CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 10736/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza del 12/07/2021 della Corte di appello di Brescia che, pronunciando ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n. 287 del 1951, ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui personalmente proposto avverso il decreto del 14/01/2021 del Tribunale di Brescia che, ai sensi dell'art. 19, stessa legge, aveva approvato l'albo dei giudici popolari della Corte di assise di quel distretto. 1.1.Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza della omessa notifica al suo procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione del ricorso. 1.2.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza in conseguenza dell'errata indicazione, nell'unico avviso a lui notificato, dell'oggetto dell'udienza ("richiesta di restituzione nel termine"). 1.3.Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza in quanto pronunciata all'esito di camera di consiglio invece che di pubblica udienza. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.ai sensi dell'art. 17, commi secondo e terzo, legge n. 287 del 1951, «ogni cittadino maggiore di età» può presentare nella cancelleria del tribunale reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni relative agli elenchi dei giudici popolari formati in ogni comune dalla commissione di cui all'art. 13 della stessa legge; 3.2.avverso il decreto del tribunale che decide ("de plano') sul reclamo o che comunque approva gli albi definitivi dei giudici popolari, «ogni cittadino maggiore di età» può ricorrere alla corte di appello per le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni (art. 19, comma secondo, legge n. 287, cit.); 3.3.1a corte di appello, previa comunicazione alla parte, decide con sentenza in via d'urgenza, su relazione in pubblica udienza, sentiti la parte o il suo procuratore, se si presenta, e il pubblico ministero che conclude oralmente. Avverso la sentenza è ammesso ricorso per cassazione nel termine di quindici giorni dalla comunicazione da parte degli interessati e del pubblico ministero (art. 20, commi primo e terzo, legge n. 287 del 1951); 3.4.orbene, se nella fase di merito il "cittadino" non solo può promuovere personalmente le iniziative volte a sollecitare il controllo giudiziario sulle modalità di formazione degli albi dei giudici popolari delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, ma può stare anche personalmente in giudizio senza la necessaria assistenza di un difensore o di un procuratore, nella fase di legittimità ciò non gli è consentito perché l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., sterilizza la possibilità di coltivare personalmente il ricorso per cassazione penale avverso la sentenza della corte di appello; 3.5.ai fini della valida costituzione del rapporto processuale di impugnazione è necessario che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo della Corte di cassazione che sia, a sua volta, munito di procura speciale; 3.6.1a necessità della procura speciale deriva da due considerazioni: a) in primo luogo, ed in termini generali, nel processo penale le parti diverse dall'imputato stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale (art. 100, cod. proc. pen.); b) in secondo luogo, ed in termini più specifici, l'azione esercitabile dal "cittadino" ha natura strettamente personale ed è collegata proprio al predetto "status", con la conseguenza che il difensore non munito di procura speciale non è legittimato a costituire il rapporto processuale di impugnazione in nome e per conto del "cittadino"; 3.7.Cass. civ., Sez. 1, n. 5147 del 26/02/2020 (che ha pronunciato su analogo ricorso del Salaroli), ha ritenuto che il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello può essere proposto dalla parte personalmente o a mezzo procuratore speciale; poiché in sede penale la parte non può presentare ricorso personalmente, è giocoforza necessario che investa il difensore munendolo di procura speciale; 3.8.Ia peculiarità dell'azione che è attribuita al "cittadino" osta a che la stessa possa proseguire ed essere coltivata in sede di legittimità in assenza di uno specifico mandato al difensore che sia conforme al modello legale (art. 122 cod. proc. pen.); 3.9.nel caso in esame tale mandato manca, non essendo ovviamente valida la nomina a procuratore speciale effettuata in calce al ricorso in appello, sottoscritto dalla parte personalmente, per consentire al difensore (nel caso di specie, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) di partecipare all'udienza e di essere sentito; 3.10.tale nomina, infatti, esauriva la propria funzione nella specifica fase processuale per la quale era prevista conferendo al procuratore la possibilità di interloquire in sede di merito, non legittimandolo a impugnare autonomamente la sentenza della Corte di appello; 3.11.1a procura speciale ad impugnare, pur non richiedendo formule sacramentali, richiede che ne sia quantomeno indicato l'oggetto (il provvedimento da impugnare) e che renda chiara la volontà di conferire al difensore il potere di esercitare le facoltà processuali che la legge attribuisce personalmente ed esclusivamente alla parte;3.12.tale procura manca nel caso di specie, con quanto ne consegue in termini di inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma