CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19177/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12718/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentate e difes e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 588/2021depositata il 09/11/2021 R.G.N. 905/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Venezia, con la pronuncia n. 319/2019, accoglieva la domanda di riconoscimento dell’intera anzianità maturata dai lavoratori in epigrafe indicati, dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], la cui assunzione in ruolo era stata preceduta da un contratto di apprendistato di quarantasei mesi e ai quali la società aveva riconosciuto, ai fini degli scatti di anzianità, il periodo successivo al 19° mese di apprendistato, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale, ivi compresa l’incidenza sugli istituti differiti; il primo giudice condannava la società anche alla regolarizzazione previdenziale e contributiva sulle differenze non corrisposte. 2. Con la sentenza n. 588/2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento del gravame della società, dichiarava l’inammissibilità della pronuncia di regolarizzazione contributiva operata dal Tribunale; in parziale accoglimento, poi, del gravame incidentale dei lavoratori, dichiarava sospeso il decorso della prescrizione, ai fini delle differenze retributive oggetto del giudizio, dalla data del 18.7.2012 alla cessazione del rapporto; confermava, nel resto la decisione appellata. 3. I giudici di seconde cure, per quello che inte ressa in questa sede, richiamando dei precedenti specifici della stessa Corte in cause analoghe, hanno precisato, sul presupposto della fondatezza della statuizione sulla valutazione dell’intera anzianità in favore dei lavoratori sin dalla data di assunzione che la condanna del Tribunale di regolarizzazione previdenziale emessa nei confronti della società non era corretta perché alcuna domanda era stata in tale senso avanzata dai lavoratori e che inesatta era anche il riconoscimento della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 che doveva considerarsi sospesa a far data dal 18 luglio 2012.4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nei confronti degli altri lavoratori il ricorso è stato notificato unicamente ai sensi dell’art. 332 cpc. 5. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; gli altri lavoratori non hanno svolto attività difensiva. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico articolato motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 co. 4 cc, nonché della legge n. 92 del 2012 e dell’art. 18 legge n. 300 del 1970, per avere la Corte territoriale erroneamente dichiarata la sospensione del termine di prescrizione, in costanza di rapporto di lavoro; sostiene la ricorrente che la riforma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non aveva sovvertito i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, la quale rimaneva sospesa sino alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti esclusivamente di quei dipendenti che, godendo della tutela obbligatoria, avrebbero potuto avere timore in costanza di rapporto a fare valere i propri diritti nei confronti del datore, non essendo sufficientemente tutelati avverso il licenziamento ritorsivo; negli altri casi il lavoratore, secondo la società, anche alla luce della nuova disciplina dei licenziamenti, disponeva di adeguata tutela ripristinatoria che, come in passato, garantisce la permanenza del rapporto di lavoro nel caso di reazioni ingiustificate e illegittime del datore di lavoro a proprie rivendicazioni retributive in corso di rapporto. 2. Il motivo non è fondato alla luce del recente orientamento di q uesta Corte ha affermato che il rapporto dilavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disp osto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto dilavoro (Cass. n. 26246/2022). 3. La motivazione della gravata pronuncia, essendo il dispositivo conforme al legge, va tuttavia corretta lì dove si è parlato di sospensione del termine prescrizionale perché, come specificato dal precedente di legittimità sopra indicato, ciò checonsegue, non è già la sospensione, a norma dell’art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. 4. Nella fattispecie, pertanto, non essendo stata contestata la decorrenza dei rispettivi crediti, deve osservarsi che, alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, le relative pretese non erano ancora prescritte non essendo decorso il termine quinquennale e ciò è sufficiente per ritenere infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società. 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso va rigettato. 6. In virtù del criterio della soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto del numero dei controricorrenti, con distrazione; nulla va dispostoper gli altri lavoratori che non hanno svolto attività difensiva. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore dei controricorrenti; nulla per gli altri intimati. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per