CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 35300/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17718/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Legnano – dom. dig. [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata – avverso la sentenza n. 1066/2024 emessa dal Tribunale di Pavia il 02/07/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così dec