CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 2022
Cassazione n. 49010/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna dei predetti imputati per il delitto di lesioni personali e, in accoglimento del gravame del Pubblico Ministero, ha aumentato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a fronte di quanto previsto ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che l'unico motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], afferente alla violazione di legge e al correlato vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di valutazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che - per costante giurisprudenza - non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, come accade nel caso di specie; rilevato peraltro che non è necessario a soddisfare l'obbligo di motivazione che il giudice prenda in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; rilevato infine che questo stesso motivo di ricorso risulta affetto da genericità essendo le deduzioni a cui esso è affidato sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso e che il primo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale; rilevato poi che con lo stesso motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e che tale motivo è manifestamente infondato perché l'inosservanza di tale disposizione non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza come richiesto dall'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) né varrebbe ricondurre la violazione di legge alla lettera b) dell'art. 606, cod. proc. pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (Sez. 3, n. 8962 del 3/07/1997, Ruggeri, Rv. 108446; Sez. 5, n. 47575 del 7/10/2016„ Altoé, Rv. 2684C4); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che nuovamente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente dolendosi in particolar modo dell'incertezza delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento anche in punto di attendibilità della persona offesa; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si rileva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto: - il termine di prescrizione del reato, commesso il 17/05/2014 sarebbe decorso il 31/07/2022, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto di un totale di giorni 256 di sospensione dei termini prescrizionali (segnatamente dal 5/10/2016 al 11/01/2017 per legittimo impedimento del difensore: giorni 60; dal 03/05/2017 al 14/07/2017 per adesione dei difensori all'astensione: giorni 72; dal 16/02/2018 al 09/05/2018 per legittimo impedimento del difensore: giorni 60; rinvio udienza dal 06/05/2020 per l'emergenza epidemiologica da Covid-19: giorni 64); -secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129, cod. proc. peri., (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez, U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono, ciascuno con separato atto, un solo motivo di ricorso con cui contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e, specificatamente, la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro finalizzate a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie;Rilevato poi che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica corredata da idonea motivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214, Bell'Arte), verifica nel caso di specie operata dalla Corte distrettuale; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unic:o atto a firma del comune difensore, propongono un unico motivo di ricorso che genericamente evoca presunte carenze motivazionali senza confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e senza contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione di ogni eventuale alternativa rilettura del materiale probatorio, dovendosi ir proposito quindi ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato poi che con lo stesso motivo di ricorso deducono la sola violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e che tale deduzione risulta irammissibile per le suesposte ragioni; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali