CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 10563/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] Si richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma nella controversia tra :: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] GENOVA; - intimata - avverso l'ordinanza n. 516/2021 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Questa Corte, con ordinanza nr. 23585/2019, depositata in data 23/9/2019, nella parte dispositiva statuiva quanto segue «riuniti i ricorsi e pronunciando sugli stessi, dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio » 2 La CTP di Roma davanti al quale il processo è stato riassunto, rilevato che il dispositivo dell'ordinanza riporta un evidente errore materiale nella individuazione, quale giudice di rinvio, della CTP di Roma anziché di quella di Genova, ha trasmesso il fascicolo a questa Corte ai fini di una eventuale correzione dell'errore materiale 3 Le parti della causa non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1 Va disposta la correzione dell'errore materiale nei termini che seguono. 2. Deve premettersi che «Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'art.287 c.p.c. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, Ric. 2021 n. 20897 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione» (Cass. n. 572 del 2019). 2.1 Si rileva inoltre che può procedersi alla sollecitazione della CTP, pur non risultando presentato un autonomo ricorso delle parti per correzione di errore materiale, dal momento che il potere di emendare gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all'art. 391 bis c.p.c. può esercitarsi anche d'ufficio. Il rinvio che tale norma fa alle disposizioni di cui all'art. 380 bis c.p.c., commi 1 e 2, giustifica, quindi, come appunto anche ricavabile dalla generale disciplina della correzione dell'errore materiale di cui all'art. 288 c.p.c., la fissazione dell'udienza camerale con notifica alle parti, le quali hanno appunto la possibilità di depositare memorie ( cfr. sul punto Cass. nr 30651/2019). 2.2 Dalla lettura degli atti di causa e della stessa sentenza si evince inequivocabilmente che la pronuncia impugnata con ricorso per Cassazione era stata emessa dalla CTR della Liguria che aveva deciso sull'appello avverso la sentenza della CTP di Genova, laddove il dispositivo dell'ordinanza, nel dichiarare la nullità dell'intero giudizio, fa regredire il processo alla CTP di Roma in diversa composizione. 2.3 Si tratta all'evidenza di un errore materiale emendabile con la procedura attivata dalla ricorrente. 3. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). Ric. 2021 n. 20897 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- PQM La Corte, pronunciando d'ufficio, dispone che la sentenza di questa Corte nr. 23585/2019, depositata in data 23/9/2019, venga corretta nel dispositivo, nel sen:so che ove è scritto « commissione tributaria provinciale di Roma » si intenda « commissione tributaria provinciale di Genova » Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso nella Camera di Consiglio dell' 8 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Lu90 Napolitano t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o i ie., it ± '7L '