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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 02368/2023

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ronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG14875 del 202 1 promosso da : LOJODICE Avv.Oscar, rappresentato e difeso da s é medesimo ; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – perla cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7 294/ 2020 , pubblicata il 23 novembre 2020.

R.G. 14875/2021 Cron.

Rep.

C.C. 10/1/2023 eccesso di giurisdi- zione; ottempe- ranza; giudicato ci- vile -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. –L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ottemperanza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per otte- nere l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di cassazione28 luglio 2015, n. 15901 (emessa nell’ambito di un giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001), che aveva condannato il Ministero della giustiziaa corrispondergli, quale procura- tore antistatario,le spese del giudizio di merito nonché quelle del giu- dizio di legittimità.

2. – Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di ottemperanza e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, nei termini e nei modi indicati in motivazione, nominando, per il caso di persistente inottemperanza,un commissario ad acta.

Inparticolare, il TAR ha disposto che il pagame nto avvenga solo dietro presentazione, da parte del ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta (di pari importo) e senza eccezioni rilasciata da isti- tuto bancario, consentendo altresì all’Amministrazione di compensare quanto ad essa, costituitasi parte civile, era stato liquidato, da una sentenza del Tribunale penale di Lecce, a titolo di provvisionale.

A tale riguardo, il giudice amministrativo ha considerato –in esito a un incombente istruttorio rivolto a verificare se il titolo giudiziale azionato in giudizio avesse origine da un ricorso viziato da falsità della procura ad litem – che il Tribunale penale di Lecce, con sentenza in data 30 gennaio 2020 (tempestivamente impugnata), aveva condan- nato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla pena principale di due anni di reclusione ed -3 - alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione per la durata della pena principale, per i reati previsti dagli artt. 340 e 479 cod. pen., per aver turbato la regolarità del servizio pubblico della giustizia e per avere determinato la falsità ideologica di numerose pronunce giurisdi- zionali, avendo, in particolare, avviato parecchi procedimenti, tra cui quelli disciplinati dalla legge Pinto, all’insaputa delle presunte parti, fal- sificandone la sottoscrizione ai fini del rilascio della procura alle liti.

Il TAR ha altresì constatato che il Tribunale penale di Trani, con sentenza n. 1800 del 2019, aveva condannato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a tre anni di reclusione e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 340 e 481 cod. pen., per analoghe fattispecie di reato.

Il Tribunale amministrativo ha infine dato atto che i fatti per i quali erano sopraggiunte tali condanne non hanno attinenza con il procedi- mento culminato nella pronuncia della Corte di cassazione oggetto del ricorso di ottemperanza.

3. –Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 23 novembre 2020, ha respinto l’appello dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese del secondo gradodel giudizio in favore del Ministero.

3.1. –Il Consiglio di Stato ha considerato che, in sede di decisione di un ricorso per l’esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito e può pertanto emanare qualsiasi statuizione che ritenga giusta e proporzionata, da un lato per indurre l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, dall’altro per evitare che il proprio dictum comporti conseguenze asi- stematiche o non pienamente giustificate, sulla base di una comples- siva valutazione di tutte le circostanze.

Il Consiglio di Stato ha quindi osservato che, così come nel corso del giudizio di cognizione in sede cautelare il giudice amministrativo può, ai sensi dell’art. 55, comma 2, cod. proc. amm., disporre la pre- stazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare -4 - la concessione o il diniego della misura cautelare, allo stesso modo e a maggior ragione lo stessogiudice amministrativo, nell’esercizio dei po- teri inerenti alla propria giurisdizione di merito, tipici del giudizio di ottemperanza,può disporre cauzioni o garanzie, a seconda delle circo- stanze emerse nelcorso del giudizio.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato infine che il ricorso di ottempe- ranza va definito senza differimenti e che le esigenze rappresentate dall’Amministrazione, legate alla pendenza di procedimenti penali a ca- rico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], possono essere soddisfatte disponendo che il pagamento venga effettuato dopo la presentazione di una idonea ga- ranzia a prima richiesta.

4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 maggio 2021, sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della giustiziaha resistito con controricorso.

5. – Il ricorso è stato avviato al la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con l’unico motivo, articolato in tre profili, il ricorrente denun- cia “carenza di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale di ottem- peranza di sentenza emessa dal giudice ordinario; violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 39 e 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e degli artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ.; violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione ed erronea applicazionedell’art. 6, par. 1, della CEDU e della legge 24 marzo 2001, n. 89”.

Ad avviso del ricorrente, il Consiglio di Stato, subordinando l’ese- cuzione della sentenza alla presentazione di una garanzia autonoma a -5 - prima richiesta, avrebbe superato i limiti esterni del potere giurisdizio- nale di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, rivisi- tando il contenuto del giudicato.

Sostiene il ricorrente che alla base del giudizio di ottemperanza si colloca il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Osserva inol- tre che, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sen- tenza definitiva del giudice ordinario, effettui un sindacato integrativo –individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudi- cato, con una pronunciasostanzialmente autoesecutiva – ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione.

Ad avviso del ricorrente, quando il giudice dell’ottemperanza viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso, come nella specie, da un altro plesso giurisdizionale, lo stesso esercita poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del titolo azio- nato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione.

Il ricorrente invoca l’applicazione del principio secondo cui, in pre- senza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell’anche nel quantum, resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale.

La decisione del Consiglio di Stato, confermativa della decisione del TARdel Lazio che ha subordinato al rilascio di una garanzia fideiussoria l’esecuzione della sentenza della Corte di cassazione azionata con il giudizio di ottemperanza, sarebbe viziata, ad avviso del ricorrente, da eccesso di potere giurisdizionale, in quanto intervenuta su materia di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e lesiva dei diritti, costi- tuzionalmente garantiti, ad una durata ragionevole del processo ed alla effettività della tutela giurisdizionale. -6 - Il ricorrente si duole inoltre che sia stato consentito all’Amministra- zione di compensare quanto ad essa è stato liquidato, a titolo di prov- visionale, dalla sentenza penale del Tribunale di Lecce.

2. –Il ricorso per cassazione è proposto nei confronti di una sen- tenza del Consiglio di Stato.

Ilgiudice amministrativo è stato investito di un ricorso per l’ottem- peranza di una sentenza, passata in giudicato, del giudice ordinario, emessa nell’ambito di un giudizio di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, e recante la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte privata.

Il giudice amministrativo ha accolto la domanda di esecuzione con la nomina di un commissario ad acta, subordinando tuttavia il paga- mento portato dal titolo alla presentazione, da parte del creditore ri- corrente, di una garanzia a prima richiesta, ritenuta giustificata dalle circostanze.

L’interrogativo che solleva il motivo è se il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR che, dichiarando l’obbligo dell’Ammi- nistrazione di dare esecuzione al giudicato civile, ha disposto che il pa- gamento avvenga solo dietro presentazione, da parte del ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta, abbia superato il crinale dei limiti esterni della giurisdizione.

Il motivo pone altresì l’interrogativo se la sentenza del giudice am- ministrativo d’appello sia viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale là dove ha statuito che il pagamento del Ministero possa essere subordinato, a discrezione di quest’ultimo, alla verifica che il debito del ricorrente, derivante da una provvisionale liquidata dal giu- dice penale a favore dello stesso Ministero costituitosi parte civile, sia stato soddisfatto, autorizzando l’Amministrazione a trattenere le somme di spettanza del ricorrente a titolo di adempimento dell’obbli- gazione sorta in forza della sentenza penale. -7 -

3. – Conviene premettere che, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione del giudicato derivante da una pronuncia del giudice ordi- nario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica am- ministrazione di conformarvisi.

Tale disposizione è espressione diuna tradizione risalente che oggi si presenta con una giustificazione nuova.

L’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario –la cui origine è legata alla neces- sità di non lasciare sprovvista di tutela la situazione di diritto sogget- tivo, esposta nella sede esecutiva ai limiti derivanti dalla divisione dei poteri e dall’impossibilità per il giudice di incidere direttamente sull’or- ganizzazione e sull’attività amministrativa –risponde, oggi, ad una esi- genza di garanzia e di effettività della tutela.

L’attuazione della pronuncia del giudice ordinario nei confronti della P.A. si realizza con il ricorso a tutti i mezzi offerti dal sistema delle garanzie nel suo complesso.

Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dal codice del processo amministrativo, e il procedimento di esecuzione forzata, regolato dal codice di procedura civile, costituiscono gli stru- menti processuali attraverso i quali il legislatore assicura effettività e pienezza alle pronunce del giudice ordinario.

Il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sen- tenza di condanna emessa dal giudice ordinario consente al creditore di avvalersi, per la soddisfazione del suo diritto, di un sistema impron- tato sui poteri sostitutivi riconosciuti al giudice amministrativo e per il suo tramite al commissario ad acta.

Al giudice amministrativo dell’ot- temperanza è attribuito, infatti, il potere di ingerirsi nel merito dell’at- tività amministrativa, e quindi di porre in essere in luogo dell’ammini- strazione, direttamente o tramite un commissario ad acta, tutti gli adempimenti e gli atti necessari per soddisfare le pretese della parte privata consacrate nel titolo. -8 -

4. –Il giudizio di ottemperanza per le decisioni del giudice ordinario è caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministra- tivo sulla materia sottostante al giudicato azionato.

L’ottemperanza si presenta con caratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza del giudice ordinario di condanna al paga- mento di una somma di danaro o una sentenza di annullamento del giudice amministrativo che comporta la necessità di reiterare l’esercizio del potere secondo vincoli conformativi dettati dalla sentenza di cogni- zione.

Nel primo caso il giudizio di ottemperanza assume natura e carat- teristiche per lo più di semplice giudizio esecutivo; nell’altro, tende a conseguire una attività provvedimentale dell’amministrazione ed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto di impugnazione.

Più in generale, ove l’ottemperanza concerna l’attuazione di una sentenza del giudiceamministrativo, il giudice dell’ottemperanza ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emana- zione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso.

Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può quindi adot- tare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpreta- tivi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione.

Il giudice dell’ottemperanza non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata dal giu- dice ordinario.Quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una funzione attuativa della con- creta statuizione giudiziale adottata dal giudice ordinario e non può alterare il suo precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 cod. civ. -9 -

5. –In generale, la decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa (Cass., Sez.

Un., 26 dicembre 2016, n. 26274; Cass., Sez.

Un., 8 febbraio 2021, n. 2909).

Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Se- zioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ot- temperanza (limiti esterni).

Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giu- dicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valu- tazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottempe- ranza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2013, n. 4852; Cass., Sez.

Un., 30 maggio 2018, n. 13699; Cass., Sez.

Un., 26 maggio 2020, n. 9773).

Afferiscono ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli even- tuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non con- formità (Cass., Sez.

Un., 17 settembre 2021, n. 25165). -10 - Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, insito nella strut- tura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecu- zione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza.

Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordina- rio, effettui un sindacato integrativo, con una pronuncia sostanzial- mente autoesecutiva, ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizio- nale sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giu- risdizione (Cass., Sez.

Un., 27 dicembre 2011, n. 28812; Cass., Sez.

Un., 14 dicembre 2016, n. 25625).

In tema di ottemperanza al giudicato formatosi sull’ingiunzione di pagamento emessa dal giudice ordinario nei confronti di un Comune, si è riconosciuto che non incorre in eccesso di potere giurisdizionale il giudice amministrativo che, nel dare esecuzione a quel titolo, ne su- bordini il pagamento alla presentazione del documento unico di rego- larità contributiva (DURC) ad opera del creditore.

Si tratta, infatti , di certificazione che, attestando la regolarità contributiva di quest'ultimo, temporalmente fissata proprio al momento del menzionato pagamento, non incide sull’esistenza o sull’entità del credito e non integra il giudi- cato sul decreto ingiuntivo con elementi estranei ad esso, ma con- ferma, piuttosto, un obbligo di legge –congruente con la fase del giu- dizio di esecuzione, quale è quello di ottemperanza – previ sto anche per l’adempimento dell’obbligazione da parte dell'ente pubblico, cui è imposto di sanare l'irregolarità contributiva nei confronti degli enti pre- videnziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore (Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2017, n. 4092).

La Corte ha pertanto escluso che la considerazione da parte del giudice amministrativo di un -11 - elemento rimasto estraneo al giudicato abbia comportato un’attività integrativa del giudicato medesimo e, con ciò, che nel caso di specie potesseroritenersi superati i limiti esterni della giurisdizione ammini- strativa.

6. –Preme inoltre sottolineare che il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per mo- tivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.).

Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di ribadire (Cass., Sez.

Un., 25 novembre 2021, n. 36594), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giuri- sdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sen- tenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez.

Un., 4 dicembre 2020, n. 27770).

7. –Poste tali premesse, nella specie non è configurabile il denun- ciato eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione. -12 - Con la sentenza impugnata, di conferma della pronuncia di primo grado del TAR, il Consiglio di Stato non ha in alcun modo inciso sull’in- tangibilità del giudicato civile formatosi sulla debenza della somma da esso portata.

Difatti, il ricorso di ottemperanza è stato accolto dal giudice ammi- nistrativo, il quale ha nominato un commissario ad acta per l’esecu- zione.

Non è stato attribuito al giudicato un contenuto precettivo di- verso da quello risultante dal titolo.

Il diritto come riconosciuto dal giu- dicato del giudice ordinario non è stato negato.

Il giudice amministra- tivo non ha regolato un nuovo rapporto tra le parti la cui cognizione è assegnata ad altra giurisdizione.

Non ha pronunciato su una controdo- manda e neppure ha esercitato una cognizione diretta a risolvere que- stioni o controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice dell’ottemperanza non ha proceduto ad accertare il diritto oltre il decisum(ed in contrasto con lo stesso), non ha deciso una que- stione o una controversia devoluta ad altro giudice né ha integrato la motivazione (o il dispositivo) del giudicato.

7.1. –Per un verso, senza incorrere in alcuna manipolazione di quel decisumo in una limitazione della portata dello stesso, il giudice dell’ot- temperanza ha considerato, nel prescrivere le modalità dell’esecuzione, la rilevanza di circostanze sopravvenute alla pronuncia del provvedi- mento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, potenzialmente su- scettibili di escludere la persistenza di una situazione debitoria in capo all’Amministrazione.

Il giudice dell’ottemperanza ha infatti dato rilievo alla pendenza di procedimenti penali a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con sentenze di primo grado di condanna, appellate dall’imputato)per fatti di reato re- lativi alla falsità di numerosissime procure alle liti con riguardo a ricorsi per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001.

Considerata la gravità dei fatti contestati in sede penale all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità che, all’esito dei menzionati procedimenti -13 - penali, la somma risultante dal giudicato civile risulti non più dovuta, il giudice dell’ottemperanza, senza fuoriuscire dalla funzione esecutiva che l’ordinamento gli assegna, ha stabilito le modalità dell’esecuzione adottando quelle ritenute giustificate in base alle circostanze e con- gruenti con la fase processuale.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato –mosso dall’esigenza di definire il ricorso di ottemperanza, ma anche di evitare che il proprio dictum comporti conseguenze asistematiche o non pienamente giusti- ficate –ha confermato la pronuncia del TAR che ha subordinato il pa- gamento alla prestazione, da parte del creditore ricorrente, di una ga- ranzia autonoma a prima richiesta.

Di tale modalità dell’esecuzione, in definitiva, si duole il ricorrente: sia là dove denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di parametri costituzionali e convenzionali, sia là dove evoca l’eccesso di potere giurisdizionale di ottemperanza.

Si tratta, infatti , di una censura che, nei suoi singoli profili e nel complesso, riguarda le modalità dell’esecuzione e quindi un aspetto at- tinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale del giudice dell’ottemperanza.

Pertanto, essa investe i limiti interni della giurisdi- zione amministrativa.

In altri termini, il giudice amministrativo non ha risolto una contro- versia i cui effetti travalicano il perimetro dell’ottemperanza, ma si è limitato a prendere atto di una sopravvenienza (le condanne penali del ricorrente, fonte di un debito risarcitorio a suo carico), stabilendo, in sede di individuazione delle modalità dell’esecuzione, le opportune cau- tele(Cass., Sez.

Un., 17 gennaio 2022, n. 1227 ; Cass., Sez.

Un., 14 marzo 2022, n. 8210; Cass., Sez.

Un., 25 maggio 2022, n. 16987; Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2022, n. 19349).

Nel giudizio di ottemperanza, spetta al giudice amministrativo indi- viduare le modalità di esecuzione del giudicato; l’ipotizzato errore com- messo dal Consiglio di Stato nel ritenere estensivamente applicabile a -14 - tale giudizio la norma, dettata per il procedimento cautelare (art. 55 cod. proc. amm.), che consente al giudice di disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, integra, al più, un vizio in iudicando o in proceden do attinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale conferito al giudice speciale, ma non ridonda in vizio inerente alla giurisdizione e non può pertanto essere censurato con il ricorso per cassazione.

È pur vero che l’imposizione di una garanzia personale a carico del creditore procedente, quale condizione per ottenere l’attuazione del giudicato e quale misura conservativa a favore della P.A. debitrice, po- trebbe rappresentare, in via di fatto, un ostacolo al conseguimento in concreto del bene della vita consacrato nel titolo.

E tuttavia, a prescindere dall’osservazione che in tal modo il giudi- cato non è stato inciso, essendosi, più semplicemente, dato rilievo a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (le condanne in sede penale, in un caso anche con provvisionale) e, in quanto tali, giammai esaminabili a prioridal giudice che quello ha pronunciato, ed essendosi così collocato in seno all’ottemperanza l’apprezzamento dell’incidenza di obbligazioni a carico dello stesso creditore derivanti da separate ragioni in corso di accertamento dinanzi al giudice ordinario; a prescindere da ciò, preme osservare che non si è neppure di fronte ad un eccesso di potere sindacabile dalle Sezioni Unite sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione.

Infatti, il rifiuto di giurisdizione sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. è soltanto quello in astratto, ossia quello discendente dalla affermazione, da parte del giudice spe- ciale, che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, appunto in astratto, priva di tutela; non quello, come nella specie, riconducibile ad una, ipotizzata, erronea negazione in concreto, per asseriti vizi in iudi- candoo in procedendo, della tutela alla situazione soggettiva azionata (cfr. Cass., Sez.Un., 6 giugno 2017, n. 13976). -15 -

7.2. – Né, per altro verso, la sentenza impugnata appare viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale là dove autorizza il Ministero a trattenere, a titolo di adempimento dell’obbligazione, le somme ad esso spettanti in forza della provvisionale immediatamente esecutiva liquidata dal giudice penale.

Rientra, infatti, nel potere del giudice dell’ottemperanza dare rile- vanza, in funzione estintiva del debito dell’amministrazione consacrato nel titolo, a un controcredito della stessa, successivo al giudicato, de- rivante da una sentenza penale di condanna del ricorrente in ottempe- ranza.

Tale attività, di per sé, non fuoriesce dalla funzione esecutiva che l’ordinamento assegna al giudice amministrativo investito dell’ottem- peranza del giudicato civile, perché egli si limita a prendere atto di un mutamento che comporta l’estinzione dell’obbligazione scolpita nel ti- tolo.

Gli eventuali errori in cui il Consiglio di Stato sia eventualmente incorso nell’applicare l’istituto della compensazione disciplinato dal co- dice civile (in particolare, per avere il giudice amministrativo dato ri- lievo, in favore della P.A., ad una pronuncia di condanna immediata- mente esecutiva ma non ancora divenuta irrevocabile), essendo ine- renti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione am- ministrativa (Cass., Sez.

Un., 17 gennaio 2022, n. 1227, cit. ; Cass., Sez.

Un., 14 marzo 2022, n. 8210, cit.; Cass., Sez.

Un., 25 maggio 2022, n. 16987, cit.; Cass., Sez.

Un., 16 giugno 2022,n. 19349). 7.3 –Di qui l’inammissibilità del ricorso, posto che le doglianze in cui si articola sono dirette a far emergere vizi in iudicando in cui sa-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG14875 del 202 1 promosso da : LOJODICE Avv.Oscar, rappresentato e difeso da s é medesimo ; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente – perla cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7 294/ 2020 , pubblicata il 23 novembre 2020. R.G. 14875/2021 Cron. Rep. C.C. 10/1/2023 eccesso di giurisdi- zione; ottempe- ranza; giudicato ci- vile -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvo- cato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. –L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per ottemperanza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, per otte- nere l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza della Corte di cassazione28 luglio 2015, n. 15901 (emessa nell’ambito di un giudizio di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89 del 2001), che aveva condannato il Ministero della giustiziaa corrispondergli, quale procura- tore antistatario,le spese del giudizio di merito nonché quelle del giu- dizio di legittimità. 2. – Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso di ottemperanza e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo, nei termini e nei modi indicati in motivazione, nominando, per il caso di persistente inottemperanza,un commissario ad acta. Inparticolare, il TAR ha disposto che il pagame nto avvenga solo dietro presentazione, da parte del ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta (di pari importo) e senza eccezioni rilasciata da isti- tuto bancario, consentendo altresì all’Amministrazione di compensare quanto ad essa, costituitasi parte civile, era stato liquidato, da una sentenza del Tribunale penale di Lecce, a titolo di provvisionale. A tale riguardo, il giudice amministrativo ha considerato –in esito a un incombente istruttorio rivolto a verificare se il titolo giudiziale azionato in giudizio avesse origine da un ricorso viziato da falsità della procura ad litem – che il Tribunale penale di Lecce, con sentenza in data 30 gennaio 2020 (tempestivamente impugnata), aveva condan- nato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla pena principale di due anni di reclusione ed -3 - alla pena accessoria dell’interdizione dalla professione per la durata della pena principale, per i reati previsti dagli artt. 340 e 479 cod. pen., per aver turbato la regolarità del servizio pubblico della giustizia e per avere determinato la falsità ideologica di numerose pronunce giurisdi- zionali, avendo, in particolare, avviato parecchi procedimenti, tra cui quelli disciplinati dalla legge Pinto, all’insaputa delle presunte parti, fal- sificandone la sottoscrizione ai fini del rilascio della procura alle liti. Il TAR ha altresì constatato che il Tribunale penale di Trani, con sentenza n. 1800 del 2019, aveva condannato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] a tre anni di reclusione e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 340 e 481 cod. pen., per analoghe fattispecie di reato. Il Tribunale amministrativo ha infine dato atto che i fatti per i quali erano sopraggiunte tali condanne non hanno attinenza con il procedi- mento culminato nella pronuncia della Corte di cassazione oggetto del ricorso di ottemperanza. 3. –Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 23 novembre 2020, ha respinto l’appello dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alle spese del secondo gradodel giudizio in favore del Ministero. 3.1. –Il Consiglio di Stato ha considerato che, in sede di decisione di un ricorso per l’esecuzione di un giudicato, il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito e può pertanto emanare qualsiasi statuizione che ritenga giusta e proporzionata, da un lato per indurre l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato, dall’altro per evitare che il proprio dictum comporti conseguenze asi- stematiche o non pienamente giustificate, sulla base di una comples- siva valutazione di tutte le circostanze. Il Consiglio di Stato ha quindi osservato che, così come nel corso del giudizio di cognizione in sede cautelare il giudice amministrativo può, ai sensi dell’art. 55, comma 2, cod. proc. amm., disporre la pre- stazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare -4 - la concessione o il diniego della misura cautelare, allo stesso modo e a maggior ragione lo stessogiudice amministrativo, nell’esercizio dei po- teri inerenti alla propria giurisdizione di merito, tipici del giudizio di ottemperanza,può disporre cauzioni o garanzie, a seconda delle circo- stanze emerse nelcorso del giudizio. Il Consiglio di Stato ha evidenziato infine che il ricorso di ottempe- ranza va definito senza differimenti e che le esigenze rappresentate dall’Amministrazione, legate alla pendenza di procedimenti penali a ca- rico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], possono essere soddisfatte disponendo che il pagamento venga effettuato dopo la presentazione di una idonea ga- ranzia a prima richiesta. 4. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 maggio 2021, sulla base di un unico motivo. Il Ministero della giustiziaha resistito con controricorso. 5. – Il ricorso è stato avviato al la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo cheil ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con l’unico motivo, articolato in tre profili, il ricorrente denun- cia “carenza di giurisdizione, eccesso di potere giurisdizionale di ottem- peranza di sentenza emessa dal giudice ordinario; violazione e falsa applicazione degli artt. 324 cod. proc. civ.e 2909 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 39 e 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. e degli artt. 99, 101 e 112 cod. proc. civ.; violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost.; violazione ed erronea applicazionedell’art. 6, par. 1, della CEDU e della legge 24 marzo 2001, n. 89”. Ad avviso del ricorrente, il Consiglio di Stato, subordinando l’ese- cuzione della sentenza alla presentazione di una garanzia autonoma a -5 - prima richiesta, avrebbe superato i limiti esterni del potere giurisdizio- nale di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, rivisi- tando il contenuto del giudicato. Sostiene il ricorrente che alla base del giudizio di ottemperanza si colloca il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Osserva inol- tre che, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sen- tenza definitiva del giudice ordinario, effettui un sindacato integrativo –individuando, in tal modo, un diverso contenuto precettivo del giudi- cato, con una pronunciasostanzialmente autoesecutiva – ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione. Ad avviso del ricorrente, quando il giudice dell’ottemperanza viene chiamato a pronunciarsi sull’avvenuta esecuzione di un provvedimento emesso, come nella specie, da un altro plesso giurisdizionale, lo stesso esercita poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del titolo azio- nato, senza che sia possibile alcuna interpretazione del giudicato o, addirittura, una sua integrazione. Il ricorrente invoca l’applicazione del principio secondo cui, in pre- senza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell’anche nel quantum, resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale. La decisione del Consiglio di Stato, confermativa della decisione del TARdel Lazio che ha subordinato al rilascio di una garanzia fideiussoria l’esecuzione della sentenza della Corte di cassazione azionata con il giudizio di ottemperanza, sarebbe viziata, ad avviso del ricorrente, da eccesso di potere giurisdizionale, in quanto intervenuta su materia di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria e lesiva dei diritti, costi- tuzionalmente garantiti, ad una durata ragionevole del processo ed alla effettività della tutela giurisdizionale. -6 - Il ricorrente si duole inoltre che sia stato consentito all’Amministra- zione di compensare quanto ad essa è stato liquidato, a titolo di prov- visionale, dalla sentenza penale del Tribunale di Lecce. 2. –Il ricorso per cassazione è proposto nei confronti di una sen- tenza del Consiglio di Stato. Ilgiudice amministrativo è stato investito di un ricorso per l’ottem- peranza di una sentenza, passata in giudicato, del giudice ordinario, emessa nell’ambito di un giudizio di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, e recante la condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte privata. Il giudice amministrativo ha accolto la domanda di esecuzione con la nomina di un commissario ad acta, subordinando tuttavia il paga- mento portato dal titolo alla presentazione, da parte del creditore ri- corrente, di una garanzia a prima richiesta, ritenuta giustificata dalle circostanze. L’interrogativo che solleva il motivo è se il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del TAR che, dichiarando l’obbligo dell’Ammi- nistrazione di dare esecuzione al giudicato civile, ha disposto che il pa- gamento avvenga solo dietro presentazione, da parte del ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta, abbia superato il crinale dei limiti esterni della giurisdizione. Il motivo pone altresì l’interrogativo se la sentenza del giudice am- ministrativo d’appello sia viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale là dove ha statuito che il pagamento del Ministero possa essere subordinato, a discrezione di quest’ultimo, alla verifica che il debito del ricorrente, derivante da una provvisionale liquidata dal giu- dice penale a favore dello stesso Ministero costituitosi parte civile, sia stato soddisfatto, autorizzando l’Amministrazione a trattenere le somme di spettanza del ricorrente a titolo di adempimento dell’obbli- gazione sorta in forza della sentenza penale. -7 - 3. – Conviene premettere che, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione del giudicato derivante da una pronuncia del giudice ordi- nario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica am- ministrazione di conformarvisi. Tale disposizione è espressione diuna tradizione risalente che oggi si presenta con una giustificazione nuova. L’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario –la cui origine è legata alla neces- sità di non lasciare sprovvista di tutela la situazione di diritto sogget- tivo, esposta nella sede esecutiva ai limiti derivanti dalla divisione dei poteri e dall’impossibilità per il giudice di incidere direttamente sull’or- ganizzazione e sull’attività amministrativa –risponde, oggi, ad una esi- genza di garanzia e di effettività della tutela. L’attuazione della pronuncia del giudice ordinario nei confronti della P.A. si realizza con il ricorso a tutti i mezzi offerti dal sistema delle garanzie nel suo complesso. Il giudizio di ottemperanza, disciplinato dal codice del processo amministrativo, e il procedimento di esecuzione forzata, regolato dal codice di procedura civile, costituiscono gli stru- menti processuali attraverso i quali il legislatore assicura effettività e pienezza alle pronunce del giudice ordinario. Il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sen- tenza di condanna emessa dal giudice ordinario consente al creditore di avvalersi, per la soddisfazione del suo diritto, di un sistema impron- tato sui poteri sostitutivi riconosciuti al giudice amministrativo e per il suo tramite al commissario ad acta. Al giudice amministrativo dell’ot- temperanza è attribuito, infatti, il potere di ingerirsi nel merito dell’at- tività amministrativa, e quindi di porre in essere in luogo dell’ammini- strazione, direttamente o tramite un commissario ad acta, tutti gli adempimenti e gli atti necessari per soddisfare le pretese della parte privata consacrate nel titolo. -8 - 4. –Il giudizio di ottemperanza per le decisioni del giudice ordinario è caratterizzato dalla carenza di giurisdizione del giudice amministra- tivo sulla materia sottostante al giudicato azionato. L’ottemperanza si presenta con caratteristiche diverse a seconda che riguardi una sentenza del giudice ordinario di condanna al paga- mento di una somma di danaro o una sentenza di annullamento del giudice amministrativo che comporta la necessità di reiterare l’esercizio del potere secondo vincoli conformativi dettati dalla sentenza di cogni- zione. Nel primo caso il giudizio di ottemperanza assume natura e carat- teristiche per lo più di semplice giudizio esecutivo; nell’altro, tende a conseguire una attività provvedimentale dell’amministrazione ed anche effetti ulteriori e diversi rispetto al provvedimento originario oggetto di impugnazione. Più in generale, ove l’ottemperanza concerna l’attuazione di una sentenza del giudiceamministrativo, il giudice dell’ottemperanza ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emana- zione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando rimasto inevaso. Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può quindi adot- tare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpreta- tivi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione. Il giudice dell’ottemperanza non può esercitare analoghi poteri di integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata dal giu- dice ordinario.Quando è chiamato a dare esecuzione al giudicato civile, il giudice dell’ottemperanza svolge una funzione attuativa della con- creta statuizione giudiziale adottata dal giudice ordinario e non può alterare il suo precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell’art. 2909 cod. civ. -9 - 5. –In generale, la decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa (Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2016, n. 26274; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2021, n. 2909). Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Se- zioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ot- temperanza (limiti esterni). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giu- dicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valu- tazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottempe- ranza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4852; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2018, n. 13699; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9773). Afferiscono ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli even- tuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non con- formità (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25165). -10 - Il potere interpretativo del giudicato da eseguire, insito nella strut- tura stessa del giudizio di ottemperanza in quanto giudizio di esecu- zione, allorché attenga ad un giudicato formatosi davanti ad un giudice diverso da quello amministrativo, non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza. Pertanto, ove il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza di una sentenza definitiva del giudice ordina- rio, effettui un sindacato integrativo, con una pronuncia sostanzial- mente autoesecutiva, ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizio- nale sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l'ambito della sua giu- risdizione (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28812; Cass., Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25625). In tema di ottemperanza al giudicato formatosi sull’ingiunzione di pagamento emessa dal giudice ordinario nei confronti di un Comune, si è riconosciuto che non incorre in eccesso di potere giurisdizionale il giudice amministrativo che, nel dare esecuzione a quel titolo, ne su- bordini il pagamento alla presentazione del documento unico di rego- larità contributiva (DURC) ad opera del creditore. Si tratta, infatti , di certificazione che, attestando la regolarità contributiva di quest'ultimo, temporalmente fissata proprio al momento del menzionato pagamento, non incide sull’esistenza o sull’entità del credito e non integra il giudi- cato sul decreto ingiuntivo con elementi estranei ad esso, ma con- ferma, piuttosto, un obbligo di legge –congruente con la fase del giu- dizio di esecuzione, quale è quello di ottemperanza – previ sto anche per l’adempimento dell’obbligazione da parte dell'ente pubblico, cui è imposto di sanare l'irregolarità contributiva nei confronti degli enti pre- videnziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2017, n. 4092). La Corte ha pertanto escluso che la considerazione da parte del giudice amministrativo di un -11 - elemento rimasto estraneo al giudicato abbia comportato un’attività integrativa del giudicato medesimo e, con ciò, che nel caso di specie potesseroritenersi superati i limiti esterni della giurisdizione ammini- strativa. 6. –Preme inoltre sottolineare che il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per mo- tivi inerenti alla giurisdizione (artt. 111, ottavo comma, Cost., 362 cod. proc. civ. e 110 cod. proc. amm.). Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di ribadire (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36594), l’eccesso di potere denunciabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giuri- sdizione va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione (che si verifica quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale) o di difetto relativo di giurisdizione (riscontrabile quando detto giudice abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici); e poiché la nozione di eccesso di potere giurisdizionale non ammette letture estensive, neanche limitatamente ai casi di sen- tenze abnormi, anomale ovvero caratterizzate da uno stravolgimento radicale delle norme di riferimento, il relativo vizio non è configurabile in relazione a denunciate violazioni di legge sostanziale o processuale riguardanti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770). 7. –Poste tali premesse, nella specie non è configurabile il denun- ciato eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione. -12 - Con la sentenza impugnata, di conferma della pronuncia di primo grado del TAR, il Consiglio di Stato non ha in alcun modo inciso sull’in- tangibilità del giudicato civile formatosi sulla debenza della somma da esso portata. Difatti, il ricorso di ottemperanza è stato accolto dal giudice ammi- nistrativo, il quale ha nominato un commissario ad acta per l’esecu- zione. Non è stato attribuito al giudicato un contenuto precettivo di- verso da quello risultante dal titolo. Il diritto come riconosciuto dal giu- dicato del giudice ordinario non è stato negato. Il giudice amministra- tivo non ha regolato un nuovo rapporto tra le parti la cui cognizione è assegnata ad altra giurisdizione. Non ha pronunciato su una controdo- manda e neppure ha esercitato una cognizione diretta a risolvere que- stioni o controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice dell’ottemperanza non ha proceduto ad accertare il diritto oltre il decisum(ed in contrasto con lo stesso), non ha deciso una que- stione o una controversia devoluta ad altro giudice né ha integrato la motivazione (o il dispositivo) del giudicato. 7.1. –Per un verso, senza incorrere in alcuna manipolazione di quel decisumo in una limitazione della portata dello stesso, il giudice dell’ot- temperanza ha considerato, nel prescrivere le modalità dell’esecuzione, la rilevanza di circostanze sopravvenute alla pronuncia del provvedi- mento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, potenzialmente su- scettibili di escludere la persistenza di una situazione debitoria in capo all’Amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza ha infatti dato rilievo alla pendenza di procedimenti penali a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con sentenze di primo grado di condanna, appellate dall’imputato)per fatti di reato re- lativi alla falsità di numerosissime procure alle liti con riguardo a ricorsi per equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001. Considerata la gravità dei fatti contestati in sede penale all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la possibilità che, all’esito dei menzionati procedimenti -13 - penali, la somma risultante dal giudicato civile risulti non più dovuta, il giudice dell’ottemperanza, senza fuoriuscire dalla funzione esecutiva che l’ordinamento gli assegna, ha stabilito le modalità dell’esecuzione adottando quelle ritenute giustificate in base alle circostanze e con- gruenti con la fase processuale. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato –mosso dall’esigenza di definire il ricorso di ottemperanza, ma anche di evitare che il proprio dictum comporti conseguenze asistematiche o non pienamente giusti- ficate –ha confermato la pronuncia del TAR che ha subordinato il pa- gamento alla prestazione, da parte del creditore ricorrente, di una ga- ranzia autonoma a prima richiesta. Di tale modalità dell’esecuzione, in definitiva, si duole il ricorrente: sia là dove denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di parametri costituzionali e convenzionali, sia là dove evoca l’eccesso di potere giurisdizionale di ottemperanza. Si tratta, infatti , di una censura che, nei suoi singoli profili e nel complesso, riguarda le modalità dell’esecuzione e quindi un aspetto at- tinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale del giudice dell’ottemperanza. Pertanto, essa investe i limiti interni della giurisdi- zione amministrativa. In altri termini, il giudice amministrativo non ha risolto una contro- versia i cui effetti travalicano il perimetro dell’ottemperanza, ma si è limitato a prendere atto di una sopravvenienza (le condanne penali del ricorrente, fonte di un debito risarcitorio a suo carico), stabilendo, in sede di individuazione delle modalità dell’esecuzione, le opportune cau- tele(Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2022, n. 1227 ; Cass., Sez. Un., 14 marzo 2022, n. 8210; Cass., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16987; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2022, n. 19349). Nel giudizio di ottemperanza, spetta al giudice amministrativo indi- viduare le modalità di esecuzione del giudicato; l’ipotizzato errore com- messo dal Consiglio di Stato nel ritenere estensivamente applicabile a -14 - tale giudizio la norma, dettata per il procedimento cautelare (art. 55 cod. proc. amm.), che consente al giudice di disporre la prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, integra, al più, un vizio in iudicando o in proceden do attinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale conferito al giudice speciale, ma non ridonda in vizio inerente alla giurisdizione e non può pertanto essere censurato con il ricorso per cassazione. È pur vero che l’imposizione di una garanzia personale a carico del creditore procedente, quale condizione per ottenere l’attuazione del giudicato e quale misura conservativa a favore della P.A. debitrice, po- trebbe rappresentare, in via di fatto, un ostacolo al conseguimento in concreto del bene della vita consacrato nel titolo. E tuttavia, a prescindere dall’osservazione che in tal modo il giudi- cato non è stato inciso, essendosi, più semplicemente, dato rilievo a fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (le condanne in sede penale, in un caso anche con provvisionale) e, in quanto tali, giammai esaminabili a prioridal giudice che quello ha pronunciato, ed essendosi così collocato in seno all’ottemperanza l’apprezzamento dell’incidenza di obbligazioni a carico dello stesso creditore derivanti da separate ragioni in corso di accertamento dinanzi al giudice ordinario; a prescindere da ciò, preme osservare che non si è neppure di fronte ad un eccesso di potere sindacabile dalle Sezioni Unite sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione. Infatti, il rifiuto di giurisdizione sindacabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. è soltanto quello in astratto, ossia quello discendente dalla affermazione, da parte del giudice spe- ciale, che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio è, appunto in astratto, priva di tutela; non quello, come nella specie, riconducibile ad una, ipotizzata, erronea negazione in concreto, per asseriti vizi in iudi- candoo in procedendo, della tutela alla situazione soggettiva azionata (cfr. Cass., Sez.Un., 6 giugno 2017, n. 13976). -15 - 7.2. – Né, per altro verso, la sentenza impugnata appare viziata sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale là dove autorizza il Ministero a trattenere, a titolo di adempimento dell’obbligazione, le somme ad esso spettanti in forza della provvisionale immediatamente esecutiva liquidata dal giudice penale. Rientra, infatti, nel potere del giudice dell’ottemperanza dare rile- vanza, in funzione estintiva del debito dell’amministrazione consacrato nel titolo, a un controcredito della stessa, successivo al giudicato, de- rivante da una sentenza penale di condanna del ricorrente in ottempe- ranza. Tale attività, di per sé, non fuoriesce dalla funzione esecutiva che l’ordinamento assegna al giudice amministrativo investito dell’ottem- peranza del giudicato civile, perché egli si limita a prendere atto di un mutamento che comporta l’estinzione dell’obbligazione scolpita nel ti- tolo. Gli eventuali errori in cui il Consiglio di Stato sia eventualmente incorso nell’applicare l’istituto della compensazione disciplinato dal co- dice civile (in particolare, per avere il giudice amministrativo dato ri- lievo, in favore della P.A., ad una pronuncia di condanna immediata- mente esecutiva ma non ancora divenuta irrevocabile), essendo ine- renti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione am- ministrativa (Cass., Sez. Un., 17 gennaio 2022, n. 1227, cit. ; Cass., Sez. Un., 14 marzo 2022, n. 8210, cit.; Cass., Sez. Un., 25 maggio 2022, n. 16987, cit.; Cass., Sez. Un., 16 giugno 2022,n. 19349). 7.3 –Di qui l’inammissibilità del ricorso, posto che le doglianze in cui si articola sono dirette a far emergere vizi in iudicando in cui sa-
Sentenza Cassazione n. 02368/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris