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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025

Cassazione n. 33291/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2024, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen.

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per difetto della legittimazione a proporre la querela e mancanza della condizione di procedibilità; errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e difetto di motivazione; erronea applicazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" e vizio di motivazione; mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla determinazione della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.); in particolare, quanto alla ritenuta recidiva si rinvia, in forza del principio di integrazione tra le sentenze di primo e di secondo grado, alla p. 5 della sentenza di primo grado che offre adeguata motivazione sulla ragione della ritenuta sussistenza dell'anzidetta aggravante.

Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in questo ricompreso anche il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che essa è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia resa il 26 febbraio 2024, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Modena per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, cod. pen. Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge per difetto della legittimazione a proporre la querela e mancanza della condizione di procedibilità; errata applicazione della recidiva reiterata infraquinquennale e difetto di motivazione; erronea applicazione dell'aggravante della "violenza sulle cose" e vizio di motivazione; mancata concessione delle attenuanti generiche e difetto di motivazione sulla determinazione della pena) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5 sent. app.); in particolare, quanto alla ritenuta recidiva si rinvia, in forza del principio di integrazione tra le sentenze di primo e di secondo grado, alla p. 5 della sentenza di primo grado che offre adeguata motivazione sulla ragione della ritenuta sussistenza dell'anzidetta aggravante. Con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in questo ricompreso anche il diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, giova ricordare che essa è naturalmente rimessa alla discrezionalità del Giudice di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie (p. 5 sent. app.), sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]