CassazionedecretoSezione UDecisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 04012/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15509-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 1001/2022 depositata il 20/06/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E L'ABITARE ([OSCURATO:PERSONA]); -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], la quale chiede che la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, il Comune di Squinzano e l’[OSCURATO:PERSONA] del Salento, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità, incidenter tantum, della diffida di rilascio a lui rivolta dal Comune in relazione ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica da lui occupato, previo riconoscimento dell’illegittimità del decreto di rilascio disposto nei suoi confronti dall’[OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della domanda ha esposto, tra l’altro, di aver convissuto per circa quattro anni con la nonna, [OSCURATO:PERSONA], conduttrice di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Squinzano e di aver avanzato richiesta di voltura del contratto di locazione a seguito della morte della nonna, sua dante causa. Il Tribunale adito, con ordinanza del 15 febbraio 2022, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudiceamministrativo. 2. Riassunta la causa, ad iniziativa dell’attore, davanti al TAR di Lecce, quest’ultimo, con ordinanza del 20 giugno 2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., ritenendo che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha richiamato, a supporto della decisione, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, affermando che nel caso in esame il presupposto del decreto di rilascio è costituito dal rigetto dellarichiesta di voltura del contratto di locazione sollecitata dal Cecchini; situazione nel cui ambito non sussiste alcuna discrezionalità amministrativa, avendo la causa ad oggetto un diritto soggettivo. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni per iscritto, chiedendo alla Corte di dichiarare che la causa appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritengono queste Sezioni Unite che la presente causa, in conformità alle conclusioni del P.G., debba essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. È stato più volte affermato che in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché nell’ambito di detta fase la [OSCURATO:PERSONA] non esercita un potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (sentenza 26 maggio 2006, n. 12546, ordinanza 16 gennaio 2007, n. 757, e ordinanza 8 marzo 2012, n. 3623, più volte ribadita anche in seguito). Partendo da tale distinzione, è da ritenere principio ormai consolidato quello secondo cui in tema di edilizia residenziale pubblica, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge e non come esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (così l’ordinanza 7 luglio 2011, n. 14956, confermata, tra le altre, dalle ordinanze 13 ottobre 2017, n. 24148, 15 gennaio2021, n. 621, e 28 maggio 2021, n. 15013). Nel caso specifico, come risulta dagli atti di causa, la vicenda ha preso avvio dalla decisione negativa dell’Amministrazione in ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente al subentro nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica; nella sostanza, però, il giudizio è rivolto a contestare l’ordine di sgombero dell’appartamento, per mancanza di un regolare titolo esecutivo. Ne consegue che il Cecchini fa valere, nella specie, un diritto soggettivo, mentre il Comune di Squinzano e l’[OSCURATO:PERSONA] del Salento non godono di alcun potere discrezionale né hanno titolo per esercitare un pubblico potere, essendo la controversia in tutto identica a quella che potrebbe intercorrere tra due privati. 2. Deve essere perciò dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente cassazione del provvedimento di declinatoria emesso dal Tribunale ordinario di Lecce, davanti al quale le parti vanno rimesse per il prosieguo della causa. P.Q.M. La Corte dichiara la giuri sdizione del giudice ordinario e cassa l’ordinanza del Tribunale ordinario di Lecce, davant