CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 38335/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27017/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania, depositata il 29.7.2020; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 18.11.2021, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27017/2020 Numero sezionale 10010/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 38335/2021 Data pubblicazione 03/12/2021 1 Nella lite tra [OSCURATO:PERSONA] e la sorella Sebastiana, la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 29.7.2020, decidendo sul gravame proposto dalla convenuta Sebastiana (risultata soccombente nel giudizio di primo grado), ha respinto la domanda di accertamento della proprietà per usucapione che il primo aveva promosso davanti al locale Tribunale. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi a cui resiste l’altra parte. Il Presidente relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi. Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione ai sensi dell’art. 380 bis cpc. 2.1 Il ricorrente col primo motivo denunzia violazione dell’art. 1 comma 4 della legge n. 43/1998 e dell’art. 1 comma 346 della legge n. 311/2004, nonché violazione dell’art. 2725 cc rimproverando al giudice del gravame di avere ravvisato, per rigettare la domanda, l’esistenza di un rapporto di locazione senza considerare che per legge tale contratto richiede la forma scritta ad substantiam e quindi non può essere provato per testimoni, stante l’espresso divieto di cui all’art. 2725 cc. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come peraltro già osservato nella proposta, “la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto, qui non sindacabile, ha ravvisato l’esistenza di un rapporto di detenzione sulla scorta di quanto emerso dagli atti (dichiarazioni del Bonaccorsi e prove testimoniali) e precisamente la concessione in godimento del bene per venire incontro alle difficoltà abitative dell’odierno ricorrente (attore-appellato). E, sempre con apprezzamento in fatto qui non sindacabile, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27017/2020 ha escluso che i comportamenti evidenziati dall’appellatoNumero sezionale 10010/2021Numero di raccolta generale 38335/2021- attore costituissero atti di interversione nel possesso. Data pubblicazione 03/12/2021 Privo di rilievo è il richiamo alla normativa (legge n. 431 del 1998) che ha reso obbligatoria la forma scritta per la conclusione di contratti di locazione. Considerato infatti che – come affermato anche dalla SU con la sentenza n. 18214 del 2015 - anche in epoca antecedente alla legge n. 431 del 1998, tanto la disciplina codicistica quanto la legge n. 392 del 1978 non imponevano alcuna forma particolare al contratto di locazione, tanto ad uso abitativo quanto per uso diverso (l'unica ipotesi di obbligo di forma scritta era, difatti, quella relativa ai contratti di durata ultranovennale, ex art. 1350 n. 8 cod. civ., interpretato, peraltro, in senso assai restrittivo da questa stessa Corte di legittimità), il problema della forma scritta si porrebbe solo dalla data di entrata in vigore della legge 431/1998, facendo salvo il periodo precedente nel quale era ammessa la locazione verbale. Il motivo quindi non è idoneo a incrinare la decisione della Corte d’appello sul rigetto della domanda per mancanza di un valido possesso ad usucapionem per il ventennio anteriore alla data di proposizione della domanda giudiziale (27.12.2012)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide le suddette argomentazioni. 2.2 Col secondo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 1158, 1164 e 1576 cc rilevando che la concessione del bene in godimento non è in contrasto con i principi di cui all’art. 1158 cc costituendo esclusivamente il momento iniziale del possesso utile all’usucapione. Critica, inoltre, la Corte d’appello per avere escluso che i comportamenti evidenziati (esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria) costituissero atti di interversione nel possesso. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27017/2020 Questo motivo è manifestamente infondato perché Numero sezionale 10010/2021Numero di raccolta generale 38335/2021– come evidenziato nella proposta – “la presunzione del Data pubblicazione 03/12/2021 possesso in colui che esercita un potere di fatto non opera, a norma dell'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione ma derivi, come nella specie, da un iniziale atto o fatto del proprietario possessore, perché, in tal caso, l'attività del soggetto che dispone della cosa, configurabile come semplice detenzione o precario, non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario: in tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Sez. 2 - , Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019; Cass. n. 5551 del 2005; conf., Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n.21690 del 2014). Inoltre, in tema di interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso, l'accertamento, in concreto, dei suoi estremi integra un'indagine di fatto, rimessa al giudice di merito, sicché nel giudizio di legittimità non può chiedersi alla Corte di cassazione di prendere direttamente in esame la condotta della parte, al fine di trarne elementi di convincimento (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 27521 del 19/12/2011 Rv. 620251; Sez. 2, Sentenza n. 1768 del 17/06/1974; cfr. altresì Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 356 del 10/01/2017). Ed è il caso di aggiungere che oggi non è più neppure censurabile il vizio di motivazione, come si desume testualmente dalla nuova formulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc”. Anche tale argomentazione merita pertanto condivisione da parte della Corte e quindi la decisione non è F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 27017/2020 Numero sezionale 10010/2021 censurabile neppure in relazione all’esclusione Numero di raccolta generale 38335/2021Data pubblicazione 03/12/2021 dell’interversione del possesso. 2.3 L’ultima censura, infine, riguardante le spese del giudizio, è manifestamente infondata, avendo correttamente la Corte di merito applicato la regola della soccombenza. In conclusione, il Collegio, preso atto altresì del fatto che il ricorrente non ha ritenuto di replicare con memoria alla proposta del relatore, non può che respingere il ricorso, con inevitabile aggravio di spese per la parte soccombente. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 4.000.00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il rico