CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 26995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e fr2i ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], imprenditrice individuale; - intimata - avverso la sentenza n. 4020, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 3.5.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva domandato il rimborso dell'Iva versata in relazione all'anno 2012, nella misura di Euro 23.362,00, che era stato accolto solo parzialmente dall'Agenzia delle Entrate, nella misura di Euro 6.029,73, essendo stato invece negato il diritto dall'Ente impositore in relazione a quanto versato in riferimento ad attività che dovevano essere assoggettate al regime del c.d. pro rata, in particolare l'attività agrituristica didattica. La contribuente aveva sostenuto che tale attività non dovesse rientrare nel regime del pro rata, ai sensi di quanto disposto all'art. 10, n. 20, del Dpr n. 633 del 1972. 2. La contribuente impugnava il diniego parziale di rimborso n. 85660/2014, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che accoglieva il ricorso della contribuente. 3. L'Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, che lo rigettava. 4. L'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi ad uno strumento d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituita nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 5, e 19-bis del Dpr n. 633 del 1972, per avere la CTR erroneamente ritenuto che i proventi conseguenti all'attività agrituristica didattica svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] non debbano rientrare nell'applicazione del regime del c.d. pro rata, ai fini del calcolo del regime di detraibilità dell'Iva. 2. La impugnata CTR ha rilevato che "il giudice di prime cure ha accolto il ricorso avverso il detto diniego ritenendo la accessorietà della attività agrituristica didattica rispetto alla principale attività agricola e di allevamento esercitate dalla fattoria". Ha quindi ritenuto "che le operazioni di attività didattica sono state effettuate in un arco di tempo ben definito, con accreditamento come attività agricola presso la Regione Sicilia, e, dunque, quali operazioni secondarie e subordinate alla attività principale ed a questa ultima collegate da un nesso di causalità necessaria e diretta" (sent. CTR, p. 11 s.). La CTR ha quindi confermato la decisione di primo grado nell'affermare che l'esenzione dall'applicazione del regime del pro rata in relazione alle attività didattiche dipendesse dalla loro natura di attività secondarie e subordinate rispetto all'attività principale, e pertanto perché trattavasi di attività accessorie. 2.1. Invero, ai sensi dell'art. 19 bis del Dpr n. 633 del 1973, però, ai fini dell'applicazione del regime del pro-rata, "non si tiene conto ... delle altre operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 9)" dell'art. 10 del Dpr n. 633 del 1972, "quando formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili". Diversamente la attività didattiche, come riconosciuto dalla stessa contribuente, rientrano nella previsione di cui all'art. 10, comma primo, n. 20 della norma, e non sono quindi attività escluse dall'applicazione del pro rata.3. Il motivo di ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria appare quindi fondato, e deve essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte di legittimità può decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigettando l'originario ricorso proposto dalla contribuente. 4. Tenuto conto della peculiarità della materia trattata e dello svolgimento del processo, le spese di lite dei gradi di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di lite del giudizio di cassazione seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura della pronuncia emessa, delle ragioni della decisione e del valore della causa. La Corte, P.Q.M. accoglie il motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., rigetta l'originario ricorso introdotto dalla contribuente. Compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito del giudizio, e condanna la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.300