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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:142
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019TJ0585_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 –

EJ/BEI

(causa T-585/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Spese di trasporto – Assegno raddoppiato per figli a carico – Figlio colpito da una malattia grave – Limitazione del beneficio retroattivo della presa in carico di tali spese e di tale assegno raddoppiato – Termine ragionevole – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 22- 25)

2. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – [OSCURATO:PERSONA] di versamento retroattivo degli assegni – Osservanza di un termine ragionevole – Dies a quo (Statuto dei funzionari, art. 90, § 1; allegato VII, artt. 2 e 3) (v. punti 33-37, 49-59)

3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno raddoppiato per figli a carico – Presupposti per la concessione – Necessità di una domanda in debita forma presentata dall’interessato – Riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esistenza di una malattia grave del bambino – Obbligo di esame d’ufficio del singolo caso ai fini della concessione dell'assegno – Insussistenza (v. punti 43-46)

4. Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Dovere di sollecitudine dell'amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2) (v. punti 76, 77, 79) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa in carico delle spese di trasporto ricorrenti sostenute dalla ricorrente a causa della grave malattia di suo figlio nonché della decisione del 23 marzo 2018 che limita a cinque anni il beneficio retroattivo dell'assegno raddoppiato per figli a carico e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente avrebbe subito.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TJ0585_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 marzo 2021 – EJ/BEI (causa T-585/19) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Retribuzione – Spese di trasporto – Assegno raddoppiato per figli a carico – Figlio colpito da una malattia grave – Limitazione del beneficio retroattivo della presa in carico di tali spese e di tale assegno raddoppiato – Termine ragionevole – Dovere di sollecitudine – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso diretto contro la decisione che conclude una procedura di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 22- 25) 2. Ricorsi dei funzionari – [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – [OSCURATO:PERSONA] di versamento retroattivo degli assegni – Osservanza di un termine ragionevole – Dies a quo (Statuto dei funzionari, art. 90, § 1; allegato VII, artt. 2 e 3) (v. punti 33-37, 49-59) 3. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno raddoppiato per figli a carico – Presupposti per la concessione – Necessità di una domanda in debita forma presentata dall’interessato – Riconoscimento da parte dell’amministrazione dell’esistenza di una malattia grave del bambino – Obbligo di esame d’ufficio del singolo caso ai fini della concessione dell'assegno – Insussistenza (v. punti 43-46) 4. Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Dovere di sollecitudine dell'amministrazione – Principio di buona amministrazione – Portata – Presa in considerazione degli interessi del funzionario – Limiti (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 41; Statuto dei funzionari, allegato VII, art. 2) (v. punti 76, 77, 79) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 16 febbraio 2018 che limita a 18 mesi il beneficio retroattivo della presa in carico delle spese di trasporto ricorrenti sostenute dalla ricorrente a causa della grave malattia di suo figlio nonché della decisione del 23 marzo 2018 che limita a cinque anni il beneficio retroattivo dell'assegno raddoppiato per figli a carico e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente avrebbe subito. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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