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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07325/2026

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a pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3815/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina,n. 3337/18/2021 depositata il 1° luglio 2021.Visti gli atti depositati il 13 e 14 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 3815/2022Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 7325/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3815/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina,n. 3337/18/2021 depositata il 1° luglio 2021.Visti gli atti depositati il 13 e 14 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3815/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina,n. 3337/18/2021 depositata il 1° luglio 2021.Visti gli atti depositati il 13 e 14 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.Numero registro generale 3815/2022Numero sezionale 711/2026Numero di raccolta generale 7325/2026Data pubblicazione 26/03/2026L A   C O R T E   S U P R E M A DI   C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 3815/2022 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata edifesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. staccata di Latina,n. 3337/18/2021 depositata il 1° luglio 2021.Visti gli atti depositati il 13 e 14 gennaio 2026 con i quali le parti hanno chiesto l’estinzionedel giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);considerato che le spese possono essere compensate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
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