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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06501/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stata rideterminata la pena inflitta per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada.

A motivi di ricorso lamenta: 1) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato in relazione alla prova dello stato di ebbrezza; 2) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato in relazione alla prova che l'imputato si trovasse alla guida del veicolo; 3) erronea applicazione della legge penale; 4) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Con memoria del 30/12/2021, la difesa, nel richiamarsi ai motivi di doglianza, chiede l'assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, sostenendo che non siano condivisibili le cause di rilevata inammissibilità dei motivi proposti.

Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile.

Il primo ed il secondo motivo di doglianza sono palesemente versati in fatto.

In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

Nel caso in esame la motivazione offerta dai giudici di merito è sorretta da conferente apparato argomentativo, del tutto idoneo a giustificare le ragioni del decisum in fatto ed in diritto.

La difesa, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propone una non alternativa versione dei fatti, richiamando l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito, la cui valutazione non è consentita in questa sede.

Il terzo motivo di ricorso non è argomentato in alcun modo.

In punto di determinazione della pena i rilievi difensivi risultano generici.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01).

Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stata rideterminata la pena inflitta per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada. A motivi di ricorso lamenta: 1) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato in relazione alla prova dello stato di ebbrezza; 2) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato in relazione alla prova che l'imputato si trovasse alla guida del veicolo; 3) erronea applicazione della legge penale; 4) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Con memoria del 30/12/2021, la difesa, nel richiamarsi ai motivi di doglianza, chiede l'assegnazione del ricorso alla Sezione ordinaria, sostenendo che non siano condivisibili le cause di rilevata inammissibilità dei motivi proposti. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. Il primo ed il secondo motivo di doglianza sono palesemente versati in fatto. In sede di legittimità, per costante orientamento di questa Corte, non sono consentite le censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e di un'alternativa ricostruzione della vicenda (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Nel caso in esame la motivazione offerta dai giudici di merito è sorretta da conferente apparato argomentativo, del tutto idoneo a giustificare le ragioni del decisum in fatto ed in diritto. La difesa, dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità, propone una non alternativa versione dei fatti, richiamando l'attenzione della Corte di legittimità su aspetti di merito, la cui valutazione non è consentita in questa sede. Il terzo motivo di ricorso non è argomentato in alcun modo. In punto di determinazione della pena i rilievi difensivi risultano generici. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014 ) Rv. 259142 - 01). Deve aggiungersi che, ove il giudice non si discosti in modo rilevante dal minimo edittale e dal valore medio edittale, come nel presente caso, si ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 22714201) e quella che si esprime con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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