CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2023
Cassazione n. 24775/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19378/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] E.Q. VISCONTI, 20 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di mandataria di Fino 2 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 268/A, -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] quale incorporante la UniCredit [OSCURATO:PERSONA] e per essa la UniCredit [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2366/2020depositata il 15/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2023 dal ConsigliereANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che: 1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. adiva il Tribunale di Roma assumendo di vantare nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Srl un credito per complessivi euro 815.870,38 per saldi debitori di conti correnti intestati a quest’ultima, nonché per rate scadute di mutui chirografari concessi alla medesima e per esborsi in esecuzione di fideiussioni prestate dalla stessa banca nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, faceva presente che le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano state garantite, tra l’altro, dal [OSCURATO:PERSONA], con fideiussioni pari a complessivi euro 250.000 per i mutui chirografari e con fideiussione fino alla concorrenza massima di euro 702.000 per le obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualsiasi natura facenti capo alla società stessa. Tali affidamenti, però, erano stati revocati con raccomandata dell’8 giugno 2009 (quasi un anno dopo l’atto oggetto di revocazione) e, in assenza di spontaneo pagamento delle somme vantate, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto dal tribunale di Roma l’emissione del decreto con il quale era stato ingiunto alla trader, al signor [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro 858.870,38 per sorte capitale, oltre accessori e spese. Detto decreto non veniva opposto da alcuno degli ingiunti e diveniva definitivo. Avendo accertato che [OSCURATO:PERSONA], nell’ottobre del 2008, aveva trasferito, mediante compravendita, ai propri genitori la nuda proprietà dell’appartamento sito in Roma su cui quest’ultimi già vantavano il diritto di usufrutto, la [OSCURATO:SOCIETA] lo conveniva giudizio ai sensi dell’art. 2901 c.c. per sentir dichiarare l’inefficacia relativa del suddetto atto di compravendita. Il Tribunale di Roma con ordinanza n. 1243/2013 accoglieva la domanda, dichiarando l’inefficacia nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dell’atto di compravendita intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi genitori. 2. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2366/2020, depositata il 15 maggio 2020. Per quel che qui ancora rileva, la Corte territoriale, come il giudice di primo grado, ha ritenuto provata sia l’esistenza del credito sia la sua anteriorità rispetto all’asserito atto dispositivo (vendita della nuda proprietà); inammissibili le censure formulate avverso la condotta imprudente dell’istituto bancario, coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo originario del credito e, comunque, non ritenendo credibile che, alla luce delle cariche rivestite (socio di minoranza e amministratore), il signor [OSCURATO:PERSONA] non avesse avuto contezza della situazione debitoria della società garantita; ha poi ritenuto sussistenti sia l’eventus damni, sussistendo quella variazione patrimoniale debitoria che renda quantomeno più difficoltoso il recupero del credito, sia la scientia damni, intesa come consapevolezza del pregiudizio arrecato al creditore, sia in capo al debitore (in ragione delle sue qualifiche e cariche sociali) che in capo al terzo estesa sia a rappresentarel’ipotesi di consilium fraudis stante il conferimento dell’immobile. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], Massimo e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso la DovalueS.p.A. mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano ‘Error in iudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e 2901 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio ed omesso esame di fatti decisivi e non contestati. La sentenza della Corte d’appello sarebbe ingiusta in quanto ha ritenuto sussistente il requisito del consilium fraudis ex articolo 2901 c.c. in capo al debitore ed ai terzi sulla base di mere presunzioni ex art. 2727 c.c., senza che tuttavia le stesse risultassero fondate su fatti storici ed elementi che, secondo logica e ragionevolezza, potevano considerarsi gravi, precisi e concordanti e, dunque, idonei ai fini della inferenza del fatto noto alla conseguenza ignota, così come espressamente previsto dall’art.2729 c.c. La Corte ha ritenuto presuntivamente provato il consilium fraudis in capo al debitore per il solo fatto che il debito era conoscibile, sanzionando il mancato adempimento all’obbligo informativo, con la presunzione di conoscenza del fatto stesso. Il ragionamento giuridico presuntivo, secondo i dettami previsti dall’art. 2729 c.c. può trasformare fatti ignoti in fatti provati solo sulla base di elementi che, sotto l’aspetto logico e sistematico, rivestono carattere di gravità, precisione e concordanza. La mera conoscibilità del fatto, unitamente alla mancata prova della sua conoscenza e dell’effettivo ruolo aziendale rivestito non possono deporre nel senso di far ritenere il ragionamento seguito dalla Corte in linea con i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.. Né, secondo i ricorrenti, la negligenza ola superficialità di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], possono essere sanzionate con la presunzione di conoscenza dell’andamento societario. Anzi al contrario, proprio perché deve ritenersi non contestata la negligenza del fideiussore, socio ed amministratore unico nell’accertarsi dello stato economico aziendale, tale qualifica non può da sola ed in assenza di altre circostanze precise e concordanti costituire unica e mera presunzione semplice della conoscenza di tale stato economico e delpregiudizio che la vendita del diritto reale avrebbe comportato. 4.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono ‘Error in iudicando ed in procedendo per violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 2727 c.c., 2729 c.c. e 2901 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c... La sentenza d’appello avrebbe errato nella parte in cui ha ritenuto che fosse da considerarsi comprovato, sulla base di mere presunzioni semplici, la sussistenza dell’ulteriore requisito richiesto dall’articolo 2901 c.c., ossia la consapevolezza, da parte dei terzi, dell’asserito pregiudizio causato all’istituto di credito con l’atto di compravendita impugnato. Le presunzioni in base alle quali il giudice può ritenere raggiunta la prova di un fatto ignoto e rilevante devono essere gravi precise concordanti, a maggior ragione nel caso che ci occupa, in relazione all’elemento di conoscenza del danno in capo ai terzi acquirenti, per i quali l’elemento conoscitivo è stato fatto semplicemente dipendere da due fattori: il rapporto di parentela e il conferimento dell’immobile in un fondo patrimoniale. Pertanto in relazione alla posizione dei terzi si ritiene che manchi qualsiasi elemento che possa essere posto a base del sillogismo presuntivo di cui all’articolo 2929 c.c.. 4.3.Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali tramite la quale sarebbe stata pienamente provato che [OSCURATO:PERSONA] era amministratore solo formalmente della [OSCURATO:SOCIETA], società gestita di fatto, ed in esclusiva, dal socio [OSCURATO:PERSONA], il quale solo, unitamente a due proprie collaboratrici, aveva accesso alle informazioni bancarie. Tale ammissione avrebbe avuto un ruolo decisivo perché avrebbe comprovato la effettiva ignoranza da parte di Romano dell’andamento economico aziendale della [OSCURATO:SOCIETA] e, di conseguenza, dimostrato l’assenza di conoscenza dell’eventuale pregiudizio arrecato. 5.1. I primi due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati data la loro connessione, sono in parte infondati ed in parte inammissibili. In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Cass.9559/2018) In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice può essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensì soltanto ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo (Cass. 17720/2018). Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha valutato correttamente tutti i requisiti necessari all’esperimento della domanda revocatoria e alla motivazione del suo accoglimento, argomentato in modo compiuto ed esaustivo, nel rispetto dei principi di logicità che ne vincolano l’attività valutativa. Ha ritenuto, in particolare, sussistente l’eventus damni in relazione al cosciente compimento dell’atto dispositivo da parte debitore e del conseguente pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore - pregiudizio che può essere sia attuale e potenziale e sussiste non solo quando l’atto compiuto dal debitore comportiuna diminuzione reale ed effettiva del suo patrimonio ma anche quando si profili il mero pericolo di tale diminuzione o la limitazione della possibilità per il creditore di ottenere coattivamente la soddisfazione delle proprie ragioni. Al contrario, sarebbe stato onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo era tale da soddisfare le ragioni creditorie. 5.2.Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, poiché il ricorrente richiede una rivalutazione delle prove. L'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al giudice di legittimità, a cui non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 6.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib