elementi indicativi, secondo il ricorrente, di una qualche dissonanza appartengono alle connotazioni secondarie del fatto (quale, ad esempio, il luogo preciso di perpetrazione del furto della [OSCURATO:PERSONA], in territorio diverso da [OSCURATO:PERSONA], ossia Pedevigliano), siccome tali elementi non hanno riguardato l'articolazione specifica della dinamica omicidiaria, né implicano la possibilità concreta dell'esclusione dell'imputato dal teatro del fatto di sangue. In sostanza, gli interrogativi sollevati dal ricorrente, secondo il ponderato vaglio compiuto dai giudici del merito, afferiscono a punti particolari, i quali non si pongono in antitesi con il nucleo essenziale delle propalazioni che hanno fatto emergere la ricostruzione della perpetrazione del delitto e l'individuazione delle corrispondenti responsabijità, anche in capo a [OSCURATO:PERSONA]: ricostruzione che i giudici dei gradi di merito hanno compiuto sceverando e valutando, con motivazione congrua e indenne da cesure logiche, il complessivo -compendio probatorio. L'esame critico delle prove dichiarative effettuato dalla Corte di assise di appello non si è, in definitiva, discostato dal principio di diritto - che il Collegio condivide e riafferma - secondo cui, ai fini della valutazion