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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16169/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] - giudicando in fase di rinvio a seguito di annullamento da questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per delitti di detenzione di arma con matricola abrasa,ricettazione della medesima arma e sequestro di persona, ritenendo assorbito il delitto di detenzione illegale di arma in quello di detenzione illegale di arma clandestina ed ha rideterminato la pena.

1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'art 81 cpv cp, poichè la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare il delitto più grave in quello di ricettazione del fucile, avendo escluso l'aggravante di aver commesso il fatto -reato di sequestro di persona in danno della convivente more uxorio.

In tal senso la difesa ha richiamato la pronunzia SU 26939/2013, secondo la quale la nozione di violazione più grave ha una valenza complessa che implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione.

Il ricorrente ne desume che, nel determinare la violazione più grave, il Giudice di merito dovrebbe effettuare un bilanciamento tra le modalità concrete di manifestazione dei singoli reati, nonché la loro lesività all'interno dell'unitaria cornice criminosa considerata. 1.1 Tanto premesso la difesa sostiene che nella fattispecie in esame il reato connotato da maggior grado di offensività, per come descritto nella sentenza di merito, sarebbe quello di sequestro di persona, ragione per cui l'individuazione del delitto di ricettazione come violazione più grave sarebbe sbagliata, e con essa la determinazione del trattamento sanzionatorio.

A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, dr Orsi,si è riportato alla requisitoria già depositata ed ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, quale sostituto processuale, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato in diritto. 1.La doglianza avanzata dal ricorrente travisa il senso della pronunzia citata a sostegno della sua tesi, meglio innanzi esposta sub par. 1 del ritenuto in fatto, attribuendole un significato che non può esserne ricavato.

Secondo la massima ufficiale tratta da Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255347, infatti, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata ed all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.

Nella motivazione si è chiarito che, in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto (Sez.

U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, cit.; Sez.

U, n. 748 del 12/10/1993, Cassata, cit,; Sez.

U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit.); pertanto, allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto(cfr. Sez.

U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit. che, per prima, ha rivisto l'orientamento espresso da Sez.

U, n. 9559 del 19/06/1982, Alunni, che proprio a tali indici aveva fatto riferimento).

Ciò posto, però, occorre considerare che la nozione di "violazione più grave" ha una valenza complessa, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione.

Nel sistema del codice penale, infatti, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto in concreto in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano la rilevanza delle circostanze o di talune di esse.

Di conseguenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l'individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti (Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, cit.; Sez. 1, n. 24838 del 15/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248047; Sez. 1, n. 9828 del 05/02/2009, Russo, Rv. 243426; Sez. 4, n. 47144 del 09/10/2007, Ferrentino, Rv. 238352; cfr. Sez. 6, n. 1318 del 12/12/2002, dep. 14/01/2003, Bombasaro, Rv. 223343). 2.La motivazione delle SU è, quindi, chiara nel far riferimento alla necessità di considerare la pena edittale al fine di individuare la violazione più grave sulla quale operare gli aumenti di pena ex art 81 cpv cp, e non la pena individuata in concreto dal Giudice, escludendo esplicitamente gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. in base ai quali il Giudice perviene alla determinazione della pena da infliggere in concreto e, quindi, il criterio della lesività della condotta, come invece, prospetta la difesa.

La pena edittale, peraltro, è quella risultante dall'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze del reato mentre il ricorrente si riferisce erroneamente alle pretese necessità, da parte del Giudice, di effettuare un bilanciamento tra le modalità concrete di manifestazione dei singoli reati, e di valutare la loro lesività all'interno dell'unitaria cornice criminosa considerata, finendo in tal modo per stravolgere "pro domo sua" il senso della pronunzia citata.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] - giudicando in fase di rinvio a seguito di annullamento da questa Corte - ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per delitti di detenzione di arma con matricola abrasa,ricettazione della medesima arma e sequestro di persona, ritenendo assorbito il delitto di detenzione illegale di arma in quello di detenzione illegale di arma clandestina ed ha rideterminato la pena. 1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, lamentando la violazione dell'art 81 cpv cp, poichè la Corte di appello avrebbe errato nell'individuare il delitto più grave in quello di ricettazione del fucile, avendo escluso l'aggravante di aver commesso il fatto -reato di sequestro di persona in danno della convivente more uxorio. In tal senso la difesa ha richiamato la pronunzia SU 26939/2013, secondo la quale la nozione di violazione più grave ha una valenza complessa che implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione. Il ricorrente ne desume che, nel determinare la violazione più grave, il Giudice di merito dovrebbe effettuare un bilanciamento tra le modalità concrete di manifestazione dei singoli reati, nonché la loro lesività all'interno dell'unitaria cornice criminosa considerata. 1.1 Tanto premesso la difesa sostiene che nella fattispecie in esame il reato connotato da maggior grado di offensività, per come descritto nella sentenza di merito, sarebbe quello di sequestro di persona, ragione per cui l'individuazione del delitto di ricettazione come violazione più grave sarebbe sbagliata, e con essa la determinazione del trattamento sanzionatorio. A seguito di istanza di trattazione orale è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale il PG, dr Orsi,si è riportato alla requisitoria già depositata ed ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] per l'imputato, quale sostituto processuale, si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato in diritto. 1.La doglianza avanzata dal ricorrente travisa il senso della pronunzia citata a sostegno della sua tesi, meglio innanzi esposta sub par. 1 del ritenuto in fatto, attribuendole un significato che non può esserne ricavato. Secondo la massima ufficiale tratta da Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013 Cc. (dep. 13/06/2013 ) Rv. 255347, infatti, in tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata ed all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. Nella motivazione si è chiarito che, in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen., deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997, Varnelli, cit.; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, Cassata, cit,; Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit.); pertanto, allorché occorra individuare il reato più grave, deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna, dandosi rilievo esclusivo alla pena prevista dalla legge per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., che possono contribuire alla determinazione di quella da infliggere in concreto(cfr. Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli, cit. che, per prima, ha rivisto l'orientamento espresso da Sez. U, n. 9559 del 19/06/1982, Alunni, che proprio a tali indici aveva fatto riferimento). Ciò posto, però, occorre considerare che la nozione di "violazione più grave" ha una valenza complessa, che muovendo dalla sanzione edittale comminata in astratto per una determinata fattispecie criminosa, implica la valutazione delle sue concrete modalità di manifestazione. Nel sistema del codice penale, infatti, per sanzione edittale deve intendersi la pena prevista in astratto con riferimento al reato contestato e ritenuto in concreto in sentenza, tenendo conto, cioè, delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata, salvo che specifiche e tassative disposizioni escludano la rilevanza delle circostanze o di talune di esse. Di conseguenza, una volta che sia stata riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti e che sia stato effettuato il doveroso giudizio di bilanciamento delle stesse rispetto alle aggravanti, l'individuazione in astratto della pena edittale non può prescindere dal risultato finale di tale giudizio, dovendosi calcolare nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti e nel massimo l'aumento per le circostanze aggravanti (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi, cit.; Sez. 1, n. 24838 del 15/06/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248047; Sez. 1, n. 9828 del 05/02/2009, Russo, Rv. 243426; Sez. 4, n. 47144 del 09/10/2007, Ferrentino, Rv. 238352; cfr. Sez. 6, n. 1318 del 12/12/2002, dep. 14/01/2003, Bombasaro, Rv. 223343). 2.La motivazione delle SU è, quindi, chiara nel far riferimento alla necessità di considerare la pena edittale al fine di individuare la violazione più grave sulla quale operare gli aumenti di pena ex art 81 cpv cp, e non la pena individuata in concreto dal Giudice, escludendo esplicitamente gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. in base ai quali il Giudice perviene alla determinazione della pena da infliggere in concreto e, quindi, il criterio della lesività della condotta, come invece, prospetta la difesa. La pena edittale, peraltro, è quella risultante dall'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze del reato mentre il ricorrente si riferisce erroneamente alle pretese necessità, da parte del Giudice, di effettuare un bilanciamento tra le modalità concrete di manifestazione dei singoli reati, e di valutare la loro lesività all'interno dell'unitaria cornice criminosa considerata, finendo in tal modo per stravolgere "pro domo sua" il senso della pronunzia citata. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 16169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris