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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 20627/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA'dato avviso alle paityj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Catania e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione, riduceva a due anni, dieci mesi di reclusione e 5.000 euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e a due anni, quattro mesi di reclusione e 5.400 euro di multa là pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati ma di identico contenuto, propongono ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, dep. 03/07/2020, Coppola, Rv. 279504), situazione, quest'ultima, non ravvisabile nella vicenda in esame.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 06/05/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ørbetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C N r'LLER!A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA'dato avviso alle paityj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione resa dal G.u.p. del Tribunale di Catania e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., sull'accordo tra le parti e con rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli inerenti la determinazione della sanzione, riduceva a due anni, dieci mesi di reclusione e 5.000 euro di multa ciascuno la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e a due anni, quattro mesi di reclusione e 5.400 euro di multa là pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto confermando la pronuncia impugnata, che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con atti separati ma di identico contenuto, propongono ricorso per cassazione, con cui si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Va, infatti, ribadito il principio, secondo il quale, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, dep. 03/07/2020, Coppola, Rv. 279504), situazione, quest'ultima, non ravvisabile nella vicenda in esame. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ørbetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C N r'LLER!A
Sentenza Cassazione n. 20627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris