CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 aprile 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha riqualificato la recidiva in termini di recidiva specifica ed ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in rela- zione all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discre- zionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481). Ciò posto, nella fattispecie, la Corte di appello ha logicamente ritenuto di formu- lare un giudizio di equivalenza tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche, alla luce del precedente penale e del procedimento pendente, entrambi per violazioni alla disciplina sugli stupefacenti e della congruità della pena, determinata in misura coincidente col minimo edittale. Il ricorrente si limita ad evidenziare, in termini estremamente generici, l'esigenza di rideterminare la pena nel rispetto dei principi costituzionali del finalismo rieduca- tivo e della propria condizione socio-personale. 2. Il ricorso, quindi, va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di eso- nero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle am- mende. Così deciso in R