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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13167/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina pronunciata in data 02/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 628, comma terzo, cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente e al trattamento sanzionatorio inflitto, non sono consentiti poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), anche attesa la completa ed articolata motivazione nella ricostruzione della condotta imputata, in considerazione degli accertamenti tecnici espletati, che non sono stati adeguatamente contestati con la necessaria specificità dal ricorrente, ma esclusivamente richiamati, fornendone una interpretazione alternativa non consentita in questa sede, in mancanza di correlazione con la sentenza impugnata; rilevata, inoltre, l'assenza nell'ambito della sentenza impugnata di qualsiasi illogicità o mancanza motivazionale ed ancora violazione di legge in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, proporzionato all'entità del fatto contestato, non essendo stati ravvisati - a fronte di una condotta connotata da rilevante gravità commessa ai danni di due anziani - elementi positivamente apprezzabili ai fini della mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche; il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 20/11/2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina pronunciata in data 02/04/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110, 628, comma terzo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente e al trattamento sanzionatorio inflitto, non sono consentiti poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), anche attesa la completa ed articolata motivazione nella ricostruzione della condotta imputata, in considerazione degli accertamenti tecnici espletati, che non sono stati adeguatamente contestati con la necessaria specificità dal ricorrente, ma esclusivamente richiamati, fornendone una interpretazione alternativa non consentita in questa sede, in mancanza di correlazione con la sentenza impugnata; rilevata, inoltre, l'assenza nell'ambito della sentenza impugnata di qualsiasi illogicità o mancanza motivazionale ed ancora violazione di legge in punto di congruità del trattamento sanzionatorio, proporzionato all'entità del fatto contestato, non essendo stati ravvisati - a fronte di una condotta connotata da rilevante gravità commessa ai danni di due anziani - elementi positivamente apprezzabili ai fini della mancata concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche; il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n'intervenuta prescrizi. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbr
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