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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 28765/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del reato per mancanza di querela, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 150/2022, che ha reso procedibile a querela la fattispecie in esame.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, emessa in data 16/03/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] lezzi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Alanno fino al 29/07/2016.

2. In data 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] lezzi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625, 62 n. 6, 133 cod. pen., 168, 597 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'imputato era il legale rappresentante della II Fiadone s.r.I., ed aveva concluso una transazione con l'Enel, anche alla luce di una erronea individuazione dei dati concernenti il consumo; proprio tale comportamento rende evidente come l'imputato, assente dall'impianto, la cui chiave era in possesso di svariate persone, non fosse l'autore della condotta, avendo la Corte di merito eluso ogni accertamento sull'elemento soggettivo del reato, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; in ogni caso, la revoca dei benefici, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, rappresenta violazione del divieto di reformatio in peíus, risultando del tutto illogica la motivazione circa il mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3.

In data 21/03/2023 è pervenuta memoria a firma del difensore del ricorrente, con cui si chiede la declaratoria di improcedibilità del reato in assenza di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lezzi è inammissibile.

Va osservato che, nel caso in esame, al ricorrente risulta contestata una condotta di sottrazione di energia elettrica attuata mediante apposizione sul contatore di un magnete, al fine di evitare il conteggio dell'erogazione di energia elettrica, il che, pacificamente, integra la circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. (tra le altre: Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281108), laddove il motivo di ricorso incentra la propria doglianza in riferimento alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, del tutto palesemente ed incontrovertibilmente estranea alla vicenda in esame.Nel resto, il ricorso appare del tutto versato in fatto, deducendo circostanze non certamente verificabili in sede di giudizio di legittimità - quali il possesso delle chiavi da parte di terze persone ed assenza del ricorrente dall'impianto di produzione -, su cui si è, comunque, già soffermata la sentenza di primo grado, che aveva rilevato solo la temporanea assenza dello lezzi dall'impianto ed il possesso della chiave di accesso al vano dove era allocato l'apparecchio misuratore, oltre ad aver evidenziato come questi, per la qualità rivestita, fosse tenuto a sorvegliare il funzionamento dell'impianto, oltre ad essere il beneficiario dell'illecita sottrazione.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse risultano concesse allo lezzi proprio sulla base dell'intervenuto accordo transattivo, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante; la doglianza difensiva, quindi, appare del tutto generica, anche considerato che si fonda sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., dimenticando che, ai fini dell'invocata applicazione, è necessario che il danno sia stato risarcito integralmente e prima del giudizio (tra le altre, Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282793), laddove, nel caso in esame, lo stesso motivo di ricorso dà atto come, prima dell'apertura del dibattimento fossero solo in corso trattative per la transazione.

Quanto, infine, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposto dalla Corte territoriale alla luce delle due precedenti condanne del ricorrente, di cui una alla pena detentiva di anni due mesi otto di reclusione, considerata la natura pacificamente dichiarativa del provvedimento, deve concordarsi con il principio, pacificamente affermato da questa Corte, secondo cui non sussiste alcuna violazione del divieto della reformatio in peius nel caso di revoca del beneficio, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez.

U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 6, n. 5113 del 15/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277570).

Quanto al regime di procedibilità a querela del reato, va richiamato il pacifico principio enucleabile dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), sulla scorta del quale l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284167; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284155). 3 -- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pén., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da lezzi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del reato per mancanza di querela, all'esito dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 150/2022, che ha reso procedibile a querela la fattispecie in esame.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara in composizione monocratica, emessa in data 16/03/2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] lezzi era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo. 624, 625 n. 2 cod. pen., in Alanno fino al 29/07/2016. 2. In data 23/09/2022 [OSCURATO:PERSONA] lezzi ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 624, 625, 62 n. 6, 133 cod. pen., 168, 597 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto l'imputato era il legale rappresentante della II Fiadone s.r.I., ed aveva concluso una transazione con l'Enel, anche alla luce di una erronea individuazione dei dati concernenti il consumo; proprio tale comportamento rende evidente come l'imputato, assente dall'impianto, la cui chiave era in possesso di svariate persone, non fosse l'autore della condotta, avendo la Corte di merito eluso ogni accertamento sull'elemento soggettivo del reato, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; in ogni caso, la revoca dei benefici, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, rappresenta violazione del divieto di reformatio in peíus, risultando del tutto illogica la motivazione circa il mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. In data 21/03/2023 è pervenuta memoria a firma del difensore del ricorrente, con cui si chiede la declaratoria di improcedibilità del reato in assenza di querela. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] lezzi è inammissibile. Va osservato che, nel caso in esame, al ricorrente risulta contestata una condotta di sottrazione di energia elettrica attuata mediante apposizione sul contatore di un magnete, al fine di evitare il conteggio dell'erogazione di energia elettrica, il che, pacificamente, integra la circostanza aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. (tra le altre: Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281108), laddove il motivo di ricorso incentra la propria doglianza in riferimento alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, del tutto palesemente ed incontrovertibilmente estranea alla vicenda in esame.Nel resto, il ricorso appare del tutto versato in fatto, deducendo circostanze non certamente verificabili in sede di giudizio di legittimità - quali il possesso delle chiavi da parte di terze persone ed assenza del ricorrente dall'impianto di produzione -, su cui si è, comunque, già soffermata la sentenza di primo grado, che aveva rilevato solo la temporanea assenza dello lezzi dall'impianto ed il possesso della chiave di accesso al vano dove era allocato l'apparecchio misuratore, oltre ad aver evidenziato come questi, per la qualità rivestita, fosse tenuto a sorvegliare il funzionamento dell'impianto, oltre ad essere il beneficiario dell'illecita sottrazione. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, le stesse risultano concesse allo lezzi proprio sulla base dell'intervenuto accordo transattivo, con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante; la doglianza difensiva, quindi, appare del tutto generica, anche considerato che si fonda sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 cod. pen., dimenticando che, ai fini dell'invocata applicazione, è necessario che il danno sia stato risarcito integralmente e prima del giudizio (tra le altre, Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282793), laddove, nel caso in esame, lo stesso motivo di ricorso dà atto come, prima dell'apertura del dibattimento fossero solo in corso trattative per la transazione. Quanto, infine, alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, disposto dalla Corte territoriale alla luce delle due precedenti condanne del ricorrente, di cui una alla pena detentiva di anni due mesi otto di reclusione, considerata la natura pacificamente dichiarativa del provvedimento, deve concordarsi con il principio, pacificamente affermato da questa Corte, secondo cui non sussiste alcuna violazione del divieto della reformatio in peius nel caso di revoca del beneficio, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., in quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798; Sez. 6, n. 5113 del 15/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277570). Quanto al regime di procedibilità a querela del reato, va richiamato il pacifico principio enucleabile dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551), sulla scorta del quale l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284167; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284155). 3 -- Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pén., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 28765/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris