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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 05621/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19947/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliateex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1853/2018 depositata il24/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Benevento l’accertamento della proprietà di uno stabile, ricevuto in eredità, ed occupato da tale [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA].

I convenuti si costituirono, affermando che l’immobile, ottenuto in proprietà dall’Ottavio a seguito di usucapione, era stato poi da quest’ultimo trasferito alla Zitani, in forza di atto di donazione del 1995.

Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 511 il giudice adito respinse la domanda, dichiarando la validità ed efficacia dell’atto di donazione a favore della Zitani.

A seguito di rituale impugnazione della Cangiano, con sentenza n. 1853/2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame.

Il giudice di appello ha ritenuto che la Cangiano non avesse offerto prova certa del suo diritto di proprietà.

Contro la predetta decisione ricorrono per cassazione Piera ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, nella presente sede di legittimità, compare per la prima volta [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato ai precedenti giudizi e che non risulta aver motivato la sua legittimazione.

Le censure sono così riportate nel corpo del ricorso (pag. 10) “ Motivi A)- violazione dell’art. 24 Cost.; - dell’art. 2044 c.c. 82,86,317,417 e 638 in relazione all’art. 360 punto 3) c.p.c.

B) violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 punto 5) c.p.c.

C) Violazione e falsa applicazione delle norme sulla legittimazione in relazione all’art. 360 c.p.c. 5 punto Per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia che si riportano.

E per ogni altro vizio di legittimità rappresentato anche indirettamente e che il supremo Collegio ravisasse nei fatti, deduzioni e controdeduzioni”.

Segue una narrazione spesso confusa dei fatti, senza soluzione di continuità, in cui si affastellano l’asserita situazione dello stabile, il mancato intervento d’ufficio del giudice, l’attenuazione della probatio diabolica, la citazione incidentale di pers one giuridiche (ditta Sapio) o fisiche ([OSCURATO:PERSONA]) non ulteriormente chiarita, senza alcuna differenziazione grafica circa lo sviluppo dei predetti motivi.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizionechiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, deifatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti difatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez.

U, n. 22575 del 10 settembre 2019; Sez. 1, n. 24432 del 3 novembre 2020; Sez.

5. N. 8425 del 30 aprile 2020).

Nella specie, la Corte è posta nell’impossibilità di poter comprendere la vicenda ed i punti essenziali di essa, a causa della mancata esposizione ordinata dei motivi e della mescolanza e promiscuità degli argomenti.

Va dunque applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n.26874 del 23 ottobre 2018; Sez. 5, n. 18021 del 14 settembre 2016).

Va altresì ricordato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Sez. 2, n. 26790 del 23 ottobre 2018; Sez. 6- 3, n. 7009 del 17 marzo 2017).

Alla statuizione di inammissibilità non consegue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19947/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliateex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatee difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1853/2018 depositata il24/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Benevento l’accertamento della proprietà di uno stabile, ricevuto in eredità, ed occupato da tale [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]. I convenuti si costituirono, affermando che l’immobile, ottenuto in proprietà dall’Ottavio a seguito di usucapione, era stato poi da quest’ultimo trasferito alla Zitani, in forza di atto di donazione del 1995. Attesosi all’istruttoria del caso, con sentenza del 3 febbraio 2011 n. 511 il giudice adito respinse la domanda, dichiarando la validità ed efficacia dell’atto di donazione a favore della Zitani. A seguito di rituale impugnazione della Cangiano, con sentenza n. 1853/2018, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il gravame. Il giudice di appello ha ritenuto che la Cangiano non avesse offerto prova certa del suo diritto di proprietà. Contro la predetta decisione ricorrono per cassazione Piera ed [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Va premesso che, nella presente sede di legittimità, compare per la prima volta [OSCURATO:PERSONA], che non aveva partecipato ai precedenti giudizi e che non risulta aver motivato la sua legittimazione. Le censure sono così riportate nel corpo del ricorso (pag. 10) “ Motivi A)- violazione dell’art. 24 Cost.; - dell’art. 2044 c.c. 82,86,317,417 e 638 in relazione all’art. 360 punto 3) c.p.c. B) violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 punto 5) c.p.c. C) Violazione e falsa applicazione delle norme sulla legittimazione in relazione all’art. 360 c.p.c. 5 punto Per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia che si riportano. E per ogni altro vizio di legittimità rappresentato anche indirettamente e che il supremo Collegio ravisasse nei fatti, deduzioni e controdeduzioni”. Segue una narrazione spesso confusa dei fatti, senza soluzione di continuità, in cui si affastellano l’asserita situazione dello stabile, il mancato intervento d’ufficio del giudice, l’attenuazione della probatio diabolica, la citazione incidentale di pers one giuridiche (ditta Sapio) o fisiche ([OSCURATO:PERSONA]) non ulteriormente chiarita, senza alcuna differenziazione grafica circa lo sviluppo dei predetti motivi. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizionechiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, deifatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti difatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, infatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito. Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Sez. U, n. 22575 del 10 settembre 2019; Sez. 1, n. 24432 del 3 novembre 2020; Sez. 5. N. 8425 del 30 aprile 2020). Nella specie, la Corte è posta nell’impossibilità di poter comprendere la vicenda ed i punti essenziali di essa, a causa della mancata esposizione ordinata dei motivi e della mescolanza e promiscuità degli argomenti. Va dunque applicata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è inammissibile lamescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze delricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Sez. 1, n.26874 del 23 ottobre 2018; Sez. 5, n. 18021 del 14 settembre 2016). Va altresì ricordato che, in materia di ricorso per cassazione, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Sez. 2, n. 26790 del 23 ottobre 2018; Sez. 6- 3, n. 7009 del 17 marzo 2017). Alla statuizione di inammissibilità non consegue la condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione,
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