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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31167/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Livorno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente si duole che il falso non sia stato ritenuto grossolano, è manifestamente infondato, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che il documento falsificato è stato più volte esibito alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che, essendo latitante, in tal modo è riuscito a sottrarsi alla cattura; - che il secondo motivo è fondato, atteso che risulta essere stato applicato un aumento per la recidiva superiore a quello edittale, con conseguente illegalità della pena, cosicché, non risultando il ricorso manifestamente infondato o inammissibile, deve rilevarsi la estinzione del reato per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Livorno che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale il ricorrente si duole che il falso non sia stato ritenuto grossolano, è manifestamente infondato, atteso che dalla sentenza impugnata risulta che il documento falsificato è stato più volte esibito alla polizia giudiziaria da [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, che, essendo latitante, in tal modo è riuscito a sottrarsi alla cattura; - che il secondo motivo è fondato, atteso che risulta essere stato applicato un aumento per la recidiva superiore a quello edittale, con conseguente illegalità della pena, cosicché, non risultando il ricorso manifestamente infondato o inammissibile, deve rilevarsi la estinzione del reato per prescrizione, non essendo evidente la sussistenza di alcuna delle cause di proscioglimento previste dal comma 2 dell'art. 129 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, rimanendo assorbiti gli altri motivi di impugnazione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 31167/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris