CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso l'ordinanza che aveva rigettato le istanze presentate dalla società. A seguito della condanna definitiva di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Cagliari aveva confiscato un immobile sito in comune di Fiumicino, in precedenza sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., per un valore di euro 422.400,00. Il sequestro penale era stato trascritto il 16/8/2010. In precedenza, [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso azione di . esecuzione immobiliare che era proseguita in pendenza del processo penale e si era conclusa con la vendita dell'immobile a [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2017. Il pignoramento era stato trascritto il 5/2/2013. L'ordinanza opposta aveva preso atto del conflitto tra l'aggiudicatario [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Stato, divenuto proprietario in forza della confisca; il Tribunale rilevava che, rispetto al terzo acquirente in forza di esecuzione immobiliare, l'anteriorità dell'iscrizione del credito ipotecario rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo penale non aveva rilievo, riguardando unicamente la posizione del creditore procedente a tutela del suo diritto di credito senza essere, quindi, trasferibile al terzo acquirente. Doveva trovare applicazione l'art. 2915 cod. civ., poiché il sequestro penale era stato trascritto anteriormente al pignoramento; né l'aggiudicatario aveva sostenuto di non avere avuto conoscenza del sequestro penale, che, comunque, era in grado di conoscere con l'ordinaria diligenza; in definitiva, la confisca in sede penale era opponibile all'aggiudicatario. In sede di opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva sostenuto l'erroneità dell'equiparazione tra creditore pignorante e aggiudicatario, in quanto solo il primo poteva accettare il rischio di un'eventuale trasformazione del sequestro penale preventivo in confisca; l'estensione dell'effetto all'aggiudicatario comportava la violazione del principio della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie. Secondo l'opponente, la decisione violava anche il principio del legittimo affidamento: non poteva essere addebitata a [OSCURATO:SOCIETA]. la mancata conoscenza del sequestro penale, perché non potevano essere equiparate la posizione del creditore procedente con quella dell'aggiudicatario, la cui buona fede doveva essere valutata in relazione al comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva proceduto all'aggiudicazione del bene pur in presenza dei sequestri penali. Il terzo aggiudicatario faceva affidamento sulle decisioni del giudice dell'esecuzione. Secondo il Tribunale, non era stata effettuata alcuna indebita equiparazione tra il creditore pignorante e l'aggiudicatario, le cui posizioni sono equiparate in forza dell'art. 2919 cod. civ., con la conseguenza che allo stesso sono opponibili i diritti acquistati da terzi sul bene immobile oggetto dell'esecuzione nello stesso modo in cui lo sono nei confronti del creditore pignorante. La decisione applicava, quindi, le norme del codice civile, mentre in nessun modo erano stati violati i principi della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie e dell'affidamento. Il Tribunale osservava che, in base al disposto dell'art. 2919 cod. civ., chi intende partecipare alla vendita disposta dal giudice dell'esecuzione ha l'onere di verificare la sussistenza di trascrizioni pregiudizievoli. 2. Ricorre per cassazione la società Moda s.r.I., sottolineando che, con una precedente ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata la Corte di appello di Cagliari ad affermare che, essendo l'iscrizione dell'ipoteca antecedente alla trascrizione del sequestro conservativo penale, il vincolo si era trasferito sulle somme ricavate dalla vendita all'incanto; la Corte aveva anche disposto la cancellazione del vincolo. Tuttavia, il giudice dell'esecuzione civile aveva rigettato l'istanza di cancellazione del sequestro penale così come lo spostamento del vincolo sulla somma ricavata dalla vendita del bene e il Tribunale penale aveva rigettato le istanze della [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente deduce, come primo motivo di ricorso, la violazione dei principi "pretium succedit in locum rei" e della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, nonché l'erronea applicazione dell'art. 2915 cod. civ. La ricorrente sottolinea che, nel processo penale, era stata disposta una confisca per equivalente ai sensi dell'art. 322 ter, comma 3, cod. pen., non una confisca reale: l'immobile confiscato non aveva un legame pertinenziale con il reato e la confisca era stata disposta in via sussidiaria. Per tale forma di confisca non esiste un interesse diretto dello Stato sulla res, da sottrarre al reo onde evitare la reiterazione di condotte criminose, ma solo la finalità di privare il reo di qualunque beneficio economico che possa aver tratto dall'attività criminosa. Di conseguenza, non sussisteva un conflitto tra lo Stato e l'aggiudicatario del bene: trattandosi di confisca per equivalente, la confisca doveva automaticamente trasferirsi sul ricavato della vendita, come, del resto, aveva già disposto la Corte di appello di Cagliari. Inoltre, era stato il creditore procedente ad accettare l'alea di procedere al pignoramento nonostante fossero già stati trascritti il sequestro penale preventivo e quello conservativo: rischio consistente nella possibilità che la possibile confisca si trasferisse sulle somme ricavate dalla vendita dell'immobile; tale rischio, al contrario, non era stato accettato dall'aggiudicatario. Il ricorrente ricorda che la Cassazione civile ha affermato il principio della stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie. In un secondo motivo il ricorrente deduce illegittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione alla confisca per equivalente della disciplina prevista dal codice antimafia. In base all'art. 55 d.lgs. 159 del 2011, l'azione esecutiva non avrebbe potuto essere iniziata o proseguita a seguito del sequestro penale. In un terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del principio del legittimo affidamento, più volte affermato dalla Corte Costituzionale: la buona fede della [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere valutata in relazione al comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva proceduto all'aggiudicazione nonostante l'esistenza dei due sequestri penali. L'errore dell'aggiudicatario era stato indotto dallo stesso giudice dell'esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente evoca il principio del legittimo affidamento dell'aggiudicatario, ignorando la motivazione dell'ordinanza impugnata che dimostra - collegando tra loro gli artt. 2915 e 2919 cod. civ. - che" l'aggiudicatario in una procedura di vendita forzata non può confidare senza riserve sul trasferimento del bene aggiudicato senza alcun vincolo, atteso che, come stabilito dalla seconda norma, la vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione. L'art. 2919 cit. stabilisce che "non sono opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione": da tale norma si deduce, a contrariis, che sono opponibili all'acquirente i diritti che hanno effetto nei confronti del creditore pignorante. In sostanza, l'aggiudicatario "eredita" sia la posizione dell'espropriato che quella del creditore pignorante. Alla luce di questa disciplina, appare fragile l'osservazione svolta dal ricorrente (cui aderisce il Procuratore generale), secondo cui occorrerebbe tenere conto, ai fini della tutela dell'aggiudicatario, della condotta dell'autorità giudiziaria che ha disposto la prosecuzione della procedura di vendita forzata pur in presenza della trascrizione del sequestro penale, al fine di verificare se, nel bando concernente la vendita di quell'immobile, fosse stato dato atto della presenza del sequestro: trattandosi di bene immobile, la tutela dei diritti dei soggetti interessati si opera, in forza delle norme del codice civile (art. 2643 cod. civ. e seguenti), con le trascrizioni e le iscrizioni nei registri immobiliari e con l'applicazione dei principi in materia di anteriorità delle stesse. Tale normativa organica e generale comporta - come esattamente osservato nell'ordinanza - un onere a carico di chi è interessato all'acquisizione di un bene immobile, anche in sede di vendita giudiziaria, di verificare l'esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli. Si è già affermato che, in caso di coesistenza del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e della procedura esecutiva civile sul medesimo bene, il terzo aggiudicatario in sede civile non può richiedere la consegna del bene e la revoca del sequestro, qualora la trascrizione dell'atto di pignoramento sia avvenuta successivamente rispetto alla trascrizione del sequestro preventivo (Sez. 6, n. 6814 del 04/12/2019, dep. 2020, Bussola, Rv. 278350). Sez. 3, n. 51043 del 3/10/2018, Deri, non mass., ha richiamato il disposto dell'art. 2915 cod. civ., in base al quale l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. cod. proc. pen.), che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenente al terzo pieno iure con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Quanto osservato dal ricorrente in ordine alla natura di confisca per equivalente adottata dal Tribunale penale nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto avere rilevanza prima che l'individuazione dell'immobile, il suo sequestro e la successiva confisca fossero adottati e il provvedimento ablativo diventasse irrevocabile. Al contrario, una volta che l'immobile era stato sequestrato, la sua confisca divenuta definitiva aveva fatto sorgere il conflitto delle due posizioni - quella dello Stato e quella dell'aggiudicatario - rivendicanti entrambi la proprietà dell'immobile in forza della confisca e dell'aggiudicazione. 3. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. sollevata nel secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata. La normativa che applica la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 159 del 2011 anche ai casi di sequestro e confisca previsti dall'art. 240 bis cod. pen. e, quindi, impone la sospensione delle azioni esecutive a seguito del sequestro penale, benché sicuramente diretta a tutelare in maniera organica i terzi che vantano diritti sul bene sequestrato, non risulta affatto costituzionalmente obbligata. Come già osservato, la normativa del codice civile regolava la posizione dei terzi e dei creditori anche in assenza del loro coinvolgimento nelle decisioni del giudice penale o della prevenzione, in nessun modo sacrificandole in maniera eccessiva e dando loro prevalenza - quanto ai beni immobili - in caso di priorità delle trascrizioni. Questa Corte, infatti, ha affermato che la speciale disciplina dettata dall'art. 55 d.lgs. n. 159 del 2011, come modificata dalla legge n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art.2915 cod. civ., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. cod. proc. pen.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo pieno iure (Cass..civ., Sez. 3, n. 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887). Anche recentemente, per un sequestro non compreso tra quelli di cui all'art.240 bis cod. pen., si è affermato che, nel caso di sequestro preventivo - nella specie, finalizzato alla confisca per equivalente - di un immobile pignorato, il vincolo penale è opponibile al terzo acquirente in buona fede solo qualora la trascrizione del provvedimento ablatorio sia antecedente a quella del pignoramento, in modo da rappresentare il presupposto per la legittimità della confisca, che può essere disposta anche successivamente all'acquisto; qualora la trascrizione del sequestro sia successiva al pignoramento, il bene rimane nella titolarità del terzo pieno iure, con conseguente impossibilità di disporre la confisca posteriormente all'acquisto da parte del terzo aggiudicatario. (Sez. 3, n. 30294 del 22/04/2021, Manente, Rv. 282140). In definitiva, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. P.Q.