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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37628/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30149 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, su foglio separato, in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) g.verderosa©avvocatinocera-pec.it e p.pesce©avvocatinocera- pec.it - ricorrente - Contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello in persona del sindaco p.t. -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5844/22/2021, depositata in data 12 luglio 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 291/08/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto l'impugnazione dell'ASL Caserta avverso un avviso di accertamento n. 9581 ai fini IMU relativo &Vanno 2013; - la CTR ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto - premessa l'applicabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 15165/2020), sulla scia degli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 10 del 1978 e 477 del 2002), del principio della scindibilità degli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale non solo agli atti processuali ma anche agli atti di imposizione tributaria -doveva ritenersi non decorso il termine quinquennale di prescrizione essendo stato l'atto impositivo, relativo all'IMU 2013, consegnato all'agente postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non rilevando, a tal fine, la data del 2.1.2019 di ricezione del medesimo da parte dell'ASL di Caserta; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, in persona del sindaco p.t., è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139 e segg. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 60 DPR n. 600/1973 e 21bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come interpretati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, e con di artt. 1334 c.c. e 2943 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione essendo rilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, la data (20.12.2018) di consegna dell'atto all'agente postale sebbene, ad avviso della ricorrente, il credito fosse da ritenersi prescritto, essendo il relativo termine quinquennale decorso alla data (2.1.2019) di consegna del plico, contenente l'avviso, al destinatario, stante l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica soltanto agli atti processuali e non già agli atti impositivi, di natura sostanziale e recettizia, con conseguente interruzione del termine di prescrizione nel momento di materiale ricezione dell'atto da parte del destinatario; -il motivo è infondato; -questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale ipotizzato nell'ordinanza interlocutoria n.15545 del 21 luglio 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella,, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte dei contribuente»; nella richiamata pronuncia si è precisato che "il legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l'art.37, comma 27, lett.f) del d.I.4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248, il sesto comma all'art.60 del d.P.R. 29 settembre 197.3 n.600 il quale dispone che: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto».

Con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente (v.Cass.n.1647/2004 e le conformi sopra citate), già formatosi all'indomani delle sentenze della Corte Costituzionale n.477 del 2002 e n.28 del 2004, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne' specificamente funzionale al processo, ma ai quali (Sez.U.n.19854/2004 cit.) risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nel primo comma dell'art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 (La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile...) (...)Di contro, come chiarito sempre dalla ..

Cass.Sez.Un.24822 del 2015, il patì, di minore intensità, posto a carico del contribuente e consistente in una situazione di attesa che non pregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con la conclusione positiva del procedimento notificatorio, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, gli effetti anticipatori e provvisori della richiesta di notifica verranno meno e la decadenza si sarà verificata"; - nella specie, la CTR, in conformità al suddetto principio, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione, non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione (ex art. 2948, comma 4, c.c.) avuto riguardo alla data di consegna (20.12.2018) dell'atto impositivo all'agente postale, non rilevando, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, la data (2.1.2019) di ricezione dell'atto da parte della contribuente; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, c.p.c., 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, 7, comma 1, lett.

I) del d.lgs. n. 504/92 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione ancorché l'ASL Caserta e, in particolare il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (al cui fabbricato si riferiva l'atto impositivo), rientrasse tra le strutture destinate allo svolgimento di attività sanitarie e, dunque, tra quelle esentate dal pagamento dell'IMU; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011).

In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata; -trattasi, comunque, di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di violazione dell'art. 7, comma 1, del digs. n. 546/92 quanto all'assunta esenzione dal pagamento dell'IMU e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); --in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasto intimato il Comune.

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 30149 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale, su foglio separato, in calce al ricorso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica (PEC) g.verderosa©avvocatinocera-pec.it e p.pesce©avvocatinocera- pec.it - ricorrente - Contro Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello in persona del sindaco p.t. -intimato- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5844/22/2021, depositata in data 12 luglio 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l'[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza n. 291/08/2020 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto l'impugnazione dell'ASL Caserta avverso un avviso di accertamento n. 9581 ai fini IMU relativo &Vanno 2013; - la CTR ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione in quanto - premessa l'applicabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità (ordinanza n. 15165/2020), sulla scia degli interventi della Corte costituzionale (sentenze n. 10 del 1978 e 477 del 2002), del principio della scindibilità degli effetti della notifica eseguita a mezzo del servizio postale non solo agli atti processuali ma anche agli atti di imposizione tributaria -doveva ritenersi non decorso il termine quinquennale di prescrizione essendo stato l'atto impositivo, relativo all'IMU 2013, consegnato all'agente postale in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non rilevando, a tal fine, la data del 2.1.2019 di ricezione del medesimo da parte dell'ASL di Caserta; -il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, in persona del sindaco p.t., è rimasto intimato; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 139 e segg. c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 60 DPR n. 600/1973 e 21bis, comma 1, della legge n. 241 del 1990, come interpretati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, e con di artt. 1334 c.c. e 2943 c.c. per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione essendo rilevante, ai fini della interruzione della prescrizione, la data (20.12.2018) di consegna dell'atto all'agente postale sebbene, ad avviso della ricorrente, il credito fosse da ritenersi prescritto, essendo il relativo termine quinquennale decorso alla data (2.1.2019) di consegna del plico, contenente l'avviso, al destinatario, stante l'applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica soltanto agli atti processuali e non già agli atti impositivi, di natura sostanziale e recettizia, con conseguente interruzione del termine di prescrizione nel momento di materiale ricezione dell'atto da parte del destinatario; -il motivo è infondato; -questa Corte, a sezioni unite, con la sentenza n. 40543 del 17/12/2021, chiamata a comporre un contrasto giurisprudenziale ipotizzato nell'ordinanza interlocutoria n.15545 del 21 luglio 2020, ha affermato il seguente principio di diritto: «in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella,, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte dei contribuente»; nella richiamata pronuncia si è precisato che "il legislatore è intervenuto, anche in ambito tributario, introducendo, con l'art.37, comma 27, lett.f) del d.I.4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006 n.248, il sesto comma all'art.60 del d.P.R. 29 settembre 197.3 n.600 il quale dispone che: «Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto». Con la previsione di tale comma ha trovato legittimazione normativa il diritto vivente (v.Cass.n.1647/2004 e le conformi sopra citate), già formatosi all'indomani delle sentenze della Corte Costituzionale n.477 del 2002 e n.28 del 2004, che individuava nel principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione una regola di carattere generale, applicabile, in virtù di una interpretazione costituzionalmente orientata, anche agli atti impositivi, siccome atti di natura amministrativa, non processuale ne' specificamente funzionale al processo, ma ai quali (Sez.U.n.19854/2004 cit.) risultano, tuttavia, estensibili principi e regole proprie del diritto processuale, proprio per l'espresso richiamo alle norme sulle notificazioni del processo civile contenuto nel primo comma dell'art.60 del d.P.R. n.600 del 1973 (La notificazione degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli art.137 e seguenti del codice di procedura civile...) (...)Di contro, come chiarito sempre dalla .. Cass.Sez.Un.24822 del 2015, il patì, di minore intensità, posto a carico del contribuente e consistente in una situazione di attesa che non pregiudica la sua sfera giuridica, troverà soluzione con la conclusione positiva del procedimento notificatorio, fermo restando che se la notifica non si perfeziona, gli effetti anticipatori e provvisori della richiesta di notifica verranno meno e la decadenza si sarà verificata"; - nella specie, la CTR, in conformità al suddetto principio, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione, non essendo decorso il termine quinquennale di prescrizione (ex art. 2948, comma 4, c.c.) avuto riguardo alla data di consegna (20.12.2018) dell'atto impositivo all'agente postale, non rilevando, in applicazione del principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, la data (2.1.2019) di ricezione dell'atto da parte della contribuente; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 1, c.p.c., 9, comma 8, del d.lgs. n. 23/2011, 7, comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504/92 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento in questione ancorché l'ASL Caserta e, in particolare il P.O. di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello (al cui fabbricato si riferiva l'atto impositivo), rientrasse tra le strutture destinate allo svolgimento di attività sanitarie e, dunque, tra quelle esentate dal pagamento dell'IMU; - il motivo è inammissibile; - in primo luogo va osservato che in base all'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza non riguardante il "decisum" della sentenza gravata (così ad es. sez. 5 n. 17125 del 2007 e sez. 1 n. 4036 del 2011). In altri termini, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez. 6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359 del 2005 e altre); nella specie, il motivo in questione non menziona alcun passaggio della sentenza impugnata; -trattasi, comunque, di censura inammissibile per novità della questione dedotta e per violazione del principio di autosufficienza, evidenziandosi, sotto il primo profilo, che dal contenuto della sentenza impugnata non emerge la proposizione della specifica eccezione di violazione dell'art. 7, comma 1, del digs. n. 546/92 quanto all'assunta esenzione dal pagamento dell'IMU e, sotto il secondo profilo, che è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione di quelle questioni innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare- riproducendone il contenuto nelle parti rilevanti - in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. n. 11934 del 2021; n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009); --in conclusione, il ricorso va rigettato; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità essendo rimasto intimato il Comune. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contri
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