CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2025
Cassazione n. 13878/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 6179-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCORUSSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro20251790ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] sezionale 1790/2025ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], SOGGIU GIONVuAmeNroN diI r,a ccolta generale 13878/2025tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEDCat a pubblicazione 25/05/2025dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- ricorrenti successivi -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCORUSSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo –avverso la sentenza n. 143/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il10/11/2023 R.G.N. 53/2022 più altri;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari,decidendo in sede di rinvio, ha parzialmente accolto le domandeoriginariamente proposte dai lavoratori meglio indicati inepigrafe, dichiarando la nullità dei termini apposti ai contratti dilavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti del pariprecisamente indicati in sentenza, riconoscendo a titolo dirisarcimento del danno per abusiva reiterazione sei mensilitàdell’ultima retribuzione di fatto per Fadda, otto mensilitàN umpeeror r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Soggiu e Fancello, dodici mensilità per Puggioni e MartinNeumz.er o di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025la Corte d’Appello richiamati i plurimi contratti intercorsi con ilavoratori che si erano svolti, in via non continuativa: quanto alper Puggioni, quale conducente di autobus, nel lasso temporaledi diciassette anni; per Soggiu, nell’arco di tre anni, qualegiardiniere; il Fadda, quale autista, del pari nell’arco di quasidue anni; [OSCURATO:PERSONA] quale giardiniere per oltri otto anni, nonchéi principi delle ordinanze rescindenti di questa S.C., escludevache la legittimità dei rapporti a termine potesse derivare dallaloro astratta riconducibilità a progetti per lo sviluppo el’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna;essa smentiva altresì che una tale finalità potesse integrare unaragione oggettiva idonea ad escludere l’applicazione dellaclausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, in quanto tale scopo avrebbe potuto essereassicurato in modo più incisivo, da rapporti a tempoindeterminato «ove i contratti siano diretti – come nei casi dispecie, rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra iservizi istituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità»;su tali basi la Corte distrettuale affermava quindi la nullità deitermini apposti ai contratti di lavoro successivi all’entrata invigore del d. lgs. n. 165 del 2001 e, confermato il diniego dellaconversione per effetto del divieto sancito dall’art. 36 delmedesimo d. lgs., riconosceva a titolo risarcitorio gli importi giàsopra menzionati, da essa attribuiti facendo applicazionedell’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 illo temNpumoerroe r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025vigente; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025quanto alle spese di lite, la Corte d’Appello ne disponeva lacompensazione in misura di un terzo, per effetto della parzialesoccombenza dei ricorrenti, stante il rigetto della domanda diconversione a tempo indeterminato dei rapporti, condannandoil Comune al pagamento in favore delle controparti dei restantidue terzi, di cui procedeva alla liquidazione dando atto di fareriferimento alle tariffe proprie delle cause di valoreindeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi, conriduzione del 30 % per la medesimezza delle questioni di dirittocomuni a più persone patrocinate dallo stesso difensore;il Comune di Sassari ha proposto ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi;[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, mentre gli altrilavoratori hanno proposto autonomo e successivo ricorso percassazione, con tre motivi, che è stato riunito al primo, ai sensidell’art. 335 c.p.c., riguardando esso la medesima sentenzaimpugnata dal Comune;quest’ultimo e i lavoratori hanno proposto difese concontroricorso in replica avverso i ricorsi per cassazione dellecontroparti;il Comune di Sassari ha infine depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6179/2024preliminarmente va precisato che, in presenza di altraN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025impugnazione già pendente avverso la medesima sentenza, Dialt a pubblicazione 25/05/2025ricorso per cassazione successivo si converte, con la riunione alprincipale, in ricorso incidentale (Cass. 13 dicembre 2011, n.26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221), senza che nel caso dispecie si ponga questione alcuna di tempestività, essendo ancheil ricorso successivo intervenuto nei termini propri diimpugnazione ed anche nel rispetto del termine di cui alcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.;il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per nonavere la Corte d’Appello ottemperato ai principi di dirittoenucleati dalla Suprema Corte nelle ordinanze di cassazione conrinvio;il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenza impugnatafosse mancato il vaglio della fattispecie concreta alla luce di tuttigli elementi rilevanti al fine di verificarne la sussumibilità nellafattispecie astratta prevista dal legislatore regionale ed al finedi valutare correttamente l’abusività o meno dei contrattistipulati;in particolare, si legge nel motivo, la Corte territoriale avevaomesso di verificare in concreto se i contratti di lavoroprevedessero lo svolgimento di attività corrispondenti aiprogetti comunali approvati, nonché il fatto di essersi stipulati icontratti all’esito di apposite selezioni indette annualmente daCentri per l’impiego, sulla base dei requisiti di disagio socialevolta a volta individuati e prescegliendosi coloro che, pur seripetutamente, si erano collocati in posizione utile nellegraduatorie, trascurandosi infine che i contratti conclusi fosNsumeerroo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025di tipo privatistico e che i lavoratori non fossero stati assuNunmteir op dei rra ccolta generale 13878/2025sostituire il personale di ruolo; Data pubblicazione 25/05/2025nella censura si precisa come non potesse ritenersi sufficientela mera verifica del solo numero di contratti intercorsi conciascun lavoratore o delle mansioni in essi indicate, così comel’affermazione che si trattava delle attività normalmente svoltedal Comune era conclusione del tutto semplicistica nel sensodell’illegittimità per essere quei rapporti destinati a soddisfareesigenze permanenti e stabili dell’ente;viceversa, un corretto esame della fattispecie avrebbe fattoconcludere che le prestazioni di giardiniere, autista emanutentore etc. rese erano indispensabili per lo svolgimentodelle attività previste nei progetti comunali annualmenteapprovati, i quali necessariamente, per disposto dellalegislazione regionale che ne giustificava l’adozione, dovevanorispondere ad attività istituzionali dell’ente finalizzate allarealizzazione, manutenzione e gestione di opere o attivitàpubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno diprogetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorselocali;il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che è individuato nell’avvenutocompimento dell’iter procedurale propedeutico alla stipulazionedei contratti di lavoro a termine quale prevista dalla legge dellaRegione Sardegna n. 11 del 1988 e quindi attraverso l’adozionedi progetti comunali annuali, le successive selezioni e lastipulazione dei contratti di tipo privatistico;il terzo motivo – formulato in via subordinata – assumNuem elroa r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.N)u mderoe dlli ara ccolta generale 13878/2025clausola 2 della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), peDrat a pubblicazione 25/05/2025avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che i contratti dilavoro oggetto di causa rientrassero nel campo di applicazionedi essa, nonostante si trattasse di rapporti definiti nel quadro diun programma specifico di formazione e inserimento lavorativofinanziato con risorse pubbliche;infine, ancora in via ulteriormente subordinata, con il quartomotivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 36del d. lgs. n. 165 del 2001 e della clausola n. 5 lett. a) dellaDirettiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto che icontratti in questione non potessero rientrare tra le ipotesi perle quali è ammesso il ricorso al lavoro a tempo determinato, nonessendo stati essi destinati a soddisfare esigenze permanenti edurevoli dell’ente e risultando pienamente corrispondenti allafattispecie delineata dalla legge regionale n. 11 del 1988;i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente secondol’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche a prescinderedai nessi di subordinazione impostati nel ricorso per cassazione,data la stretta connessione tra i vari profili posti a basedell’impugnazione;va premesso il richiamo ai principi sanciti dalle ordinanzerescindenti di seguito indicate, ovverosia da Cass. n.3424/2022, Cass. n. 3767/2022, Cass. n. 3977/2022, Cass. n.3766/2022 e Cass. n. 3173/2022, sulla cui base si deve deNfiunmierroe r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025il contenzioso; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025esse hanno delineato i seguenti punti fermi, in estrema sintesiriconducibili al fatto che:a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va intesa, indoverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e lenorme fondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art.117 della Costituzione) e del diritto dell’Unione Europea(sul piano della stipula a tempo indeterminato come formacomune dei rapporti di lavoro), nel senso che l’adozionedi “specifici progetti” sulla base della citata disciplinaregionale deve essere coordinata con il rispetto dellaregola di causalità e temporaneità delle esigenze imposteai contratti a termine dalla normativa statale all’epocavigente, al fine di assicurare l’osservanza dell’art. 36 deld. lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001, converifica da effettuare in concreto e non per la sola astrattariconducibilità dei contratti ai menzionati progetti;b) l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragioneoggettiva rilevante al fine di impedire, ai sensi dellaclausola 5, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato allaDirettiva 1999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutelaavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine, inquanto le finalità di politica sociale in tanto possono esserevalorizzate, in quanto siano perseguite con il rispetto delleregole poste dall’ordinamento interno, in coerenza con ildiritto dell’Unione, al fine di evitare l’abuso nellacontrattazione a termine e quindi – nel caso di specie esecondo il regime interno vigente – attraverso il rispettodella disciplina sulla causale e ciò perché in realtà, Nqumueerol r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025medesimo fine potrebbe essere assicurato, inN ummeroo ddi ora ccolta generale 13878/2025ancora più incisivo, mediante l’instaurazione di rapporti Daat a pubblicazione 25/05/2025tempo indeterminato;c) solo l’effettiva ricorrenza di fattispecie riportabili allaclausola 2 paragrafo 2 (esigenze di “formazioneprofessionale iniziale e di apprendistato” o ricorrenza“programmi specifici di formazione”) possono consentireagli Stati membri – nei corrispondenti casi - di nonapplicare l’[OSCURATO:PERSONA], con verifica da effettuarsi inconcreto, rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti,onde evitare l’esclusione del diritto dell’Unione;la sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti quali soprariepilogati al punto 1 dello storico di lite, ha evidenziato che:- «la sola giustificazione inserita» nei contratti tra le partiera la «dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, rubricato “Progetticomunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” e siriferisse appunto a siffatti progetti»;- il rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dellaregola di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 «non puòdiscendere esclusivamente» dalla riconducibilità deirapporti ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazionefinanziati dalla Regione Sardegna», ciò non integrando «ilconcetto di ragione tecnica, produttiva, organizzativa osostitutiva di carattere temporaneo o eccezionale»;- per identiche ragioni non ricorreva un obiettivo idoneo adintegrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi dellaclausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delletutele avverso la reiterazione abusiva di contraNtutmi erao r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025termine; Numero di raccolta generale 13878/2025- nel caso di specie i contratti erano viceversa diretDtait a pubblicazione 25/05/2025«rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, e la cura del verde pubblico fra i serviziistituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità»;ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va detto che lasentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (il terzo) con ilquale si prospetta ancora la possibilità che i contratti sisottraggano alla disciplina eurounitaria ed alla declinazione diessa nell’ordinamento interno di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 e36 del d. lgs. n. 165 del 2001, per essere essi motivati daesigenze di formazione o inserimento al lavoro di cui all’art. 2,paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA];la sentenza ha infatti evidenziato, ponendosi pienamente nelsolco delle pronunce rescindenti (v. supra, punto 4 lett. c) e deldiritto eurounitario, come inteso dalla Corte di Giustizia (Cortedi Giustizia 11 dicembre 2019, Città di Verviers), che la «sola»giustificazione inserita nei contratti fosse il richiamo alla leggeregionale ed alla mera finalizzazione all’occupazione;nulla è stato accertato su scopi di formazione ed anche il motivodi ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopi formativi, fa levasull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggettidisoccupati, che è cosa diversa, e sulla pubblica utilità delleopere e dei servizi cui i lavoratori venivano addetti, che è in séinconferente sotto il profilo qui in esame;Numero registro generale 6179/2024si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025formative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebberDoat a pubblicazione 25/05/2025giustificare la deroga, senza contare che il discorrere di scopiformativi rispetto a contratti più volte reiterati nel corso didiversi anni è in sé manifestamente contraddittorio;non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comune nonè impostato nei termini di inesistenza o apparenza dellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), non può poi comunque dirsiche sia mancato l’accertamento dell’assenza di valide causali nelsenso preteso dalle sentenze rescindenti e riepilogato sopra alpunto 5 lett. a);la sentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idoneeragioni giustificative della temporaneità dei diversi contratti, vaintesa nel senso – espressamente affermato – che le causalierano «prive» di tali connotazioni per riguardare il trasportoscolastico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico qualiservizi «istituzionali», con ciò evidentemente intendendosi nontanto lo scontato riferirsi ad utilità dell’ente in quanto gestore diquei settori, quanto il rispondere essi ad esigenze nontransitorie, ma stabili della P.A. di riferimento;del resto - non senza dimenticare il principio generale per cui,stante la natura eccezionale del rapporto di lavoro a tempodeterminato rispetto a quello a tempo indeterminato, è a caricodel datore l’onere non solo di specificare la causale ma anche diprovare la legittimità del termine (v. già Cass. 27 gennaio 2011,n. 1931, poi sempre confermata e in tema di lavoro privato, macon principi che non vi è ragione di non applicare nel discorreresull’applicazione della medesima norma in ambito di pubblicoNumero registro generale 6179/2024impiego privatizzato) – non si può non osservare che ancora neNl umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025ricorso per cassazione il Comune continua a fare riferimento agDlait a pubblicazione 25/05/2025specifici progetti di cui alla legge regionale, senza indicare inmodo esatto, ma solo con formule generiche, quali fossero lecausali in ipotesi realmente temporanee che giustificassero ilricorso a lavoratori a termine ed in particolare quali fosserospecificamente le opere o i servizi indicati dai progettipresentati;così come analogamente sterili sono i richiami, sempre delprimo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie, allastipula di contratti privatistici – profili tutti in sé irrilevantiquanto al connotato della temporaneità in concreto delleesigenze - come anche all’assenza di ragioni sostitutive, inquanto anche quest’ultimo profilo non significa necessariamenteche le assunzioni andassero a sopperire a necessità nontemporanee dell’ente;ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, ma vaparimenti detto che sono prive di pregio anche le deduzioni subspecie di omesso esame di fatto decisivo di cui al secondomotivo, ove il richiamo al rispetto delle procedure di cui allalegge regionale non ha alcun rilievo rispetto al profilosostanziale dell’esplicitazione ed esistenza di una causaletemporanea delle assunzioni;per quanto precisato nelle ordinanze rescindenti (supra punto 5lett. b) va da sé che, in assenza di una causale giustificativadelle assunzioni a termine e quindi dell’osservanza di una delleregole che il legislatore interno ratione temporis aveva postoonde evitare il ricorso abusivo a tale forma contrattuale, ancheNumero registro generale 6179/2024sotto il profilo della successiva reiterazione per analogheN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025esigenze, non si può in alcun modo parlare di ragioni obiettivDeat a pubblicazione 25/05/2025correlate all’intento di favorire l’occupazione, come si è dettoben più tutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato eciò comporta il rigetto anche del quarto motivo;il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato;il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5c.p.c.), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.);il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbia compensatoper un terzo le spese dell’intero processo, condannando ilComune a rifondere ai lavoratori i restanti due terzi e ciòsull’assunto di una parziale soccombenza di questi ultimi, peressersi visti rigettare la domanda di conversione a tempoindeterminato dei rapporti a termine;secondo i lavoratori la decisione sarebbe errata, per violazionedel principio di soccombenza, in quanto nel giudizio di rinvio ladomanda di conversione non era stata più proposta e quindi ilComune aveva visto integralmente disattendere le proprieragioni, così come non poteva dirsi che il tema della conversionefosse stato coinvolto dal giudizio di cassazione;10.1il motivo è infondato;10.2 Numero registro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025è pacifico che la domanda di conversione fosse stata propostaData pubblicazione 25/05/2025in primo e secondo grado, ove le pretese dei lavoratori eranostate integralmente rigettate ed il tema del giudizio dilegittimità, per come emerge dalle pronunce rescindenti, eraquello pregiudiziale della legittimità o meno dei termini appostiai contratti;è dunque improprio parlare di mancata riproposizione presso laS.C. della domanda di conversione, in quanto quest’ultimariguardava semmai gli effetti di quelle nullità, che eranoconsequenziali a quanto fosse stato poi deciso in sede dilegittimità;ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio la domanda non siastata più avanzata e che tuttavia la Corte d’Appello, in almenodue passaggi motivazionali, ovverosia quando ha richiamato ildivieto di conversione sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del2001 e quando ha deciso sulle spese, ne abbia valutatol’infondatezza;ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamente proposte;vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizioed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esitofinale della lite, può legittimamente pervenire ad unprovvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giuNdumizeiroo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombeNnutmee ro- d ai ral ccolta generale 13878/2025rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., D8at a pubblicazione 25/05/2025novembre 2022, 32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289);la Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, rispettoall’intero processo, la parziale soccombenza dei lavoratori ecorrettamente, valutandone la portata in misura minoritariarispetto ai capi di domanda accolti, ha disposto solo lacompensazione in misura di un terzo, condannando il Comune,in quanto maggiormente soccombente sul merito, al pagamentodei restanti due terzi alle parti vittoriose;il secondo motivo del ricorso successivo/incidentale denuncia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 4 del D.M. n. 55del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sul presupposto che la Corteterritoriale, nel liquidare le spese, ha applicato la riduzione del30 %, per avere il medesimo difensore affrontato le stessequestioni di fatto e di diritto rispetto alla pluralità di parti da luidifese, nonostante le cause fossero state separatamenteintrodotte e così condotte fino alla fase di rinvio, ove esse eranostate poi riunite in sede decisionale;il terzo motivo adduce la violazione e\o falsa applicazione (art.360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 4, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014 (qualemodificato dai successivi D.M. n. 37 del 2018 e 147 del 2022) edifetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e lamenta il fattoche la Corte territoriale, senza in proposito giustificare, abbiaomesso di applicare l’aumento per la difesa di pluralità di parti,con riferimento alla liquidazione di un unico importo per la fasedecisionale delle cause riunite in sede di rinvio;in altre parole, i lavoratori riconoscono che la liquidazNiuomnereo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025separata delle spese per ciascuno dei giudizi di rinvio eN upmeeror dli era ccolta generale 13878/2025fasi di studio sia da considerare corretta, ma lamentano che, peDrat a pubblicazione 25/05/2025la fase decisoria, intervenuta dopo la riunione, vi sia stataun’unitaria liquidazione senza alcun aumento per la pluralità diparti e senza alcuna motivazione a sostegno di tale omissione;i due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto la lorodefinizione coinvolge principi comuni ad entrambi;è principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quelloper cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazionedei compensi da rimborsare alla controparte vittoriosaallorquando non siano violati i minimi ed i massimi della tariffavigente;ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri diliquidazione attraverso il principio per cui «la determinazionedegli onorari di avvocato costituisce esercizio di un poterediscrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed ilmassimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e nonpuò formare oggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass.23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583,quest'ultima con riferimento anche all'attività stragiudiziale;Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289);a seguire, Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 ha ritenuto, conriferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «la disciplina secondocui i parametri specifici per la determinazione del compensosono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A va intesanel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giuNudmiecreo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggNuemtetroo di ara ccolta generale 13878/2025sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre Daat a pubblicazione 25/05/2025parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice medesimo decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni delloscostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che negiustifichino la misura»;analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversità deltesto tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del 2014,che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito,«l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioniche giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. 13luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, nonché,in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 e Cass. 20dicembre 2024, n. 33642);quest’ultimo indirizzo va qui confermato in quanto l’art. 4, co. 1del D.M. n. 55 del 2014 – pur dopo la limitazione del “di regola”ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totale eliminazione(D.M. 147/2022) - muove dai parametri ”medi”, di cui assumeche il giudice «tiene conto», ma immediatamente fissa unaumento (ora) fino al 50 % ed una riduzione non oltre il 50 percento, così ponendo, pur senza riproporre la dizione («diregola») di cui al precedente art. 11 d.m. n. 140 del 2012, unanalogo criterio elastico entro cui devono muoversNiu melreo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025liquidazioni giudiziali dei compensi; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025ciò in un contesto in cui si è altresì chiarito, coerentemente conil senso della citata disposizione tariffaria (il “tiene conto”) chein tema di liquidazione delle spese processuali successiva ald.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo unvincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo edil massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass.7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642);vale dunque in pieno il principio icasticamente ribadito già daCass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «ladeterminazione in concreto della misura del compenso perprestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamenteal prudente apprezzamento del giudice di merito (p. es. Cass.29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3589)»;13.1a tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con il datonormativo, va poi affiancata la risalente considerazione –parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizio nellaliquidazione delle spese non attiene all’ambito degli errores inprocedendo, ma degli errores in iudicando (Cass. 29 ottobre2014, n. 22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) che a propriavolta si rende coerente con la regola di insindacabilità dellamisura di tale liquidazione se essa si ponga entro i minimi ed imassimi stabiliti dalla tariffa, per la lineare considerazione che,in tanto si può ritenere realizzata una violazione della leggesostanziale, in quanto siano superati quei limiti e non altrimenti;ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanza dell’errore Nnuemellrao r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio 20N0um4e,ro dni r.a ccolta generale 13878/20252626), ma vale anche rispetto ad errori motivazionali che noDnat a pubblicazione 25/05/2025superino quei limiti, non potendosi a tali errori attribuire effettisuperiori a quelli che avrebbe una totale carenza di motivazione;detto altrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione dellamotivazione non rilevano, se non quando si accompagnino aduna violazione certa della regola sostanziale elastica diindividuazione tra i minimi ed i massimi, anche perché lafissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecnici esposti, haad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui si manifestala decisione;poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze;la giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidata nelsenso che, partire dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del2014 dal D.M. n. 37 del 2018, i minimi di tariffa sonoassolutamente inderogabili in quanto le riduzioni sui valori medipossono operare «in ogni caso non oltre il 50 per cento» (Cass.13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass. 20 ottobre 2023, n.19184);viceversa, restano derogabili i massimi di tariffa, ma, secondoquanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 e poi daCass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla base di specificamotivazione;in quest’ultimo caso la motivazione assume dunque portatasostanziale, perché necessaria al superamento della regola edunque la sua mancanza o la sua manifesta irrazionNaumlietrào r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025possono viziare la decisione; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025in questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dal rilievoda attribuire alle riduzioni (art. 4, co. 4, cit.) ed agli aumenti(art. 4, co. 2, cit.) che possono intervenire in ragione delladifesa di pluralità di parti e\o dell’essere coinvolte questionicomuni a più contendenti patrocinati dal medesimo difensore;quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilità deiminimi esclude certamente che, attraverso esse, si possascendere al di sotto di tali minimi per effetto dell’applicazione diun siffatto criterio;quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, co. 2, del D.M.n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel sensoche per essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessipotrebbero essere attuati “di regola”;ciò non va però inteso nel senso di una riduzione delladiscrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempreentro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30 percento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per centoper ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo ditrenta), sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia dariportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio per cuila liquidazione entro i margini di tariffa non necessita dimotivazione (v. supra, punto 13);pertanto, l’applicazione o meno di quegli aumenti nonN upmueròo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025essere censurata in sede di legittimità; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/202517.1ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n.31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376;Cass. 13 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato che non possaesservi sindacato rispetto agli aumenti praticati ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. citato;ciò sul presupposto che solo l’aumento al di fuori dei parametrimassimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per esseredi «ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e perriguardare «casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.),quale in sé solo non è certamente quello della difesa in caso dipluralità di parti munite di analoga posizione processuale;ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dalla tariffaper il caso della difesa di o contro una pluralità di parti (art. 4,co. 2, del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabili perché sibasano su parametri esplicitati nella tariffa, secondo una logicada ricostruire nel senso che quanto viene stabilito dal giudicesulla base di regole dettate dalla tariffa non è viziato anchequalora manchi una specifica motivazione, mentre quanto èliberamente definibile senza parametri prefissati va invecemunito di motivazione;la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti –l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, co. 2 perla difesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio dellaNumero registro generale 6179/2024sentenza impugnata, se non siano violati i minimi (in caso dNi umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025mancata applicazione) o i massimi (in caso di applicazione); D ata pubblicazione 25/05/2025principio che del resto è insito anche nella motivazione di Cass.,S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – con riferimento allariduzione, ma con ragionamento che vale appieno per l’aumento– si afferma che il corrispondente potere «ha naturadiscrezionale, sicché il suo mancato esercizio non è sindacabilein sede di legittimità (Cass. 10/1/2017, n. 269; nello stessosenso, Cass. 18/04/2005, n. 8084, in motivazione; Cass.03/07/2003, n. 10532)»;17.2va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi ditariffa riguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzatidalla «stessa posizione processuale» (art. 4, co. 2 e co. 4 citt.)e non evidentemente il diverso caso in cui l’autonomia di taliposizioni comporta necessariamente separatezza di liquidazioni(v. anche Cass. 6 giugno 2022, n. 18047);applicando al caso di specie i menzionati principi, ne deriva chevanno disattesi sia il secondo, sia il terzo motivo sulle spese dilite;quanto al secondo motivo, è corretta la difesa in esso contenutasecondo cui la riduzione ai sensi dell’art. 4, co. 4 non puòoperare nelle fasi in cui i giudizi erano separati, per l’inevitabileautonomia delle posizioni giuridiche e processuali dei diversicontendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.);tuttavia, stante la menzionata irrilevanza della motivazioneN, unmoerno r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025essendo dimostrata e neppure addotta come tale l’avNvumeenrou dti ara ccolta generale 13878/2025complessiva violazione dei minimi assoluti di tariffa, la censurDaat a pubblicazione 25/05/2025intercetta in sostanza un profilo non censurabile in sede dilegittimità;quanto al terzo motivo, non è dimostrato e neppure addottoche, con la liquidazione di un unico compenso per la fasedecisionale, senza l’aumento di cui all’art. 4, co. 2, vi sia stataparimenti, secondo la liquidazione quale effettuata, unacomplessiva violazione dei minimi di tariffa;la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integraletra le parti delle spese di questo giudizio di cassazioneconseguente alla fase di rinvio.Numero registro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025AULA '[OSCURATO:PERSONA] di rac c olta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Regione Sardegna –C.T. ex art. 94 l.r. n.SEZIONE LAVORO 11 del 1988 –Reiterazione – Dir.Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1999/70/CE – Spesedi lite – Riduzione perDott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - pluralità di parti conmedesima posizioneDott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere- processuale –Sindacato inDott. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - cassazione.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.6179/2024Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - Rep.Ud.03/04/2025ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 6179-2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCORUSSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro20251790ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PECdell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimata -e sul [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] sezionale 1790/2025ANTONELLA, [OSCURATO:PERSONA], SOGGIU GIONVuAmeNroN diI r,a ccolta generale 13878/2025tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo PEDCat a pubblicazione 25/05/2025dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- ricorrenti successivi -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dell'avvocatoMARIA [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MARCORUSSO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente al ricorso successivo –avverso la sentenza n. 143/2023 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] di SASSARI, depositata il10/11/2023 R.G.N. 53/2022 più altri;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].la Corte d’Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari,decidendo in sede di rinvio, ha parzialmente accolto le domandeoriginariamente proposte dai lavoratori meglio indicati inepigrafe, dichiarando la nullità dei termini apposti ai contratti dilavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti del pariprecisamente indicati in sentenza, riconoscendo a titolo dirisarcimento del danno per abusiva reiterazione sei mensilitàdell’ultima retribuzione di fatto per Fadda, otto mensilitàN umpeeror r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Soggiu e Fancello, dodici mensilità per Puggioni e MartinNeumz.er o di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025la Corte d’Appello richiamati i plurimi contratti intercorsi con ilavoratori che si erano svolti, in via non continuativa: quanto alper Puggioni, quale conducente di autobus, nel lasso temporaledi diciassette anni; per Soggiu, nell’arco di tre anni, qualegiardiniere; il Fadda, quale autista, del pari nell’arco di quasidue anni; [OSCURATO:PERSONA] quale giardiniere per oltri otto anni, nonchéi principi delle ordinanze rescindenti di questa S.C., escludevache la legittimità dei rapporti a termine potesse derivare dallaloro astratta riconducibilità a progetti per lo sviluppo el’occupazione finanziati dalla Regione Sardegna;essa smentiva altresì che una tale finalità potesse integrare unaragione oggettiva idonea ad escludere l’applicazione dellaclausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva1999/70/CE, in quanto tale scopo avrebbe potuto essereassicurato in modo più incisivo, da rapporti a tempoindeterminato «ove i contratti siano diretti – come nei casi dispecie, rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico fra iservizi istituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità»;su tali basi la Corte distrettuale affermava quindi la nullità deitermini apposti ai contratti di lavoro successivi all’entrata invigore del d. lgs. n. 165 del 2001 e, confermato il diniego dellaconversione per effetto del divieto sancito dall’art. 36 delmedesimo d. lgs., riconosceva a titolo risarcitorio gli importi giàsopra menzionati, da essa attribuiti facendo applicazionedell’art. 32, co. 5, della legge n. 183 del 2010 illo temNpumoerroe r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025vigente; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025quanto alle spese di lite, la Corte d’Appello ne disponeva lacompensazione in misura di un terzo, per effetto della parzialesoccombenza dei ricorrenti, stante il rigetto della domanda diconversione a tempo indeterminato dei rapporti, condannandoil Comune al pagamento in favore delle controparti dei restantidue terzi, di cui procedeva alla liquidazione dando atto di fareriferimento alle tariffe proprie delle cause di valoreindeterminabile di complessità bassa e dei parametri medi, conriduzione del 30 % per la medesimezza delle questioni di dirittocomuni a più persone patrocinate dallo stesso difensore;il Comune di Sassari ha proposto ricorso per cassazione sullabase di quattro motivi;[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata, mentre gli altrilavoratori hanno proposto autonomo e successivo ricorso percassazione, con tre motivi, che è stato riunito al primo, ai sensidell’art. 335 c.p.c., riguardando esso la medesima sentenzaimpugnata dal Comune;quest’ultimo e i lavoratori hanno proposto difese concontroricorso in replica avverso i ricorsi per cassazione dellecontroparti;il Comune di Sassari ha infine depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 6179/2024preliminarmente va precisato che, in presenza di altraN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025impugnazione già pendente avverso la medesima sentenza, Dialt a pubblicazione 25/05/2025ricorso per cassazione successivo si converte, con la riunione alprincipale, in ricorso incidentale (Cass. 13 dicembre 2011, n.26723; Cass. 16 luglio 2014, n. 16221), senza che nel caso dispecie si ponga questione alcuna di tempestività, essendo ancheil ricorso successivo intervenuto nei termini propri diimpugnazione ed anche nel rispetto del termine di cui alcombinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c.;il primo motivo del ricorso principale denuncia la violazionedell’art. 384 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per nonavere la Corte d’Appello ottemperato ai principi di dirittoenucleati dalla Suprema Corte nelle ordinanze di cassazione conrinvio;il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenza impugnatafosse mancato il vaglio della fattispecie concreta alla luce di tuttigli elementi rilevanti al fine di verificarne la sussumibilità nellafattispecie astratta prevista dal legislatore regionale ed al finedi valutare correttamente l’abusività o meno dei contrattistipulati;in particolare, si legge nel motivo, la Corte territoriale avevaomesso di verificare in concreto se i contratti di lavoroprevedessero lo svolgimento di attività corrispondenti aiprogetti comunali approvati, nonché il fatto di essersi stipulati icontratti all’esito di apposite selezioni indette annualmente daCentri per l’impiego, sulla base dei requisiti di disagio socialevolta a volta individuati e prescegliendosi coloro che, pur seripetutamente, si erano collocati in posizione utile nellegraduatorie, trascurandosi infine che i contratti conclusi fosNsumeerroo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025di tipo privatistico e che i lavoratori non fossero stati assuNunmteir op dei rra ccolta generale 13878/2025sostituire il personale di ruolo; Data pubblicazione 25/05/2025nella censura si precisa come non potesse ritenersi sufficientela mera verifica del solo numero di contratti intercorsi conciascun lavoratore o delle mansioni in essi indicate, così comel’affermazione che si trattava delle attività normalmente svoltedal Comune era conclusione del tutto semplicistica nel sensodell’illegittimità per essere quei rapporti destinati a soddisfareesigenze permanenti e stabili dell’ente;viceversa, un corretto esame della fattispecie avrebbe fattoconcludere che le prestazioni di giardiniere, autista emanutentore etc. rese erano indispensabili per lo svolgimentodelle attività previste nei progetti comunali annualmenteapprovati, i quali necessariamente, per disposto dellalegislazione regionale che ne giustificava l’adozione, dovevanorispondere ad attività istituzionali dell’ente finalizzate allarealizzazione, manutenzione e gestione di opere o attivitàpubbliche o di pubblica utilità e alla promozione o sostegno diprogetti occupazionali connessi al migliore utilizzo delle risorselocali;il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo,ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che è individuato nell’avvenutocompimento dell’iter procedurale propedeutico alla stipulazionedei contratti di lavoro a termine quale prevista dalla legge dellaRegione Sardegna n. 11 del 1988 e quindi attraverso l’adozionedi progetti comunali annuali, le successive selezioni e lastipulazione dei contratti di tipo privatistico;il terzo motivo – formulato in via subordinata – assumNuem elroa r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.N)u mderoe dlli ara ccolta generale 13878/2025clausola 2 della Direttiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), peDrat a pubblicazione 25/05/2025avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che i contratti dilavoro oggetto di causa rientrassero nel campo di applicazionedi essa, nonostante si trattasse di rapporti definiti nel quadro diun programma specifico di formazione e inserimento lavorativofinanziato con risorse pubbliche;infine, ancora in via ulteriormente subordinata, con il quartomotivo si sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 36del d. lgs. n. 165 del 2001 e della clausola n. 5 lett. a) dellaDirettiva 1999/70/CE ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c., per avere il giudice erroneamente ritenuto che icontratti in questione non potessero rientrare tra le ipotesi perle quali è ammesso il ricorso al lavoro a tempo determinato, nonessendo stati essi destinati a soddisfare esigenze permanenti edurevoli dell’ente e risultando pienamente corrispondenti allafattispecie delineata dalla legge regionale n. 11 del 1988;i suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente secondol’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche a prescinderedai nessi di subordinazione impostati nel ricorso per cassazione,data la stretta connessione tra i vari profili posti a basedell’impugnazione;va premesso il richiamo ai principi sanciti dalle ordinanzerescindenti di seguito indicate, ovverosia da Cass. n.3424/2022, Cass. n. 3767/2022, Cass. n. 3977/2022, Cass. n.3766/2022 e Cass. n. 3173/2022, sulla cui base si deve deNfiunmierroe r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025il contenzioso; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025esse hanno delineato i seguenti punti fermi, in estrema sintesiriconducibili al fatto che:a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94, va intesa, indoverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e lenorme fondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art.117 della Costituzione) e del diritto dell’Unione Europea(sul piano della stipula a tempo indeterminato come formacomune dei rapporti di lavoro), nel senso che l’adozionedi “specifici progetti” sulla base della citata disciplinaregionale deve essere coordinata con il rispetto dellaregola di causalità e temporaneità delle esigenze imposteai contratti a termine dalla normativa statale all’epocavigente, al fine di assicurare l’osservanza dell’art. 36 deld. lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368 del 2001, converifica da effettuare in concreto e non per la sola astrattariconducibilità dei contratti ai menzionati progetti;b) l’incentivo all’occupazione non costituisce in sé ragioneoggettiva rilevante al fine di impedire, ai sensi dellaclausola 5, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato allaDirettiva 1999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutelaavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine, inquanto le finalità di politica sociale in tanto possono esserevalorizzate, in quanto siano perseguite con il rispetto delleregole poste dall’ordinamento interno, in coerenza con ildiritto dell’Unione, al fine di evitare l’abuso nellacontrattazione a termine e quindi – nel caso di specie esecondo il regime interno vigente – attraverso il rispettodella disciplina sulla causale e ciò perché in realtà, Nqumueerol r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025medesimo fine potrebbe essere assicurato, inN ummeroo ddi ora ccolta generale 13878/2025ancora più incisivo, mediante l’instaurazione di rapporti Daat a pubblicazione 25/05/2025tempo indeterminato;c) solo l’effettiva ricorrenza di fattispecie riportabili allaclausola 2 paragrafo 2 (esigenze di “formazioneprofessionale iniziale e di apprendistato” o ricorrenza“programmi specifici di formazione”) possono consentireagli Stati membri – nei corrispondenti casi - di nonapplicare l’[OSCURATO:PERSONA], con verifica da effettuarsi inconcreto, rispetto al concreto atteggiarsi dei rapporti,onde evitare l’esclusione del diritto dell’Unione;la sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti quali soprariepilogati al punto 1 dello storico di lite, ha evidenziato che:- «la sola giustificazione inserita» nei contratti tra le partiera la «dicitura “ex L.R. 11/88 art. 94”, rubricato “Progetticomunali di sviluppo finalizzati all’occupazione” e siriferisse appunto a siffatti progetti»;- il rispetto dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dellaregola di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 «non puòdiscendere esclusivamente» dalla riconducibilità deirapporti ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazionefinanziati dalla Regione Sardegna», ciò non integrando «ilconcetto di ragione tecnica, produttiva, organizzativa osostitutiva di carattere temporaneo o eccezionale»;- per identiche ragioni non ricorreva un obiettivo idoneo adintegrare una ragione oggettiva rilevante ai sensi dellaclausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delletutele avverso la reiterazione abusiva di contraNtutmi erao r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025termine; Numero di raccolta generale 13878/2025- nel caso di specie i contratti erano viceversa diretDtait a pubblicazione 25/05/2025«rientrando il trasporto scolastico e più in generalepubblico, e la cura del verde pubblico fra i serviziistituzionali – a soddisfare esigenze dell’Amministrazioneprive del necessario carattere della temporaneità»;ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va detto che lasentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (il terzo) con ilquale si prospetta ancora la possibilità che i contratti sisottraggano alla disciplina eurounitaria ed alla declinazione diessa nell’ordinamento interno di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 e36 del d. lgs. n. 165 del 2001, per essere essi motivati daesigenze di formazione o inserimento al lavoro di cui all’art. 2,paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA];la sentenza ha infatti evidenziato, ponendosi pienamente nelsolco delle pronunce rescindenti (v. supra, punto 4 lett. c) e deldiritto eurounitario, come inteso dalla Corte di Giustizia (Cortedi Giustizia 11 dicembre 2019, Città di Verviers), che la «sola»giustificazione inserita nei contratti fosse il richiamo alla leggeregionale ed alla mera finalizzazione all’occupazione;nulla è stato accertato su scopi di formazione ed anche il motivodi ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopi formativi, fa levasull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggettidisoccupati, che è cosa diversa, e sulla pubblica utilità delleopere e dei servizi cui i lavoratori venivano addetti, che è in séinconferente sotto il profilo qui in esame;Numero registro generale 6179/2024si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025formative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebberDoat a pubblicazione 25/05/2025giustificare la deroga, senza contare che il discorrere di scopiformativi rispetto a contratti più volte reiterati nel corso didiversi anni è in sé manifestamente contraddittorio;non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comune nonè impostato nei termini di inesistenza o apparenza dellamotivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), non può poi comunque dirsiche sia mancato l’accertamento dell’assenza di valide causali nelsenso preteso dalle sentenze rescindenti e riepilogato sopra alpunto 5 lett. a);la sentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idoneeragioni giustificative della temporaneità dei diversi contratti, vaintesa nel senso – espressamente affermato – che le causalierano «prive» di tali connotazioni per riguardare il trasportoscolastico, le manutenzioni e la cura del verde pubblico qualiservizi «istituzionali», con ciò evidentemente intendendosi nontanto lo scontato riferirsi ad utilità dell’ente in quanto gestore diquei settori, quanto il rispondere essi ad esigenze nontransitorie, ma stabili della P.A. di riferimento;del resto - non senza dimenticare il principio generale per cui,stante la natura eccezionale del rapporto di lavoro a tempodeterminato rispetto a quello a tempo indeterminato, è a caricodel datore l’onere non solo di specificare la causale ma anche diprovare la legittimità del termine (v. già Cass. 27 gennaio 2011,n. 1931, poi sempre confermata e in tema di lavoro privato, macon principi che non vi è ragione di non applicare nel discorreresull’applicazione della medesima norma in ambito di pubblicoNumero registro generale 6179/2024impiego privatizzato) – non si può non osservare che ancora neNl umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025ricorso per cassazione il Comune continua a fare riferimento agDlait a pubblicazione 25/05/2025specifici progetti di cui alla legge regionale, senza indicare inmodo esatto, ma solo con formule generiche, quali fossero lecausali in ipotesi realmente temporanee che giustificassero ilricorso a lavoratori a termine ed in particolare quali fosserospecificamente le opere o i servizi indicati dai progettipresentati;così come analogamente sterili sono i richiami, sempre delprimo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie, allastipula di contratti privatistici – profili tutti in sé irrilevantiquanto al connotato della temporaneità in concreto delleesigenze - come anche all’assenza di ragioni sostitutive, inquanto anche quest’ultimo profilo non significa necessariamenteche le assunzioni andassero a sopperire a necessità nontemporanee dell’ente;ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, ma vaparimenti detto che sono prive di pregio anche le deduzioni subspecie di omesso esame di fatto decisivo di cui al secondomotivo, ove il richiamo al rispetto delle procedure di cui allalegge regionale non ha alcun rilievo rispetto al profilosostanziale dell’esplicitazione ed esistenza di una causaletemporanea delle assunzioni;per quanto precisato nelle ordinanze rescindenti (supra punto 5lett. b) va da sé che, in assenza di una causale giustificativadelle assunzioni a termine e quindi dell’osservanza di una delleregole che il legislatore interno ratione temporis aveva postoonde evitare il ricorso abusivo a tale forma contrattuale, ancheNumero registro generale 6179/2024sotto il profilo della successiva reiterazione per analogheN umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025esigenze, non si può in alcun modo parlare di ragioni obiettivDeat a pubblicazione 25/05/2025correlate all’intento di favorire l’occupazione, come si è dettoben più tutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato eciò comporta il rigetto anche del quarto motivo;il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato;il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazionecirca un fatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5c.p.c.), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 91c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.);il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbia compensatoper un terzo le spese dell’intero processo, condannando ilComune a rifondere ai lavoratori i restanti due terzi e ciòsull’assunto di una parziale soccombenza di questi ultimi, peressersi visti rigettare la domanda di conversione a tempoindeterminato dei rapporti a termine;secondo i lavoratori la decisione sarebbe errata, per violazionedel principio di soccombenza, in quanto nel giudizio di rinvio ladomanda di conversione non era stata più proposta e quindi ilComune aveva visto integralmente disattendere le proprieragioni, così come non poteva dirsi che il tema della conversionefosse stato coinvolto dal giudizio di cassazione;10.1il motivo è infondato;10.2 Numero registro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025è pacifico che la domanda di conversione fosse stata propostaData pubblicazione 25/05/2025in primo e secondo grado, ove le pretese dei lavoratori eranostate integralmente rigettate ed il tema del giudizio dilegittimità, per come emerge dalle pronunce rescindenti, eraquello pregiudiziale della legittimità o meno dei termini appostiai contratti;è dunque improprio parlare di mancata riproposizione presso laS.C. della domanda di conversione, in quanto quest’ultimariguardava semmai gli effetti di quelle nullità, che eranoconsequenziali a quanto fosse stato poi deciso in sede dilegittimità;ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio la domanda non siastata più avanzata e che tuttavia la Corte d’Appello, in almenodue passaggi motivazionali, ovverosia quando ha richiamato ildivieto di conversione sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del2001 e quando ha deciso sulle spese, ne abbia valutatol’infondatezza;ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamente proposte;vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizioed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese conriferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esitofinale della lite, può legittimamente pervenire ad unprovvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giuNdumizeiroo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombeNnutmee ro- d ai ral ccolta generale 13878/2025rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., D8at a pubblicazione 25/05/2025novembre 2022, 32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289);la Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, rispettoall’intero processo, la parziale soccombenza dei lavoratori ecorrettamente, valutandone la portata in misura minoritariarispetto ai capi di domanda accolti, ha disposto solo lacompensazione in misura di un terzo, condannando il Comune,in quanto maggiormente soccombente sul merito, al pagamentodei restanti due terzi alle parti vittoriose;il secondo motivo del ricorso successivo/incidentale denuncia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4, co. 4 del D.M. n. 55del 2014 (art. 360 n. 3 c.p.c.) e ciò sul presupposto che la Corteterritoriale, nel liquidare le spese, ha applicato la riduzione del30 %, per avere il medesimo difensore affrontato le stessequestioni di fatto e di diritto rispetto alla pluralità di parti da luidifese, nonostante le cause fossero state separatamenteintrodotte e così condotte fino alla fase di rinvio, ove esse eranostate poi riunite in sede decisionale;il terzo motivo adduce la violazione e\o falsa applicazione (art.360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 4, co. 2, del D.M. n. 55 del 2014 (qualemodificato dai successivi D.M. n. 37 del 2018 e 147 del 2022) edifetto di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) e lamenta il fattoche la Corte territoriale, senza in proposito giustificare, abbiaomesso di applicare l’aumento per la difesa di pluralità di parti,con riferimento alla liquidazione di un unico importo per la fasedecisionale delle cause riunite in sede di rinvio;in altre parole, i lavoratori riconoscono che la liquidazNiuomnereo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025separata delle spese per ciascuno dei giudizi di rinvio eN upmeeror dli era ccolta generale 13878/2025fasi di studio sia da considerare corretta, ma lamentano che, peDrat a pubblicazione 25/05/2025la fase decisoria, intervenuta dopo la riunione, vi sia stataun’unitaria liquidazione senza alcun aumento per la pluralità diparti e senza alcuna motivazione a sostegno di tale omissione;i due motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto la lorodefinizione coinvolge principi comuni ad entrambi;è principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quelloper cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazionedei compensi da rimborsare alla controparte vittoriosaallorquando non siano violati i minimi ed i massimi della tariffavigente;ciò veniva affermato nel vigore dei più risalenti criteri diliquidazione attraverso il principio per cui «la determinazionedegli onorari di avvocato costituisce esercizio di un poterediscrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed ilmassimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e nonpuò formare oggetto di sindacato in sede di legittimità» (Cass.23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n. 11583,quest'ultima con riferimento anche all'attività stragiudiziale;Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289);a seguire, Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 ha ritenuto, conriferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «la disciplina secondocui i parametri specifici per la determinazione del compensosono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A va intesanel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giuNudmiecreo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggNuemtetroo di ara ccolta generale 13878/2025sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre Daat a pubblicazione 25/05/2025parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosaallorquando il giudice medesimo decida di aumentare odiminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendonecessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni delloscostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che negiustifichino la misura»;analoghe conclusioni sono state estese, pur nella diversità deltesto tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55 del 2014,che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito,«l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra ilminimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità,la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida diaumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere,essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioniche giustificano lo scostamento e la misura di questo» (Cass. 13luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio 2022, n. 14198, nonché,in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n. 89 e Cass. 20dicembre 2024, n. 33642);quest’ultimo indirizzo va qui confermato in quanto l’art. 4, co. 1del D.M. n. 55 del 2014 – pur dopo la limitazione del “di regola”ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poi la sua totale eliminazione(D.M. 147/2022) - muove dai parametri ”medi”, di cui assumeche il giudice «tiene conto», ma immediatamente fissa unaumento (ora) fino al 50 % ed una riduzione non oltre il 50 percento, così ponendo, pur senza riproporre la dizione («diregola») di cui al precedente art. 11 d.m. n. 140 del 2012, unanalogo criterio elastico entro cui devono muoversNiu melreo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025liquidazioni giudiziali dei compensi; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025ciò in un contesto in cui si è altresì chiarito, coerentemente conil senso della citata disposizione tariffaria (il “tiene conto”) chein tema di liquidazione delle spese processuali successiva ald.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo unvincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati,dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo edil massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386; Cass.7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642);vale dunque in pieno il principio icasticamente ribadito già daCass. 24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «ladeterminazione in concreto della misura del compenso perprestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamenteal prudente apprezzamento del giudice di merito (p. es. Cass.29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n. 3589)»;13.1a tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con il datonormativo, va poi affiancata la risalente considerazione –parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizio nellaliquidazione delle spese non attiene all’ambito degli errores inprocedendo, ma degli errores in iudicando (Cass. 29 ottobre2014, n. 22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) che a propriavolta si rende coerente con la regola di insindacabilità dellamisura di tale liquidazione se essa si ponga entro i minimi ed imassimi stabiliti dalla tariffa, per la lineare considerazione che,in tanto si può ritenere realizzata una violazione della leggesostanziale, in quanto siano superati quei limiti e non altrimenti;ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanza dell’errore Nnuemellrao r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio 20N0um4e,ro dni r.a ccolta generale 13878/20252626), ma vale anche rispetto ad errori motivazionali che noDnat a pubblicazione 25/05/2025superino quei limiti, non potendosi a tali errori attribuire effettisuperiori a quelli che avrebbe una totale carenza di motivazione;detto altrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione dellamotivazione non rilevano, se non quando si accompagnino aduna violazione certa della regola sostanziale elastica diindividuazione tra i minimi ed i massimi, anche perché lafissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecnici esposti, haad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui si manifestala decisione;poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze;la giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidata nelsenso che, partire dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del2014 dal D.M. n. 37 del 2018, i minimi di tariffa sonoassolutamente inderogabili in quanto le riduzioni sui valori medipossono operare «in ogni caso non oltre il 50 per cento» (Cass.13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass. 20 ottobre 2023, n.19184);viceversa, restano derogabili i massimi di tariffa, ma, secondoquanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n. 12537 e poi daCass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla base di specificamotivazione;in quest’ultimo caso la motivazione assume dunque portatasostanziale, perché necessaria al superamento della regola edunque la sua mancanza o la sua manifesta irrazionNaumlietrào r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025possono viziare la decisione; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025in questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dal rilievoda attribuire alle riduzioni (art. 4, co. 4, cit.) ed agli aumenti(art. 4, co. 2, cit.) che possono intervenire in ragione delladifesa di pluralità di parti e\o dell’essere coinvolte questionicomuni a più contendenti patrocinati dal medesimo difensore;quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilità deiminimi esclude certamente che, attraverso esse, si possascendere al di sotto di tali minimi per effetto dell’applicazione diun siffatto criterio;quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, co. 2, del D.M.n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel sensoche per essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessipotrebbero essere attuati “di regola”;ciò non va però inteso nel senso di una riduzione delladiscrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pur sempreentro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30 percento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per centoper ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo ditrenta), sicché si deve ritenere che anche tale previsione sia dariportare, per coerenza di fondo del sistema, al principio per cuila liquidazione entro i margini di tariffa non necessita dimotivazione (v. supra, punto 13);pertanto, l’applicazione o meno di quegli aumenti nonN upmueròo r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025essere censurata in sede di legittimità; Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/202517.1ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n.31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio2020, n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376;Cass. 13 giugno 2024, n. 16465) - ha affermato che non possaesservi sindacato rispetto agli aumenti praticati ai sensi dell’art.4, co. 2 del D.M. citato;ciò sul presupposto che solo l’aumento al di fuori dei parametrimassimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per esseredi «ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e perriguardare «casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.),quale in sé solo non è certamente quello della difesa in caso dipluralità di parti munite di analoga posizione processuale;ciò per concluderne quindi che gli aumenti previsti dalla tariffaper il caso della difesa di o contro una pluralità di parti (art. 4,co. 2, del DM n. 55 del 2014) non sono sindacabili perché sibasano su parametri esplicitati nella tariffa, secondo una logicada ricostruire nel senso che quanto viene stabilito dal giudicesulla base di regole dettate dalla tariffa non è viziato anchequalora manchi una specifica motivazione, mentre quanto èliberamente definibile senza parametri prefissati va invecemunito di motivazione;la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti –l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, co. 2 perla difesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio dellaNumero registro generale 6179/2024sentenza impugnata, se non siano violati i minimi (in caso dNi umero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025mancata applicazione) o i massimi (in caso di applicazione); D ata pubblicazione 25/05/2025principio che del resto è insito anche nella motivazione di Cass.,S.U., 27 novembre 2019, n. 31030 ove – con riferimento allariduzione, ma con ragionamento che vale appieno per l’aumento– si afferma che il corrispondente potere «ha naturadiscrezionale, sicché il suo mancato esercizio non è sindacabilein sede di legittimità (Cass. 10/1/2017, n. 269; nello stessosenso, Cass. 18/04/2005, n. 8084, in motivazione; Cass.03/07/2003, n. 10532)»;17.2va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi ditariffa riguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzatidalla «stessa posizione processuale» (art. 4, co. 2 e co. 4 citt.)e non evidentemente il diverso caso in cui l’autonomia di taliposizioni comporta necessariamente separatezza di liquidazioni(v. anche Cass. 6 giugno 2022, n. 18047);applicando al caso di specie i menzionati principi, ne deriva chevanno disattesi sia il secondo, sia il terzo motivo sulle spese dilite;quanto al secondo motivo, è corretta la difesa in esso contenutasecondo cui la riduzione ai sensi dell’art. 4, co. 4 non puòoperare nelle fasi in cui i giudizi erano separati, per l’inevitabileautonomia delle posizioni giuridiche e processuali dei diversicontendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.);tuttavia, stante la menzionata irrilevanza della motivazioneN, unmoerno r egistro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025essendo dimostrata e neppure addotta come tale l’avNvumeenrou dti ara ccolta generale 13878/2025complessiva violazione dei minimi assoluti di tariffa, la censurDaat a pubblicazione 25/05/2025intercetta in sostanza un profilo non censurabile in sede dilegittimità;quanto al terzo motivo, non è dimostrato e neppure addottoche, con la liquidazione di un unico compenso per la fasedecisionale, senza l’aumento di cui all’art. 4, co. 2, vi sia stataparimenti, secondo la liquidazione quale effettuata, unacomplessiva violazione dei minimi di tariffa;la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integraletra le parti delle spese di questo giudizio di cassazioneconseguente alla fase di rinvio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ecompensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentisuccessivi/incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a normadel comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 3.4.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025Numero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Correzione erroreAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeCaterina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso iscritto al n. 19765/2025 R.G. a seguito di decretopresidenziale del 07/10/2025 nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.13878/2025 depositata il 25/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026RILEVATO CHE1. i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, con ricorso al quale ilPresidente della Corte ha dato impulso officioso, la correzionedell’ordinanza di questa Corte n. 13878/2025 in causa contro ilComune di Sassari, nella parte in cui non ha espressamenteprovveduto sulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di sospensione dellasentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il Comuneal risarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori;2. sostengono che per mero errore materiale non si siaprovveduto su tali spese, essendosi questa Corte pronunciatasolo sul ricorso principale e su quello incidentale (concompensazione integrale delle spese del giudizio di cassazionegiustificata da reciproca soccombenza);3. i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.CONSIDERATO CHE1. il ricorso non è fondato;la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudiziocome pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindianche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorché svoltasiinnanzi alla Corte d’Appello);2. come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emessa, exart. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzionedella sentenza di appello non deve contenere la liquidazione dellespese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cuiefficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e diNumero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026fronte alla quale non esiste una parte definitivamentesoccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte dicassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità; e la disciplina delle spese del procedimento ex art.373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferitoall'esito finale del giudizio (v. Cass. n. 20893/2025);3. nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionalecomplessivo che la disposta compensazione delle spese inragione della reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quelle della fase incidentale, in quantol’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espressoriferimento alla stessa;4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa enon diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonessendo configurabile in alcun caso una situazione disoccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipandoal contraddittorio, opponga resistenza all’istanza;P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ecompensa le spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentisuccessivi/incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a normadel comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro della Corte Suprema di Cassazione, del 3.4.2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 6179/2024Numero sezionale 1790/2025Numero di raccolta generale 13878/2025Data pubblicazione 25/05/2025Numero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROComposta da: Oggetto:Correzione erroreAnnalisa [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeCaterina [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA]Guglielmo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso iscritto al n. 19765/2025 R.G. a seguito di decretopresidenziale del 07/10/2025 nel procedimento tra le parti:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -Comune di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.13878/2025 depositata il 25/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026RILEVATO CHE1. i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto, con ricorso al quale ilPresidente della Corte ha dato impulso officioso, la correzionedell’ordinanza di questa Corte n. 13878/2025 in causa contro ilComune di Sassari, nella parte in cui non ha espressamenteprovveduto sulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373c.p.c., avente ad oggetto la richiesta di sospensione dellasentenza della Corte d’Appello che aveva condannato il Comuneal risarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori;2. sostengono che per mero errore materiale non si siaprovveduto su tali spese, essendosi questa Corte pronunciatasolo sul ricorso principale e su quello incidentale (concompensazione integrale delle spese del giudizio di cassazionegiustificata da reciproca soccombenza);3. i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.CONSIDERATO CHE1. il ricorso non è fondato;la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto il giudiziocome pervenuto all’esame della Corte di legittimità e quindianche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorché svoltasiinnanzi alla Corte d’Appello);2. come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emessa, exart. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzionedella sentenza di appello non deve contenere la liquidazione dellespese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cuiefficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e diNumero registro generale 19765/2025Numero sezionale 565/2026Numero di raccolta generale 5967/2026Data pubblicazione 17/03/2026fronte alla quale non esiste una parte definitivamentesoccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte dicassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità; e la disciplina delle spese del procedimento ex art.373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferitoall'esito finale del giudizio (v. Cass. n. 20893/2025);3. nel caso di specie, deve evincersi dal compendio motivazionalecomplessivo che la disposta compensazione delle spese inragione della reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quelle della fase incidentale, in quantol’esito di tale fase è rimasto provvisorio e manca un espressoriferimento alla stessa;4. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa enon diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti,sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimentocorrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, nonessendo configurabile in alcun caso una situazione disoccombenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipandoal contraddittorio, opponga resistenza all’istanza;P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/02/2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.