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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2022

Cassazione n. 18321/2022

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7596-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la 2022 rappresentano e difendono; 791 - ricorrente - principale contro F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio Data pubblicazione 07/06/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3893/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 4734/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale, in caso di inammissibilità art. 363 c.p.c.; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stesa sede, che aveva accertato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (e da altri litisconsorti) con la Fondazione TEATRO DELL’ [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la FONDAZIONE) nel periodo tra il dicembre 2007 ed il settembre 2010 e l’intercorrere tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto, condannando la FONDAZIONE al risarcimento del danno.

2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, osservava che a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma sei, D.L. 30 aprile 2010 nr. 64, conv. con mod. dalla L. 29 giugno 2010 nr. 100 ― ch e disponeva l’inapplicabilità ai contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L.gs nr. 368/2001 ― dalla nullità del termine apposto al contratto di lavoro non poteva derivare la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

3. Non vi era più, infatti, una norma imperativa, quale quella dell’articolo 1, comma 1, D.L.gs 368/2001, che potesse essere inserita in luogo della clausola del termine nulla; con la ulteriore conseguenza della non risarcibilità del danno da mancata conversione.

4. Gli stessi effetti ― di non convertibilità del rapporto a termine e di impossibilità di configurare il danno come conseguenza di una mancata conversione ― derivavano, a partire dal 1 ° gennaio 2006, da altre norme di legge ed in particolare: l’articolo 1, comma 595, L. nr. 266/2005, che aveva fatto divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007; l’articolo 2, comma 392, L. nr. 244/2007, che aveva ribadito il divieto per gli anni 2008, 2009 e 2010; l’articolo 3, comma 5, DL nr. 64/2010 che lo aveva esteso fino al 2011 e l’articolo 11, comma 13, DL nr. 91/2013.

5. Tanto premesso in punto di diritto, la Corte di merito osservava che l’appello della FONDAZIONE non poteva essere accolto, benché i contratti a F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 termine stipulati dal PASTORE ricadessero nel periodo in cui era vigente il divieto ex lege di assunzioni a tempo indeterminato, poiché la FONDAZIONE si era limitata a richiamare genericamente la legge finanziaria per il 2006, trascrivendone le previsioni, senza alcuno sforzo interpretativo volto ad estendere la lettera della legge alle assunzioni derivanti da un ordine giudiziale.

L’interpretazione estensiva della legge non poteva trovare ingresso attraverso un’opzione d’ufficio, tanto più in grado d’appello.

6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la FONDAZIONE, articolato in due ragioni di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato tardivo, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale la FONDAZIONE ha denunciato: ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 595, L. 23 dicembre 2005 nr. 266, dell’articolo 2, comma 393, L. 24 dicembre 2007 nr. 244, dell’articolo 3,comma 5, DL nr. 64/2010, conv. in L dalla L. 29 giugno 2010 nr. 100; ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.: il vizio di motivazione ex articolo 132, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ. per contrasto irriducibile tra le affermazioni esposte in sentenza ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod .proc.civ.,:la violazione dell’articolo 113 cod.proc.civ. e del principio iura novit curia. 2.La FONDAZIONE ha impugnato la sentenza nella parte in cui, dopo avere affermato la non convertibilità del rapporto a termine per effetto del divieto di assunzioni a tempo indeterminato vigente dall’anno 2006, ha comunque respinto l’appello in ragione della mancata allegazione in diritto dell’impossibilità, derivante dalla stessa legge, di convertire in sede giudiziale il rapporto in rapporto a tempo indeterminato.

F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 3.Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 11, comma 19, DL nr. 91/2013 conv. in L nr. 112/2013; si censura la sentenza impugnata per avere disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro omettendo di considerare la predetta disposizione normativa, a tenore della quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche. 4.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 D.L. nr. 64/2010, della direttiva nr. 77/90/CE, dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001, in correlazione con l’articolo 1419 cod.civ. e con l’articolo 1 L. nr. 296/2006. 5.Si deduce l’erroneità dell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’articolo 3 del DL nr. 64/2010 avrebbe disposto, con effetto retroattivo, l’impossibilità della conversione del contratto a termine; si aggiunge che il blocco delle assunzioni, disposto dalla legge nr. 296/2006 per le aziende municipalizzate, non potrebbe costituire una leva interpretativa al fine di escludere la conversione del rapporto a termine nei confronti delle fondazioni lirico sinfoniche, soggetto estraneo al campo di applicazione della stessa legge.

6. In via pregiudiziale il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale.

7. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».

8. All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione Data pubblicazione 07/06/2022 di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo.

9. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza».

10. La ratio della disciplina va ricercata non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore.

11. Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del Data pubblicazione 07/06/2022 controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte ( punto 24 della motivazione).

12. Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rispetto a quella generale che si trae dall’art. 43 del R.d. ― e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura― ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez.

U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera».

13. Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» ( Cass. 21 novembre 2018 n. 30118).

14. Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.d. n. 1611/1933.

La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa.

15. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass.

S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del R.d. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi.

16. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio di legittimità ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso.

17. Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano nè l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218).

18. E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale Data pubblicazione 07/06/2022 - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» ( Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356).

19. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.d. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale o nel ricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ..

20. Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass.

S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass.

S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.d. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass.

S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983.

21. Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, in assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.d. n. 1611/1933, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

22. Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale tardivo a norma dell’articolo 334 cod.proc.civ.

23. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 seguono la soccombenza.

Data pubblicazione 07/06/2022 24.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale.

Condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 7596-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che la 2022 rappresentano e difendono; 791 - ricorrente - principale contro F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 38, presso lo studio Data pubblicazione 07/06/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3893/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2016 R.G.N. 4734/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e inammissibilità dell’incidentale, in caso di inammissibilità art. 363 c.p.c.; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 dicembre 2016 la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stesa sede, che aveva accertato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da [OSCURATO:PERSONA] (e da altri litisconsorti) con la Fondazione TEATRO DELL’ [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la FONDAZIONE) nel periodo tra il dicembre 2007 ed il settembre 2010 e l’intercorrere tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto, condannando la FONDAZIONE al risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, osservava che a partire dalla data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma sei, D.L. 30 aprile 2010 nr. 64, conv. con mod. dalla L. 29 giugno 2010 nr. 100 ― ch e disponeva l’inapplicabilità ai contratti a termine delle fondazioni lirico-sinfoniche dell’articolo 1, commi 1 e 2, del D.L.gs nr. 368/2001 ― dalla nullità del termine apposto al contratto di lavoro non poteva derivare la conversione del rapporto a tempo indeterminato. 3. Non vi era più, infatti, una norma imperativa, quale quella dell’articolo 1, comma 1, D.L.gs 368/2001, che potesse essere inserita in luogo della clausola del termine nulla; con la ulteriore conseguenza della non risarcibilità del danno da mancata conversione. 4. Gli stessi effetti ― di non convertibilità del rapporto a termine e di impossibilità di configurare il danno come conseguenza di una mancata conversione ― derivavano, a partire dal 1 ° gennaio 2006, da altre norme di legge ed in particolare: l’articolo 1, comma 595, L. nr. 266/2005, che aveva fatto divieto alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007; l’articolo 2, comma 392, L. nr. 244/2007, che aveva ribadito il divieto per gli anni 2008, 2009 e 2010; l’articolo 3, comma 5, DL nr. 64/2010 che lo aveva esteso fino al 2011 e l’articolo 11, comma 13, DL nr. 91/2013. 5. Tanto premesso in punto di diritto, la Corte di merito osservava che l’appello della FONDAZIONE non poteva essere accolto, benché i contratti a F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 termine stipulati dal PASTORE ricadessero nel periodo in cui era vigente il divieto ex lege di assunzioni a tempo indeterminato, poiché la FONDAZIONE si era limitata a richiamare genericamente la legge finanziaria per il 2006, trascrivendone le previsioni, senza alcuno sforzo interpretativo volto ad estendere la lettera della legge alle assunzioni derivanti da un ordine giudiziale. L’interpretazione estensiva della legge non poteva trovare ingresso attraverso un’opzione d’ufficio, tanto più in grado d’appello. 6. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la FONDAZIONE, articolato in due ragioni di censura, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato tardivo, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso principale la FONDAZIONE ha denunciato: ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, comma 595, L. 23 dicembre 2005 nr. 266, dell’articolo 2, comma 393, L. 24 dicembre 2007 nr. 244, dell’articolo 3,comma 5, DL nr. 64/2010, conv. in L dalla L. 29 giugno 2010 nr. 100; ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod.proc.civ.: il vizio di motivazione ex articolo 132, comma 1, nr. 4 cod.proc.civ. per contrasto irriducibile tra le affermazioni esposte in sentenza ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 e nr. 4 cod .proc.civ.,:la violazione dell’articolo 113 cod.proc.civ. e del principio iura novit curia. 2.La FONDAZIONE ha impugnato la sentenza nella parte in cui, dopo avere affermato la non convertibilità del rapporto a termine per effetto del divieto di assunzioni a tempo indeterminato vigente dall’anno 2006, ha comunque respinto l’appello in ragione della mancata allegazione in diritto dell’impossibilità, derivante dalla stessa legge, di convertire in sede giudiziale il rapporto in rapporto a tempo indeterminato. F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 3.Con il secondo mezzo si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione dell’articolo 11, comma 19, DL nr. 91/2013 conv. in L nr. 112/2013; si censura la sentenza impugnata per avere disposto la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro omettendo di considerare la predetta disposizione normativa, a tenore della quale il contratto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche. 4.Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 3 D.L. nr. 64/2010, della direttiva nr. 77/90/CE, dell’articolo 1 D.Lgs. nr. 368/2001, in correlazione con l’articolo 1419 cod.civ. e con l’articolo 1 L. nr. 296/2006. 5.Si deduce l’erroneità dell’interpretazione accolta nella sentenza impugnata, secondo la quale l’articolo 3 del DL nr. 64/2010 avrebbe disposto, con effetto retroattivo, l’impossibilità della conversione del contratto a termine; si aggiunge che il blocco delle assunzioni, disposto dalla legge nr. 296/2006 per le aziende municipalizzate, non potrebbe costituire una leva interpretativa al fine di escludere la conversione del rapporto a termine nei confronti delle fondazioni lirico sinfoniche, soggetto estraneo al campo di applicazione della stessa legge. 6. In via pregiudiziale il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile per difetto del necessario ius postulandi degli avvocati del libero foro ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dell’Opera di Roma ha conferito procura speciale. 7. L’art. 1 del d.l. 24 novembre 2000 n. 345, convertito con modificazioni dalla l. 26 gennaio 2001 n. 6, al comma 1 ha disposto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti lirici indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967 n. 800 e, al comma 3, ha previsto che « La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.». 8. All’autorizzazione concessa dal legislatore, pur a fronte dell’affermata F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 natura privatistica della fondazione, non si accompagna alcun’altra disposizione Data pubblicazione 07/06/2022 di carattere speciale inerente al regime del patrocinio, sicché la disciplina non può che essere quella dettata dal [OSCURATO:PERSONA] sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, applicabile alla fattispecie anche in difetto di espresso richiamo. 9. L’art. 43 del decreto, al comma 1, conferisce all’Avvocatura dello Stato il potere di assumere la rappresentanza e la difesa «di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato», a condizione che sia a ciò autorizzata «da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto», ed ai successivi commi 3 e 4 aggiunge che, una volta intervenuta l’autorizzazione e fatto salvo il conflitto di interessi con amministrazioni statali, la rappresentanza e la difesa sono «assunte dalla Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva …» con la conseguenza che ove, «in casi speciali», l’ente autorizzato al patrocinio non intenda avvalersi dello stesso, sarà necessaria l’adozione di «apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza». 10. La ratio della disciplina va ricercata non solo nella necessità di evitare inutile dispendio di denaro pubblico ma anche nell’obiettivo di tutelare, attraverso la difesa unitaria, l’interesse del singolo ente in modo armonico rispetto alle esigenze pubbliche perseguite dallo Stato e dalla P.A. nel suo complesso (Cass. n. 12642/2021), sicché caratteristica del patrocinio autorizzato è che difetta una piena discrezionalità dell’ente patrocinato nella scelta tra l’Avvocatura dello Stato ed il libero professionista, al quale l’incarico può essere conferito solo in via eccezionale e nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore. 11. Valorizzando detta ratio nonché la natura derogatoria della previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 43, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24876 del 20 ottobre 2017 hanno osservato che l’atto deliberativo si configura come un requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo conferito all’avvocato del libero foro e la sua mancanza determina, nel F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 giudizio di cassazione, la nullità della procura speciale e del ricorso, o del Data pubblicazione 07/06/2022 controricorso, rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto del comportamento acquiescente della controparte ( punto 24 della motivazione). 12. Il richiamato principio è stato ribadito, in motivazione, dalle stesse Sezioni Unite con la più recente sentenza n. 3008 del 19 novembre 2019 che, dopo aver evidenziato le peculiarità della disciplina speciale dettata in relazione alla difesa dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rispetto a quella generale che si trae dall’art. 43 del R.d. ― e che resta in quel caso applicabile nelle materie convenzionalmente riservate all’Avvocatura― ha osservato che per la sottrazione al patrocinio autorizzato «sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare - a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 cod. proc. civ. - l'avvenuta rituale adozione di tale delibera». 13. Si tratta di principi che le sezioni semplici hanno ribadito in successive pronunce (Cass. 5 ottobre 2018 n. 24545; Cass. 13 dicembre 2021 n. 39430) e che questa Corte ha già applicato alle fondazioni liriche affermando che «Le fondazioni liriche, sebbene trasformate in fondazioni di diritto privato, possono continuare, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 345 del 2000, conv. dalla l. n. 6 del 2001, ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, configurandosi così un'ipotesi di "patrocinio autorizzato" per legge, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 della l. n. 103 del 1979, con la conseguenza che ove le fondazioni stesse, sempre a norma del citato art. 43, intendano in casi speciali non avvalersi della predetta Avvocatura, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.» ( Cass. 21 novembre 2018 n. 30118). 14. Alla richiamata pronuncia va data continuità, perché la Fondazione non può fare leva sulla natura privatistica per sottrarsi all’applicabilità della disciplina dettata dall’art. 43 del R.d. n. 1611/1933. La volontà di estendere all’ente, seppure privatizzato, il regime del patrocinio autorizzato, con tutte le F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 Data pubblicazione 07/06/2022 conseguenti implicazioni, è stata chiaramente espressa dal legislatore con il d.l. n. 345/2000, che integra la «disposizione di legge» di cui al comma 1 dell’art. 43, con la conseguenza che alla stessa non dovevano fare seguito ulteriori atti di natura regolamentare o amministrativa. 15. Una volta ritenuta la delibera requisito indispensabile per la validità del mandato difensivo, gravano sulla parte i conseguenti oneri di allegazione e di prova (Cass. S.U. n. 30008/2019), dei quali la Corte è tenuta a verificare il rispetto anche in assenza di tempestiva eccezione della controparte, perché la mancanza delle condizioni richieste dall’art. 43 del R.d. rende il libero professionista privo del necessario ius postulandi. 16. Non sono, quindi, condivisibili le conclusioni alle quali, in fattispecie analoga a quella oggetto di causa, è pervenuta Cass. n. 16 gennaio 2020 n. 823, atteso che il principio secondo cui nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni, seppure rilevabili d’ufficio, che richiedano accertamenti di fatto, non è estensibile alle questioni di carattere processuale inerenti alla corretta instaurazione del giudizio di legittimità ed alla validità degli atti introduttivi dello stesso. 17. Alle questioni meramente processuali ed interne al giudizio di cassazione, quale è quella della validità della procura speciale conferita all’avvocato del libero foro, non si applicano nè l’art. 384, comma 3, cod. proc. civ. né l’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., sia perché le stesse sono normalmente inidonee a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, sia in quanto queste ultime devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui le norme di rito subordinano l'esercizio dei poteri processuali (Cass. n. 4 marzo 2019 n. 6218). 18. E’ stato anche osservato, ed al principio va data continuità, che «il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale Data pubblicazione 07/06/2022 - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi» ( Cass. 21 luglio 2016 n. 15019 e negli stessi termini Cass. 7 marzo 2022 n. 7356). 19. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che all’udienza di discussione le parti sono state sollecitate a prendere posizione sulla questione processuale, rilevata d’ufficio dal Collegio, ed il difensore della Fondazione non ha evidenziato l’intervenuta adozione dell’atto deliberativo richiesto dall’art. 43 R.d. n. 1611/1933, non richiamato nella procura speciale o nel ricorso e non prodotto ex art. 369 cod. proc. civ.. 20. Infine, non può essere invocato l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in tema di prospective overruling, finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli (Cass. S.U. 12 febbraio 2019 n. 4135; Cass. S.U. 11 luglio 2011 n. 15144), atteso che, da un lato, sino all’arresto del 2018 non si rinvengono pronunce che abbiano espressamente escluso la riconducibilità al patrocinio ex art. 43 del R.d. n. 1611/1933 dell’autorizzazione concessa dal d.l. n. 345/2000, dall’altro, quanto ai requisiti necessari per il valido conferimento del mandato difensivo ad avvocato del libero foro, le Sezioni Unite del 2017 si sono poste in linea di continuità con un orientamento risalente nel tempo ed hanno ribadito un principio già affermato da Cass. S.U. n. 4512 del 5 luglio 1983. 21. Sulla scorta delle argomentazioni sopra espresse, in assenza di produzione della delibera richiesta dal richiamato art. 43 del R.d. n. 1611/1933, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 22. Dalla inammissibilità del ricorso principale deriva la inefficacia del ricorso incidentale tardivo a norma dell’articolo 334 cod.proc.civ. 23. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7596/2017 Numero sezionale 791/2022 Numero di raccolta generale 18321/2022 seguono la soccombenza. Data pubblicazione 07/06/2022 24.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla parte ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente in via principale al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella udienza in data 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S P E N A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 a f 8 9 7 6 4 a 1 2 8 2 c 1 d 8 8 5 7 2 f 2 a 0 5 4 c 7 4 5 f F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I
Sentenza Cassazione n. 18321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris