CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20882/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., RAPPRESENTATA E [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;-intimata-avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 490/2020, depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4318/2021Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 20882/2026Data pubblicazione 19/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in giudizio davanti al Giudice di pace diTrapani la società “Il più e il meno - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, chiedendo dipronunciare la risoluzione del contratto con il quale aveva acquistato dallasocietà convenuta un divano che aveva presentato nel tempo uncedimento strutturale.La convenuta si è costituita, eccependo la decadenza dalla denuncia deivizi e deducendo come il compratore avesse rifiutato la riconsegna deldivano che era stato riparato dalla produttrice [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiamare in causa.Con sentenza n. 357/2017 il Giudice di pace ha rigettato la domanda.2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA].Con la sentenza n. 490/2020 il Tribunale di Trapani ha respinto l’appello.Il Tribunale ha sottolineato come l’art. 130, comma 2, del codice delconsumo – nel testo applicabile ratione temporis, anteriore allemodificazioni introdotte col d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 – ponesse unordine gerarchico tra i rimedi utilizzabili dal compratore in caso di difettodi conformità del bene, risultando anteposti gli strumenti correttivi osostitutivi quali la riparazione o la sostituzione, rispetto alla riduzione delprezzo e alla risoluzione del contratto. Nel caso in esame, il venditoreaveva ritirato il bene e lo aveva rimesso gratuitamente a disposizionedell’acquirente anche per eventuali sopralluoghi, sopralluoghi che nonerano stati effettuati dal compratore, che aveva optato direttamente per ilrimedio risolutorio, cosicché la serie di interventi attuata dal venditore erastata interrotta per volontà dello stesso cliente.3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione conResiste con controricorso “Il più e il meno [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese.Memoria è stata depositata dalla controricorrente.Numero registro generale 4318/2021Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 20882/2026Data pubblicazione 19/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., nullitàdella sentenza per motivazione apparente e sostanzialmente inesistente:mancherebbe nella sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente,l’esplicitazione del ragionamento che ha condotto il giudice di secondogrado a ritenere eccessivamente onerosa la richiesta di sostituzioneformulata dal ricorrente e quindi non conclusa la fase degli interventiconservativi del contratto posti in essere dal venditore.1.1. Il motivo è infondato.Il Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ha argomentato perchéla serie di interventi fosse stata interrotta per volontà del ricorrente e haosservato come la fase degli interventi conservativi del contratto nonpotesse ritenersi esaurita per colpa del venditore solo in funzione dellaformale originaria attivazione della garanzia a scopo di sostituzione, inquanto la sostituzione integrale di un bene può essere ritenutaeccessivamente onerosa rispetto alla più conveniente riparazioneprofessionale del medesimo bene; non vi era infatti prova della eventualeinidoneità del rimedio in concreto operato, attesa la mancata riconsegna eil mancato esame del bene da parte del compratore che avrebbe potutoevidenziare l’eventuale persistenza di vizi o l’insorgere di inconvenienti talida giustificare l’applicazione del rimedio risolutorio.È evidente, quindi, la manifesta infondatezza della censura di nullità dellasentenza per motivazione apparente.2. Il secondo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi:a) il secondo motivo lamenta, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.,violazione o falsa applicazione degli artt. 129, 130 e 132 d.lgs. 206/2005,2697 c.c.; il ricorrente ha provato il difetto di conformità che ha resoinutilizzabile il divano; l’art. 130, comma 3, riconosce all’acquirente lafacoltà di chiedere a sua scelta di riparare o sostituire il bene e in ognicaso la riparazione o sostituzione deve avvenire in un tempo ragionevole;Numero registro generale 4318/2021Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 20882/2026Data pubblicazione 19/06/2026b) il terzo motivo denuncia, ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., violazionee falsa applicazione degli artt. 130 e 131 d.lgs. 206/2005, 2697 c.c. peravere il giudice d’appello ritenuto diligente l’attività posta in essere dalvenditore, che aveva demandato al produttore l’eliminazione del difetto diconformità in violazione dell’art. 131, quando invece tale comportamentoaveva dilatato oltremodo i tempi, rendendoli non congrui; il venditoresarebbe dovuto intervenire per la pronta eliminazione del vizio.2.1. I motivi sono infondati.Secondo l’art. 130 del d.lgs. 206/2005, nella formulazione applicabile alcaso in esame, in caso di difetto di conformità il consumatore ha diritto alripristino mediante riparazione o sostituzione e può chiedere a sua sceltaal venditore di riparare il bene o di sostituirlo; il comma 3 delladisposizione prevede però che tale scelta trova il limite della oggettivaimpossibilità o eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all’altro e ilcomma 4 evidenzia come sia da considerare eccessivamente oneroso ilrimedio, tenendo conto del valore del bene, dell’entità del difetto diconformità e dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essereesperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.Al riguardo, il giudice di merito, con proprio accertamento in fatto, haritenuto, a fronte dell’esistenza del vizio di conformità, che il venditoreavesse predisposto l’attività necessaria per l’eliminazione del vizio e chenon risultasse che la riparazione avrebbe creato notevoli inconvenienti alconsumatore, mentre non era stata provata l’eventuale inidoneità delrimedio in concreto proposto, essendo invece la sostituzione integraleeccessivamente onerosa rispetto alla più conveniente riparazioneprofessionale del medesimo bene.Ad avviso del ricorrente, l’attività realizzata dal venditore non sarebbestata diligente, in quanto sarebbe stata demandata al produttorel’eliminazione del difetto di conformità con conseguente dilatazione deitempi. Al riguardo, il comma 5 dell’art. 130 del d.lgs. 206/2005 disponevaNumero registro generale 4318/2021Numero sezionale 645/2026Numero di raccolta generale 20882/2026Data pubblicazione 19/06/2026che “le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro uncongruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoliinconvenienti al consumatore”; le valutazioni della congruità del termine edei notevoli inconvenienti al consumatore sono valutazioni demandate algiudice di merito, che nel caso in esame ha ritenuto che il termine nonfosse incongruo e gli inconvenienti arrecati al consumatore dall’interventodi riparazione non fossero notevoli. Tali valutazioni, attenendo al meritodegli apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito, non sonosindacabili in sede di controllo di legittimità.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà̀ attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro2.000, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessoridi legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 18 marzo 2026.Il Presidente