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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33504/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta per il reato di rapina con la sentenza additiva n. 86/2024 della Corte Costituzionale - non è consentito poiché l'applicazione della diminuente de qua non è stata invocata, seppure utilmente proponibile, con l'atto di appello che è successivo alla pronuncia della Consulta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fondato il diniego sulla circostanza che la modesta somma corrisposta alle persone offese e da costoro accettata costituiva un ristoro solo parziale del danno arrecato; trattasi di un giudizio fattuale adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto che anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso - con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla riduzione della pena operata per il tentativo e alla dosimetria dell'aumento stabilito a titolo di continuazione - sono manifestamente infondati avendo La Corte di appello parametrato il trattamento sanzionatorio alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cpp, sicchè il relativo giudizio, di natura discrezionale propria del giudice di merito, non è censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo - con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità introdotta per il reato di rapina con la sentenza additiva n. 86/2024 della Corte Costituzionale - non è consentito poiché l'applicazione della diminuente de qua non è stata invocata, seppure utilmente proponibile, con l'atto di appello che è successivo alla pronuncia della Consulta; ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.- è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale fondato il diniego sulla circostanza che la modesta somma corrisposta alle persone offese e da costoro accettata costituiva un ristoro solo parziale del danno arrecato; trattasi di un giudizio fattuale adeguatamente motivato ed immune da vizi logici, come tale non censurabile in sede di legittimità; ritenuto che anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso - con i quali si deduce il vizio di motivazione con riferimento alla riduzione della pena operata per il tentativo e alla dosimetria dell'aumento stabilito a titolo di continuazione - sono manifestamente infondati avendo La Corte di appello parametrato il trattamento sanzionatorio alla entità del fatto e alla personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici con corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cpp, sicchè il relativo giudizio, di natura discrezionale propria del giudice di merito, non è censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris