Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:142
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0585_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 –
EJ/BEI
(causa T-585/19)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Spese di trasporto – Assegno raddoppiato per figli a carico – Figlio colpito da una malattia grave – Limitazione del beneficio retroattivo della presa in carico di tali spese e di tale assegno raddoppiato – Termine ragionevole – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 22- 25)
2.
Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – [OSCURATO:PERSONA] di versamento retroattivo degli assegni – Osservanza di un termine ragionevole – Dies a quo
(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1; allegato VII, artt. 2 e 3)
(v. punti 33-37, 49-59)
3.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno raddoppiato per figli a carico – Presupposti per la concessione – Necessità di una domanda in debita forma presentata dall’interessato – Riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esistenza di una malattia grave del bambino – Obbligo di esame d’ufficio del singolo caso ai fini della concessione dell'assegno – Insussistenza
(v. punti 43-46)
4.
Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Dovere di sollecitudine dell'amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2)
(v. punti 76, 77, 79)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa in carico delle spese di trasporto ricorrenti sostenute dalla ricorrente a causa della grave malattia di suo figlio nonché della decisione del 23 marzo 2018 che limita a cinque anni il beneficio retroattivo dell'assegno raddoppiato per figli a carico e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente avrebbe subito.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.