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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11686/2026

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SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/4/2025, la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 17/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di cui agli artt. 476- 482 cod. pen., 10 -quater, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.2.

Propongono congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

La sentenza avrebbe erroneamente validato la decisione del G.u.p. di integrare la piattaforma probatoria, in sede di giudizio abbreviato, attraverso l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Questa decisione risulterebbe palesemente in contrasto con la norma richiamata, in quanto non sostenuta da alcuna esigenza, come peraltro emergerebbe dalla stessa ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, motivata da un mero e generico riferimento alla necessità di assumere chiarimenti in ordine alla vicenda, senza precisazioni ulteriori.

Nel merito, peraltro, non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna integrazione, in quanto il quadro probatorio sarebbe stato completo e sufficiente ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe travalicato i limiti posti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., determinando l'assunzione di elementi di prova privi di necessità e decisività, con evidente lesione del diritto di difesa e del giusto processo; - inosservanza degli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 178, lett. c), 179 cod. proc. pen.

A seguito della decisione di escutere il consulente del Pubblico Ministero, gli imputati avrebbero chiesto - a controprova - di sentire il proprio tecnico, ricevendo tuttavia un diniego; la Corte di appello, interpellata con il gravame, avrebbe giustificato la decisione sul presupposto che la difesa non avrebbe specificato le circostanze di fatto su cui la nuova indagine istruttoria avrebbe dovuto vertere.

Ebbene, questa affermazione non sarebbe corretta, in quanto - come da verbali richiamati - sarebbero stati adeguatamente indicati gli argomenti a controprova, ossia le circostanze sulle quali era stata disposta l'escussione dell'altro tecnico ed i documenti, prodotti dalla difesa, sui quali quest'ultimo non si era pronunciato.

Il G.i.p., peraltro, avrebbe di fatto sostenuto che, in presenza della richiesta di giudizio abbreviato, la difesa non avrebbe mai il diritto ad una controprova su integrazione istruttoria, con evidente violazione dei precetti codicistici citati (ai quali aggiungere l'art. 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.) e costituzionali richiamati, oltre che dell'art. 6 CEDU, in tema di diritto alla controprova; - inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen.

Ancora con riguardo all'escussione del proprio consulente, la difesa avrebbe formulato istanza di rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi della norma citata, ricevendo però un rifiuto.

Questa decisione sarebbe errata, sia perché l'integrazione probatoria in appello sarebbe di certo consentita anche nel caso di giudizio abbreviato, sia perché, nella vicenda in esame, la testimonianza del tecnico di parte avrebbe assunto un'evidente portata decisiva, risultando dunque assolutamente necessaria, proprio in quanto 2acquisita a controprova rispetto all'integrazione disposta d'ufficio e non quale prova nuova; - inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546 e 605 cod. proc. pen.; nullità della sentenza.

Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso completamente di valutare la consulenza tecnica difensiva e la corposa documentazione allegata, tutta relativa ai passaggi decisivi della vicenda.

Pur a fronte di un'opera tecnica imponente, tale da costituire un perno centrale del giudizio, entrambe le sentenze avrebbero evitato ogni confronto con le considerazioni difensive ed i relativi allegati, così determinando una percezione viziata dei fatti e mortificando l'operato tecnico del professionista; la relativa doglianza, peraltro, sarebbe stata risolta dalla Corte d'appello con affermazioni di puro stile, evidente violazione dei principi del codice di rito e convenzionali, se non con frasi intrinsecamente contraddittorie (con le quali, peraltro, sarebbe stato posto a carico dell'imputato un onere probatorio inaccettabile).

A ciò si aggiunga che l'accertamento compiuto dal consulente della difesa non sarebbe stato smentito dalle conclusioni del tecnico dell'accusa, che avrebbe ammesso di non aver mai esaminato i documenti allegati all'elaborato del primo ed avrebbe effettuato un accesso al cassetto fiscale solo a distanza di anni dai fatti.

L'intera vicenda in questione, peraltro, avrebbe avuto origine con una denuncia-querela sporta nell'immediatezza, con allegazione di tutti i documenti utili alla ricostruzione del rapporto con le società di finanziamento.

L'assenza di un qualunque confronto con la consulenza tecnica della difesa, dunque, renderebbe ulteriormente nulla la sentenza ed apparente la sua motivazione; - mancanza, manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria valutazione delle prove, anche in punto di dolo; travisamento della prova (la consulenza tecnica della difesa).

Con questo ampio motivo, si contesta alla sentenza la mancata valutazione di plurimi elementi evidenziati nella consulenza di parte, con i quali la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun confronto, limitandosi ad aderire alla prospettazione accusatoria.

Tra i numerosi argomenti non esaminati, vi sarebbe il fatto che - come da documenti in atti - le operazioni di compensazione in esame non avrebbero potuto essere effettuate in proprio dagli imputati, dovendosi dunque ammettere l'esistenza di altri soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, incamerato oltre un milione di euro quale corrispettivo, avrebbero evidentemente truffato i due ricorrenti.

In senso contrario all'ipotesi accusatoria, peraltro, militerebbe la circostanza - ignorata in sentenza - secondo cui entrambe le società avrebbero poi provveduto al pagamento diretto degli oneri contributivi quanto al mese di ottobre 2019 ed avrebbero richiesto il rateizzo integrale dei debiti previdenziali per ottenere il DURC; entrambe le società, ancora, avrebbero pagato questi ratei previdenziali per un importo complessivo di oltre un 3milione e mezzo di euro, ai quali sommare quanto già versato alle società di finanziamento, per un totale complessivo, dunque, di 3,1 milioni di euro.

La palese erroneità della ricostruzione offerta dalle sentenze, ancora priva di un qualunque esame della consulenza a difesa, emergerebbe, poi, dal fatto che lo stesso DURC avrebbe una durata di soli 120 giorni, così da rendere del tutto illogica l'idea di un sistema fraudolento instaurato soltanto per sopravvivere qualche mese, per poi subirne le aspre conseguenze.

L'intera operazione, infatti, si sarebbe tradotta in un danno economico enorme, con perdita di tutte le commesse presenti e future, paralizzate dalla negazione del documento; con l'unico logico effetto che, se davvero il fine dei ricorrenti fosse stato quello di ottenere il rilascio del DURC, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbero mandato in rovina la propria florida attività, affidandosi ad aziende terze per operare indebite compensazioni.

Da questi elementi, ampiamente riportati nella consulenza, emergerebbe dunque anche la radicale assenza del dolo del reato, risultando evidentemente illogico immaginare una partecipazione volontaria ad un ampio progetto criminoso, salvo poi "invertire la rotta" ed affannarsi per rimettere in regola la situazione.

Ne conseguirebbe, dunque, che il mancato pagamento dei debiti previdenziali si fonderebbe soltanto su fattori esogeni, aggravati dalle difficoltà derivanti dalla truffa subita.

La sentenza impugnata, pertanto, risulterebbe viziata da un plurimo travisamento della prova, dovuto alla omessa valutazione di tutti gli aspetti specifici emersi dall'istruttoria (riguardanti, tra l'altro, i cassetti fiscali, ai quali il consulente del Pubblico Ministero avrebbe fatto accesso soltanto a distanza di anni, e la cui schermata del 29/11/2019 sarebbe stata impropriamente svalutata in sentenza, senza che ne sia mai stata messa in discussione l'autenticità).

La radicale mancanza di ogni elemento a sostegno del concorso nel reato, in termini materiali e psicologici, evidente dagli atti non valutati dalla Corte, imporrebbe ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza, come da giurisprudenza ampiamente richiamata; - erronea applicazione della legge quanto alla riqualificazione dei reati sub C) e D) nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen., dall'originaria imputazione ex art. 483 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe compiuto tale riqualificazione in forza di una errata ricostruzione dei fatti: gli F24 recanti le compensazioni, invero, sarebbero stati pagati tramite le banche, per poi pervenire direttamente all'Agenzia delle entrate, all'interno dei cassetti fiscali delle società; le quietanze false, invece, sarebbero state inviate soltanto successivamente al diniego del DURC (motivato dalle indebite compensazioni), quando cioè l'INPS avrebbe invitato le società stesse a regolarizzare.

Da questa ricostruzione, dunque, emergerebbe la assoluta mancanza di ogni idoneità ingannevole quanto alle deleghe medesime, risultando chiaro all'Ufficio che le stesse costituivano falsi non4 ú-tLcorrispondenti a quelle ufficiali presenti nei cassetti fiscali.

In ogni caso, peraltro, apparirebbe evidente l'insussistenza del fatto contestato.

Il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, infatti, non potrebbe essere realizzato nel caso di predisposizione di un documento falso ad opera diretta dello stesso privato (come nel caso di specie), e la punibilità sarebbe legata all'ipotesi in cui la delega di pagamento debba perfezionarsi per il tramite dell'attestazione del pubblico ufficiale.

Rispetto alle deleghe inoltrate all'INPS, infatti, non sarebbe presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, in quanto inoltrato già "confezionato".

Quanto, poi, alle deleghe di pagamento "passate" per gli istituti bancari, queste sarebbero reali, recanti le operazioni di compensazione e, rispetto alle medesime, non sarebbe dunque presente alcuna falsa attestazione da parte del privato, poi recepita nella formazione dell'atto del funzionario di banca.

In altri termini, le deleghe che avrebbero potuto integrare le fattispecie di reato - perché presentate al pubblico ufficiale - sarebbero quelle "reali", recanti le compensazioni e presenti nei cassetti fiscali delle società; per contro, quelle "false" sarebbero costituite da documenti già predisposti (tramite l'alterazione del documento ufficiale) ed inviati all'INPS in sede ufficiosa ed interlocutoria, così da non possedere alcuna idoneità ingannatoria nei confronti dei funzionari dello stesso istituto, i quali, infatti, avrebbero immediatamente rilevato la difformità.

Conclusivamente, dunque, difetterebbe la formazione "pubblicistica" dell'atto per il tramite dei funzionari di banca, ed i Giudici del merito avrebbero confuso le deleghe false - formate solo in un secondo momento ad opera delle società di finanziamento - con quelle reali passate presso gli istituti di credito; - sono contestati, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore di entrambi i ricorrenti, e la relativa motivazione della sentenza.

Questi argomenti sono stati ribaditi con memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi debbono essere rigettati.

4. Con riguardo alla prima censura, che contesta "l'abuso del potere officioso" concernente l'integrazione istruttoria nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la stessa emerge infondata.

4.1. Come adeguatamente evidenziato dalla Corte d'appello nell'esame della medesima doglianza, l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero era stata disposta in quanto ritenuta necessaria dal giudicante, sull'evidente presupposto che il compendio probatorio in forza del quale era stata formulata la 5richiesta di giudizio abbreviato non fosse, invero, completo, necessitando non di una prova nuova, ma dell'integrazione di una prova (documentale) già in atti.

La stessa sentenza di appello, al riguardo, ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, così evidenziando che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (per tutte, Sez. 5, n. 18264 del 29/1/2019, S., Rv. 276246).

Un potere integrativo, dunque, attribuito al giudice ed analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv. 274845).

4.2. Lo stesso motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile nella parte in cui sostiene che tale integrazione non avrebbe risposto ad "alcuna reale necessità", traducendosi in un incombente meramente esplorativo, "cioè rivolto alla ricerca di elementi a carico dell'imputato": questa affermazione, infatti, costituisce argomento proprio della sola fase di merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità, oltre a porsi - per come presentata - come una mera congettura, un'illazione non sostenuta da alcun conforto probatorio, infatti neppure citato.

A ciò si aggiunga, peraltro, che se fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui tale attività istruttoria si risolverebbe in una mera "esplorazione e ripetizione delle sole considerazioni tecniche già oggetto del patrimonio probatorio di matrice accusatoria a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]", non si scorgerebbe alcun interesse a sostenere la questione, a fronte di un'integrazione che lo stesso ricorrente affermerebbe inidonea ad aggiungere alcun elemento di novità, dunque anche in senso a sé sfavorevole.

5. Il secondo motivo di ricorso, espressamente legato all'altro e relativo al diritto a prova contraria, risulta inammissibile.

5.1. In primo luogo, il Collegio sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova (Sez. 3, n. 56049 del 20/7/2017, B.; Sez. 5, n. 11954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marino, Rv. 231714), in quanto l'iniziativa officiosa può concretamente incidere, alterandolo in qualche misura, sul compendio sulla base del quale l'imputato medesimo aveva chiesto che il processo venisse definito allo stato degli atti.

65.2. Ciò ribadito, tuttavia, la Corte osserva che qualora questo diritto non sia stato esercitato - nonostante rituale richiesta - per decisione dello stesso giudice, la relativa censura non può limitarsi a dedurre il dato formale, ma deve specificare - in una necessaria prospettiva di interesse all'annullamento della decisione - quale pregiudizio la parte abbia invero subito a causa del mancato esercizio del diritto (alla prova contraria).

In altri termini, la verifica dell'ammissibilità della doglianza - che questa Corte deve operare - passa attraverso l'esame della lesione che si denuncia sofferta, che il ricorso deve individuare in termini sufficientemente specifici e dettagliati, con riguardo al successivo esito del giudizio: quanto alla prova dichiarativa sollecitata (l'escussione del consulente di parte), dunque, il motivo avrebbe dovuto individuarne la decisività, indicando quali elementi il professionista avrebbe potuto fornire, necessari in ottica difensiva, per contrastare quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], peraltro appena ascoltato.

5.3. La doglianza in esame, per contro, non contiene tale necessaria precisazione, limitandosi ad affermare che - riprendendo il verbale del 28/9/2023 - la difesa aveva avanzato "formalmente una richiesta di sentire anche... il nostro consulente, a controprova, sulle stesse circostanze, cioè quindi anche su riepilogare quella che è stata la vicenda, secondo la valutazione tecnica che ha fatto lui e rispetto agli allegati che, diciamo, sono stati esaminati".

Ed ancora: "diciamo sulle stesse circostanze sul quale è stato oggi sentito il dottor Ferrara, anche per sentire, voglio dire, il punto di vista tecnico del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha preso visione anche di tutti questi temi che oggi il dottor Ferrara ha detto di non averne avuto contezza".

5.4. La genericità della censura, che non individua alcuna effettiva lesione al diritto di difesa, nei termini richiamati, ne comporta, dunque, l'inammissibilità.

Ne consegue, peraltro, che appaiono evidentemente infondate le questioni concernenti la presunta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui sostengono di fatto un automatismo tra prova introdotta d'ufficio e controprova rimessa alla parte, così ammettendo un diritto assoluto, nel concreto privo di ogni vaglio giurisdizionale, come tale negato da questa Corte con orientamento del tutto consolidato.

6. Ancora sul medesimo tema - l'escussione del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] -, risulta poi inammissibile anche il connesso terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. 6.1.

La Corte di appello ha negato tale integrazione alla luce del comma 3 della stessa norma, in forza del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria, in presenza, cioè, di un contesto probatorio lacunoso o, comunque, bisognoso di chiarimenti, 7così da superare la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria di primo grado.

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, dunque, non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire.

6.2. Alla luce di queste considerazioni, la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto non appare dunque censurabile, in quanto logicamente sviluppata in piena aderenza al conforme principio giurisprudenziale appena richiamato.

A ciò si aggiunga, poi, che la doglianza proposta dai ricorrenti in questa sede denota evidenti elementi di genericità (come peraltro già sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame), in quanto contesta il mancato "riequilibrio" probatorio da parte della Corte in termini privi di ogni specificità: la decisività "comunque" dell'integrazione - peraltro qui riportata in termini di puro merito, dunque inammissibili - è infatti posta con carattere presuntivo ed assoluto, ossia relativo alla controprova in sé, senza alcuna indicazione circa il contenuto ed il rilievo della deposizione sollecitata, nell'ottica dell'accertamento dei fatti.

7. La motivazione della sentenza, ancora, non merita censura neppure quanto al quarto motivo di ricorso che, coinvolgendo nuovamente la relazione del consulente di parte, contesta l'omessa valutazione del suo contenuto e dei numerosi allegati, che si assumono decisivi per la ricostruzione dell'intera vicenda e che non sarebbero stati esaminati neppure dal consulente del Pubblico Ministero; a riguardo, peraltro, anche la motivazione della sentenza di appello sarebbe viziata, poiché ancorata ad una affermazione di puro stile e priva di fondamento.

7.1. Questa censura non può trovare accoglimento.

7.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla questione, ha infatti sottolineato che la decisione di primo grado dava conto di un effettivo e concreto confronto con tutti gli elementi probatori in atti, così che la versione difensiva e le relative prove a discarico risultavano esaminate ai fini della decisione poi assunta.

Ne consegue, dunque, una motivazione congrua e priva di vizi.

7.3. Il motivo del comune ricorso, peraltro, risulta inammissibile in questa sede, perché richiama - con carattere evidentemente fattuale - alcuni "tasselli determinanti emersi dalla lettura dell'elaborato" del consulente di parte, che non sarebbero stati valutati dall'altro professionista e dei quali entrambe le sentenze non darebbero conto.

La censura, ancora, è posta con carattere generico, così come la dedotta violazione di principi costituzionali e convenzionali a sostegno del diritto di difesa: in alcun punto, infatti, si precisa da quali passi della sentenza di 8condanna emergerebbe la mancata valutazione degli argomenti difensivi, anche a carattere tecnico, e quale decisivo effetto tale eventuale omissione avrebbe prodotto sull'esito del giudizio.

8. Con riguardo, poi, al più che ampio quinto motivo, in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte osserva quanto segue.

8.1. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza di appello dà ampiamente conto della tesi difensiva, sostenuta anche attraverso la consulenza di parte, in forza della quale entrambi i ricorrenti sarebbero stati truffati da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi dai primi querelati, alle cui società di finanziamento (Lu.ce.

Consulting e M.D.

Finance) i primi avrebbero affidato il compito di versare gli oneri contributivi delle società di cui erano legali rappresentanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.), dietro pagamento del relativo importo, maggiorato della commissione del 4%: ebbene, in ottica ricorrente le due società di finanziamento non avrebbero mai versato le somme dovute, appropriandosene, ed avrebbero a tal fine presentato all'Agenzia delle entrate plurimi modelli F24 contenenti compensazioni con crediti inesistenti, facendo peraltro apparire sul cassetto fiscale delle società che i debiti contributivi erano stati invece adempiuti mediante versamenti effettivi.

Questa truffa sarebbe stata scoperta dai ricorrenti soltanto a seguito di un invito a regolarizzazione ricevuto dall'INPS, al quale sarebbero seguiti il pagamento - da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - degli oneri relativi ad ottobre 2019 e la richiesta di rateizzo integrale del restante debito, con pagamento di oltre 1,5 milioni di euro complessivi.

8.2. La sentenza, pertanto, ben evidenzia la piena comprensione della versione difensiva e della documentazione che la sostiene, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti.

8.3. Tanto premesso, la stessa pronuncia di appello ritiene non condivisibile questa tesi, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati - quanto al delitto di indebita compensazione loro in concorso contestato (capi A e B) - con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e sull'esame di questi, sviluppato con argomenti privi di qualunque illogicità manifesta.

Una motivazione, pertanto, non censurabile in questa sede.

8.4. In particolare, la sentenza ha preso le mosse da pacifici dati documentali, così evidenziando che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le società facenti capo ai ricorrenti avevano richiesto all'INPS il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) il giorno seguente, l'Istituto aveva invitato le stesse società a regolarizzare la propria posizione contributiva, per un importo pari a circa 530.000 euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a circa 1.060.000 euro quanto a MOON s.r.I.; c) il 15/10/2019, lo studio professionale di consulenza del lavoro, che operava per conto delle società medesime, aveva trasmesso all'INPS le quietanze F24 relative al periodo gennaio- 9luglio 2019, pacificamente contraffatte, dalle quali risultavano effettivamente pagati i contributi; d) tali quietanze riportavano lo stesso numero di protocollo contenuto nelle deleghe di pagamento F24 presenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate, nelle quali, tuttavia, risultavano compensazioni "orizzontali" - codice tributo 1631 - per importi rilevanti (circa 800 mila euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e 1,7 milioni di euro quanto a MOON s.r.I.).

8.5. Di seguito, la Corte di appello ha richiamato plurimi elementi particolarmente significativi nella contestata ottica fraudolenta, quanto ai rapporti tra i due ricorrenti e le rispettive società, risultati perfettamente sovrapponibili, peraltro riportando dati di cui i ricorsi non trattano affatto.

In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che [OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.: a) erano state costituite lo stesso giorno (30/11/2018) e innanzi allo stesso notaio; b) avevano il medesimo, specifico oggetto sociale (lavorazione e disossatura di carni svolte presso strutture di terzi); c) avevano la medesima sede sociale, a Napoli, poi - con due atti del 22/2/2020 - trasferita nel Comune di Langhirano (Pr), sempre al medesimo indirizzo.

Ancora, era stato accertato che i relativi legali rappresentanti, ossia i due ricorrenti, risultavano risiedere nella medesima strada, a Napoli; che gli stessi avevano costituito anche due cooperative, con medesima denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di MOON s.r.I., poi poste in liquidazione in pari data; che, infine, le due società presentavano una ingente esposizione debitoria previdenziale.

9. Ancora riportando oggettivi elementi istruttori, la Corte di merito ha poi evidenziato che le compensazioni presso l'Agenzia delle entrate erano state compiute - da entrambe le società - versando soltanto 0,01 euro, così consentendo alle stesse di non pagare quanto dovuto, a tal fine utilizzando proprio quegli stessi modelli F24 che sarebbero stati successivamente contraffatti, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'INPS.

10. Di seguito, ed ancora con una motivazione pienamente logica e coerente, oltre che comprensiva di tutte le prospettazioni offerte nel giudizio, la sentenza ha affrontato il tema del profilo soggettivo del reato, contestando la tesi difensiva secondo la quale i ricorrenti sarebbero stati vittime di una truffa da parte dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - come già richiamato - avrebbero proposto loro di far fronte ai pagamenti contributivi attraverso contratti di finanziamento stipulati con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

10.1. In termini contrari a questa ricostruzione della vicenda, e dunque a sostegno della sua implausibilità, la Corte d'appello ha infatti ampiamente sottolineato che: a) le scritture private che le società facenti capo ai ricorrenti avevano stipulato con le citate finanziarie avrebbero avuto ad oggetto il solo mese di aprile 2019, mentre il rapporto si era sviluppato per diversi mesi dello stesso anno; b) l'affermazione difensiva secondo cui i cassetti fiscali delle due società, 10compulsati dai ricorrenti, avrebbero attestato versamenti reali a pagamento dei debiti contributivi, dunque senza alcuna compensazione, risultava smentita da quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva effettuato una specifica verifica con riferimento ai periodi di interesse (senza alcun rilievo, dunque, per l'epoca in cui tale verifica era stata compiuta), così riscontrando le compensazioni effettuate.

Al riguardo, peraltro, doveva ritenersi inverosimile, e comunque indimostrata, la tesi difensiva secondo cui i ricorrenti avrebbero subito anche una sorta di "manipolazione informatica", per la quale i cassetti fiscali avrebbero fatto loro apparire pagamenti effettuati, non compensazioni; c) i ricorrenti non avevano prodotto alcuna fattura attestante i puri ingenti esborsi di denaro che sostenevano di aver effettuato in favore delle due finanziarie; d) al di là dei nomi e cognomi degli stessi consulenti, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento sufficiente alla identificazione di questi, né alcuna informazione, sia pure sommaria, quanto alle due società di finanziamento (che, peraltro, la difesa assumeva essere di primaria importanza sul territorio nazionale), né, infine, alcuna ulteriore documentazione, nonostante la sicura rilevanza dei rapporti economici che si sosteneva avvenuti.

A tale ultimo riguardo, peraltro, la difesa aveva richiamato le movimentazioni bancarie, ma la sentenza ha sottolineato che gli importi apparentemente bonificati dalle due società nei confronti delle finanziarie non corrispondevano comunque a quello complessivo dei rispettivi debiti erariali, maggiorati della commissione del 4%.

10.2. Alla luce di tutti questi elementi, evidentemente comprensivi anche degli argomenti sostenuti dalla difesa con l'atto di appello (e, con particolare ampiezza, ribaditi in questo quinto motivo di ricorso, così come nel precedente, v. pag. 17), la Corte di appello ha dunque concluso per la responsabilità di entrambi gli imputati quanto al delitto di indebita compensazione, peraltro evidenziando che i comportamenti successivi alla richiesta di regolarizzazione da parte dell'INPS (versamento quanto al mese di ottobre 2019, richiesta di rateizzazione e parziale versamento del pregresso), ancora diffusamente ripresi nel ricorso a sostegno della mancanza (quantomeno) dell'elemento soggettivo del reato, ben potevano essere spiegati dalla necessità che i ricorrenti avevano di ottenere il rilascio del DURC, condizione necessaria per consentire la prosecuzione delle loro attività.

10.3. Ne emerge, pertanto, una motivazione del tutto affidabile, sostenuta da argomentazioni evidentemente solide e strettamente ancorate al dato probatorio, in assenza di qualunque illogicità manifesta.

Ancora, una motivazione che ha esaminato in modo diffuso gli argomenti difensivi, ripetutamente ripresi anche in questo motivo di ricorso, superandoli con un più che adeguato esame di tutte le emergenze istruttorie. 1111.

Il sesto motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità con riguardo ai capi C) e D), oggetto di riqualificazione dalla fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. a quella di cui agli artt. 476-482 cod. pen. - risulta ancora infondato.

11.1. I ricorrenti ribadiscono i medesimi argomenti già sollevati nel giudizio di appello, evidenziando che la contestata falsificazione sarebbe avvenuta soltanto quando le indebite compensazioni erano state già scoperte, in quella fase interlocutoria nella quale l'INPS aveva chiesto alle due società di regolarizzare la propria posizione contributiva.

A giudizio della difesa, quindi, i modelli F24 inviati a quel momento non avrebbero avuto alcuna capacità ingannatoria nei confronti dell'Istituto, tanto che le difformità contenute sarebbero state immediatamente riscontrate; analogamente, non sarebbero stati formati per il tramite di funzionari degli istituti di credito, ma direttamente dagli imputati, difettando, pertanto, di quel requisito pubblicistico necessario per configurare il reato.

11.2. Tanto richiamato, il Collegio osserva che la riqualificazione operata dalla sentenza di appello non merita censura.

11.3. In primo luogo, costituisce argomento non contestato, anche per i ricorrenti, che i modelli F 24 - di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso - costituiscono atti pubblici (per tutte, Sez. 5, n. 18803 del 15/2/2018, Pg/Grasso, Rv. 272860).

11.3.1. Il modello in esame, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge infatti, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.

Difatti, l'art. 19, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (richiamato dalla Corte di appello ed oggi abrogato dal d.

Igs. 24 marzo 2025, n. 33), che disciplina le modalità di versamento delle imposte mediante delega, regolando i rapporti fra gli istituti di credito delegati e l'Amministrazione finanziaria (come ricorda la pronuncia delle Sezioni unite civili, n. 9567 del 05/05/2014, Agenzia Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 630875), così recita(va), ai primi tre commi:

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante.

L'attestazione deve recare altresì 12l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo

17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo."

11.4. In forza di quanto precede, dunque, la falsa attestazione fatta a chi partecipa alla redazione del modello F24 - ad esempio, il dipendente della banca delegato all'incasso della somma versata a titolo di imposta o di contributi - configura proprio il delitto in origine contestato, punito dall'art. 483 cod. pen., ossia la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 11.4.1.

Diversamente, nel caso in cui la falsificazione avvenga in un momento successivo alla formazione dell'atto, ad opera del solo privato e senza alcun intervento del soggetto già chiamato a dare veste pubblica all'atto medesimo, come nella vicenda in esame, la condotta integra la falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476-482 cod. pen., come correttamente affermato dalla Corte di appello.

Se è vero, infatti, come sostenuto nei ricorsi, che in questa ipotesi "non è presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, che viene inoltrato già confezionato agli Uffici preposti", dovendosi pertanto escludere la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., è altresì innegabile che il medesimo atto risulta contraffatto in termini materiali, con una condotta di alterazione, senza che, tuttavia, la sua originaria natura pubblica venga intaccata.

11.4.2. Ne consegue, allora, che non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il mancato "intervento", in questa fase di alterazione, del soggetto abilitato a dare veste pubblica all'atto impedirebbe in radice la medesima qualificazione pubblica dello stesso, una volta alterato: il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 476-482 cod. pen., infatti, richiede o la formazione tout court di un atto pubblico inesistente, o la contraffazione di un atto pubblico regolarmente formato, proprio come nel caso di specie.

Non rileva, pertanto, il "secondo momento" in cui il falso è stato commesso rispetto alla formazione dell'atto, né tantomeno la fase "interlocutoria" nella quale sarebbe maturato, quanto la circostanza che la condotta ha avuto ad oggetto un atto "nativo" pubblico (I'F24 che conteneva le compensazioni di crediti pacificamente inesistenti).

La Corte di appello, pertanto, non ha commesso l'errore contestato dai ricorrenti, ossia aver confuso i modelli F24 "veri" con quelli "falsi" (tali dovendosi qualificare - in ottica difensiva - soltanto quelli presentati in banca per il pagamento, nei fatti tradottisi in una pressoché integrale compensazione): la sentenza impugnata, infatti, ha sottolineato che i modelli F24 erano stati originariamente formati in modo corretto, quali atti pubblici, per quanto ideologicamente falsi (perché contenevano 13compensazioni con crediti inesistenti), per essere poi materialmente contraffatti con l'indicazione di effettivi pagamenti mai avvenuti.

11.5. Anche l'affermazione di responsabilità quanto ai capi C) e D), pertanto, non merita alcuna censura.

12. Con riguardo, infine, al settimo motivo del comune ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione del comportamento successivo dei ricorrenti, la questione risulta ancora priva di fondamento.

12.1. Rispondendo alla medesima censura contenuta nel gravame, infatti, la Corte di appello - con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta - ha richiamato la particolare gravità dei reati desunta dalle modalità certamente insidiose degli stessi, insieme all'entità dei crediti indebitamente compensati ed alla notevole intensità del dolo così mostrata, con evidenze criminose non di minimo spessore.

Ancora, la sentenza ha valorizzato - a carico di entrambi gli imputati - un recente precedente specifico quanto al delitto di cui all'art. 10- quater, d.

Igs. n. 74 del 2000, "che ne certifica la pericolosità sociale", così ulteriormente giustificando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

13. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. 1 1 6 8 6 - REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. (‘" [OSCURATO:PERSONA] UP - 10/2/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34856/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1°/4/2025, la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 17/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di cui agli artt. 476- 482 cod. pen., 10 -quater, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.2.

Propongono congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

La sentenza avrebbe erroneamente validato la decisione del G.u.p. di integrare la piattaforma probatoria, in sede di giudizio abbreviato, attraverso l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero.

Questa decisione risulterebbe palesemente in contrasto con la norma richiamata, in quanto non sostenuta da alcuna esigenza, come peraltro emergerebbe dalla stessa ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, motivata da un mero e generico riferimento alla necessità di assumere chiarimenti in ordine alla vicenda, senza precisazioni ulteriori.

Nel merito, peraltro, non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna integrazione, in quanto il quadro probatorio sarebbe stato completo e sufficiente ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe travalicato i limiti posti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., determinando l'assunzione di elementi di prova privi di necessità e decisività, con evidente lesione del diritto di difesa e del giusto processo; - inosservanza degli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 178, lett. c), 179 cod. proc. pen.

A seguito della decisione di escutere il consulente del Pubblico Ministero, gli imputati avrebbero chiesto - a controprova - di sentire il proprio tecnico, ricevendo tuttavia un diniego; la Corte di appello, interpellata con il gravame, avrebbe giustificato la decisione sul presupposto che la difesa non avrebbe specificato le circostanze di fatto su cui la nuova indagine istruttoria avrebbe dovuto vertere.

Ebbene, questa affermazione non sarebbe corretta, in quanto - come da verbali richiamati - sarebbero stati adeguatamente indicati gli argomenti a controprova, ossia le circostanze sulle quali era stata disposta l'escussione dell'altro tecnico ed i documenti, prodotti dalla difesa, sui quali quest'ultimo non si era pronunciato.

Il G.i.p., peraltro, avrebbe di fatto sostenuto che, in presenza della richiesta di giudizio abbreviato, la difesa non avrebbe mai il diritto ad una controprova su integrazione istruttoria, con evidente violazione dei precetti codicistici citati (ai quali aggiungere l'art. 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.) e costituzionali richiamati, oltre che dell'art. 6 CEDU, in tema di diritto alla controprova; - inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen.

Ancora con riguardo all'escussione del proprio consulente, la difesa avrebbe formulato istanza di rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi della norma citata, ricevendo però un rifiuto.

Questa decisione sarebbe errata, sia perché l'integrazione probatoria in appello sarebbe di certo consentita anche nel caso di giudizio abbreviato, sia perché, nella vicenda in esame, la testimonianza del tecnico di parte avrebbe assunto un'evidente portata decisiva, risultando dunque assolutamente necessaria, proprio in quanto 2acquisita a controprova rispetto all'integrazione disposta d'ufficio e non quale prova nuova; - inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546 e 605 cod. proc. pen.; nullità della sentenza.

Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso completamente di valutare la consulenza tecnica difensiva e la corposa documentazione allegata, tutta relativa ai passaggi decisivi della vicenda.

Pur a fronte di un'opera tecnica imponente, tale da costituire un perno centrale del giudizio, entrambe le sentenze avrebbero evitato ogni confronto con le considerazioni difensive ed i relativi allegati, così determinando una percezione viziata dei fatti e mortificando l'operato tecnico del professionista; la relativa doglianza, peraltro, sarebbe stata risolta dalla Corte d'appello con affermazioni di puro stile, evidente violazione dei principi del codice di rito e convenzionali, se non con frasi intrinsecamente contraddittorie (con le quali, peraltro, sarebbe stato posto a carico dell'imputato un onere probatorio inaccettabile).

A ciò si aggiunga che l'accertamento compiuto dal consulente della difesa non sarebbe stato smentito dalle conclusioni del tecnico dell'accusa, che avrebbe ammesso di non aver mai esaminato i documenti allegati all'elaborato del primo ed avrebbe effettuato un accesso al cassetto fiscale solo a distanza di anni dai fatti.

L'intera vicenda in questione, peraltro, avrebbe avuto origine con una denuncia-querela sporta nell'immediatezza, con allegazione di tutti i documenti utili alla ricostruzione del rapporto con le società di finanziamento.

L'assenza di un qualunque confronto con la consulenza tecnica della difesa, dunque, renderebbe ulteriormente nulla la sentenza ed apparente la sua motivazione; - mancanza, manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria valutazione delle prove, anche in punto di dolo; travisamento della prova (la consulenza tecnica della difesa).

Con questo ampio motivo, si contesta alla sentenza la mancata valutazione di plurimi elementi evidenziati nella consulenza di parte, con i quali la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun confronto, limitandosi ad aderire alla prospettazione accusatoria.

Tra i numerosi argomenti non esaminati, vi sarebbe il fatto che - come da documenti in atti - le operazioni di compensazione in esame non avrebbero potuto essere effettuate in proprio dagli imputati, dovendosi dunque ammettere l'esistenza di altri soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, incamerato oltre un milione di euro quale corrispettivo, avrebbero evidentemente truffato i due ricorrenti.

In senso contrario all'ipotesi accusatoria, peraltro, militerebbe la circostanza - ignorata in sentenza - secondo cui entrambe le società avrebbero poi provveduto al pagamento diretto degli oneri contributivi quanto al mese di ottobre 2019 ed avrebbero richiesto il rateizzo integrale dei debiti previdenziali per ottenere il DURC; entrambe le società, ancora, avrebbero pagato questi ratei previdenziali per un importo complessivo di oltre un 3milione e mezzo di euro, ai quali sommare quanto già versato alle società di finanziamento, per un totale complessivo, dunque, di 3,1 milioni di euro.

La palese erroneità della ricostruzione offerta dalle sentenze, ancora priva di un qualunque esame della consulenza a difesa, emergerebbe, poi, dal fatto che lo stesso DURC avrebbe una durata di soli 120 giorni, così da rendere del tutto illogica l'idea di un sistema fraudolento instaurato soltanto per sopravvivere qualche mese, per poi subirne le aspre conseguenze.

L'intera operazione, infatti, si sarebbe tradotta in un danno economico enorme, con perdita di tutte le commesse presenti e future, paralizzate dalla negazione del documento; con l'unico logico effetto che, se davvero il fine dei ricorrenti fosse stato quello di ottenere il rilascio del DURC, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbero mandato in rovina la propria florida attività, affidandosi ad aziende terze per operare indebite compensazioni.

Da questi elementi, ampiamente riportati nella consulenza, emergerebbe dunque anche la radicale assenza del dolo del reato, risultando evidentemente illogico immaginare una partecipazione volontaria ad un ampio progetto criminoso, salvo poi "invertire la rotta" ed affannarsi per rimettere in regola la situazione.

Ne conseguirebbe, dunque, che il mancato pagamento dei debiti previdenziali si fonderebbe soltanto su fattori esogeni, aggravati dalle difficoltà derivanti dalla truffa subita.

La sentenza impugnata, pertanto, risulterebbe viziata da un plurimo travisamento della prova, dovuto alla omessa valutazione di tutti gli aspetti specifici emersi dall'istruttoria (riguardanti, tra l'altro, i cassetti fiscali, ai quali il consulente del Pubblico Ministero avrebbe fatto accesso soltanto a distanza di anni, e la cui schermata del 29/11/2019 sarebbe stata impropriamente svalutata in sentenza, senza che ne sia mai stata messa in discussione l'autenticità).

La radicale mancanza di ogni elemento a sostegno del concorso nel reato, in termini materiali e psicologici, evidente dagli atti non valutati dalla Corte, imporrebbe ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza, come da giurisprudenza ampiamente richiamata; - erronea applicazione della legge quanto alla riqualificazione dei reati sub C) e D) nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen., dall'originaria imputazione ex art. 483 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe compiuto tale riqualificazione in forza di una errata ricostruzione dei fatti: gli F24 recanti le compensazioni, invero, sarebbero stati pagati tramite le banche, per poi pervenire direttamente all'Agenzia delle entrate, all'interno dei cassetti fiscali delle società; le quietanze false, invece, sarebbero state inviate soltanto successivamente al diniego del DURC (motivato dalle indebite compensazioni), quando cioè l'INPS avrebbe invitato le società stesse a regolarizzare.

Da questa ricostruzione, dunque, emergerebbe la assoluta mancanza di ogni idoneità ingannevole quanto alle deleghe medesime, risultando chiaro all'Ufficio che le stesse costituivano falsi non4 ú-tLcorrispondenti a quelle ufficiali presenti nei cassetti fiscali.

In ogni caso, peraltro, apparirebbe evidente l'insussistenza del fatto contestato.

Il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, infatti, non potrebbe essere realizzato nel caso di predisposizione di un documento falso ad opera diretta dello stesso privato (come nel caso di specie), e la punibilità sarebbe legata all'ipotesi in cui la delega di pagamento debba perfezionarsi per il tramite dell'attestazione del pubblico ufficiale.

Rispetto alle deleghe inoltrate all'INPS, infatti, non sarebbe presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, in quanto inoltrato già "confezionato".

Quanto, poi, alle deleghe di pagamento "passate" per gli istituti bancari, queste sarebbero reali, recanti le operazioni di compensazione e, rispetto alle medesime, non sarebbe dunque presente alcuna falsa attestazione da parte del privato, poi recepita nella formazione dell'atto del funzionario di banca.

In altri termini, le deleghe che avrebbero potuto integrare le fattispecie di reato - perché presentate al pubblico ufficiale - sarebbero quelle "reali", recanti le compensazioni e presenti nei cassetti fiscali delle società; per contro, quelle "false" sarebbero costituite da documenti già predisposti (tramite l'alterazione del documento ufficiale) ed inviati all'INPS in sede ufficiosa ed interlocutoria, così da non possedere alcuna idoneità ingannatoria nei confronti dei funzionari dello stesso istituto, i quali, infatti, avrebbero immediatamente rilevato la difformità.

Conclusivamente, dunque, difetterebbe la formazione "pubblicistica" dell'atto per il tramite dei funzionari di banca, ed i Giudici del merito avrebbero confuso le deleghe false - formate solo in un secondo momento ad opera delle società di finanziamento - con quelle reali passate presso gli istituti di credito; - sono contestati, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore di entrambi i ricorrenti, e la relativa motivazione della sentenza.

Questi argomenti sono stati ribaditi con memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi debbono essere rigettati.

4. Con riguardo alla prima censura, che contesta "l'abuso del potere officioso" concernente l'integrazione istruttoria nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la stessa emerge infondata.

4.1. Come adeguatamente evidenziato dalla Corte d'appello nell'esame della medesima doglianza, l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero era stata disposta in quanto ritenuta necessaria dal giudicante, sull'evidente presupposto che il compendio probatorio in forza del quale era stata formulata la 5richiesta di giudizio abbreviato non fosse, invero, completo, necessitando non di una prova nuova, ma dell'integrazione di una prova (documentale) già in atti.

La stessa sentenza di appello, al riguardo, ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, così evidenziando che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio" non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del "thema probandum", ossia dei fatti oggetto di imputazione (per tutte, Sez. 5, n. 18264 del 29/1/2019, S., Rv. 276246).

Un potere integrativo, dunque, attribuito al giudice ed analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv. 274845).

4.2. Lo stesso motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile nella parte in cui sostiene che tale integrazione non avrebbe risposto ad "alcuna reale necessità", traducendosi in un incombente meramente esplorativo, "cioè rivolto alla ricerca di elementi a carico dell'imputato": questa affermazione, infatti, costituisce argomento proprio della sola fase di merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità, oltre a porsi - per come presentata - come una mera congettura, un'illazione non sostenuta da alcun conforto probatorio, infatti neppure citato.

A ciò si aggiunga, peraltro, che se fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui tale attività istruttoria si risolverebbe in una mera "esplorazione e ripetizione delle sole considerazioni tecniche già oggetto del patrimonio probatorio di matrice accusatoria a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]", non si scorgerebbe alcun interesse a sostenere la questione, a fronte di un'integrazione che lo stesso ricorrente affermerebbe inidonea ad aggiungere alcun elemento di novità, dunque anche in senso a sé sfavorevole.

5. Il secondo motivo di ricorso, espressamente legato all'altro e relativo al diritto a prova contraria, risulta inammissibile.

5.1. In primo luogo, il Collegio sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova (Sez. 3, n. 56049 del 20/7/2017, B.; Sez. 5, n. 11954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marino, Rv. 231714), in quanto l'iniziativa officiosa può concretamente incidere, alterandolo in qualche misura, sul compendio sulla base del quale l'imputato medesimo aveva chiesto che il processo venisse definito allo stato degli atti.

65.2. Ciò ribadito, tuttavia, la Corte osserva che qualora questo diritto non sia stato esercitato - nonostante rituale richiesta - per decisione dello stesso giudice, la relativa censura non può limitarsi a dedurre il dato formale, ma deve specificare - in una necessaria prospettiva di interesse all'annullamento della decisione - quale pregiudizio la parte abbia invero subito a causa del mancato esercizio del diritto (alla prova contraria).

In altri termini, la verifica dell'ammissibilità della doglianza - che questa Corte deve operare - passa attraverso l'esame della lesione che si denuncia sofferta, che il ricorso deve individuare in termini sufficientemente specifici e dettagliati, con riguardo al successivo esito del giudizio: quanto alla prova dichiarativa sollecitata (l'escussione del consulente di parte), dunque, il motivo avrebbe dovuto individuarne la decisività, indicando quali elementi il professionista avrebbe potuto fornire, necessari in ottica difensiva, per contrastare quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], peraltro appena ascoltato.

5.3. La doglianza in esame, per contro, non contiene tale necessaria precisazione, limitandosi ad affermare che - riprendendo il verbale del 28/9/2023 - la difesa aveva avanzato "formalmente una richiesta di sentire anche... il nostro consulente, a controprova, sulle stesse circostanze, cioè quindi anche su riepilogare quella che è stata la vicenda, secondo la valutazione tecnica che ha fatto lui e rispetto agli allegati che, diciamo, sono stati esaminati".

Ed ancora: "diciamo sulle stesse circostanze sul quale è stato oggi sentito il dottor Ferrara, anche per sentire, voglio dire, il punto di vista tecnico del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha preso visione anche di tutti questi temi che oggi il dottor Ferrara ha detto di non averne avuto contezza".

5.4. La genericità della censura, che non individua alcuna effettiva lesione al diritto di difesa, nei termini richiamati, ne comporta, dunque, l'inammissibilità.

Ne consegue, peraltro, che appaiono evidentemente infondate le questioni concernenti la presunta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui sostengono di fatto un automatismo tra prova introdotta d'ufficio e controprova rimessa alla parte, così ammettendo un diritto assoluto, nel concreto privo di ogni vaglio giurisdizionale, come tale negato da questa Corte con orientamento del tutto consolidato.

6. Ancora sul medesimo tema - l'escussione del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] -, risulta poi inammissibile anche il connesso terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. 6.1.

La Corte di appello ha negato tale integrazione alla luce del comma 3 della stessa norma, in forza del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria, in presenza, cioè, di un contesto probatorio lacunoso o, comunque, bisognoso di chiarimenti, 7così da superare la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria di primo grado.

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, dunque, non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire.

6.2. Alla luce di queste considerazioni, la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto non appare dunque censurabile, in quanto logicamente sviluppata in piena aderenza al conforme principio giurisprudenziale appena richiamato.

A ciò si aggiunga, poi, che la doglianza proposta dai ricorrenti in questa sede denota evidenti elementi di genericità (come peraltro già sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame), in quanto contesta il mancato "riequilibrio" probatorio da parte della Corte in termini privi di ogni specificità: la decisività "comunque" dell'integrazione - peraltro qui riportata in termini di puro merito, dunque inammissibili - è infatti posta con carattere presuntivo ed assoluto, ossia relativo alla controprova in sé, senza alcuna indicazione circa il contenuto ed il rilievo della deposizione sollecitata, nell'ottica dell'accertamento dei fatti.

7. La motivazione della sentenza, ancora, non merita censura neppure quanto al quarto motivo di ricorso che, coinvolgendo nuovamente la relazione del consulente di parte, contesta l'omessa valutazione del suo contenuto e dei numerosi allegati, che si assumono decisivi per la ricostruzione dell'intera vicenda e che non sarebbero stati esaminati neppure dal consulente del Pubblico Ministero; a riguardo, peraltro, anche la motivazione della sentenza di appello sarebbe viziata, poiché ancorata ad una affermazione di puro stile e priva di fondamento.

7.1. Questa censura non può trovare accoglimento.

7.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla questione, ha infatti sottolineato che la decisione di primo grado dava conto di un effettivo e concreto confronto con tutti gli elementi probatori in atti, così che la versione difensiva e le relative prove a discarico risultavano esaminate ai fini della decisione poi assunta.

Ne consegue, dunque, una motivazione congrua e priva di vizi.

7.3. Il motivo del comune ricorso, peraltro, risulta inammissibile in questa sede, perché richiama - con carattere evidentemente fattuale - alcuni "tasselli determinanti emersi dalla lettura dell'elaborato" del consulente di parte, che non sarebbero stati valutati dall'altro professionista e dei quali entrambe le sentenze non darebbero conto.

La censura, ancora, è posta con carattere generico, così come la dedotta violazione di principi costituzionali e convenzionali a sostegno del diritto di difesa: in alcun punto, infatti, si precisa da quali passi della sentenza di 8condanna emergerebbe la mancata valutazione degli argomenti difensivi, anche a carattere tecnico, e quale decisivo effetto tale eventuale omissione avrebbe prodotto sull'esito del giudizio.

8. Con riguardo, poi, al più che ampio quinto motivo, in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte osserva quanto segue.

8.1. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza di appello dà ampiamente conto della tesi difensiva, sostenuta anche attraverso la consulenza di parte, in forza della quale entrambi i ricorrenti sarebbero stati truffati da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi dai primi querelati, alle cui società di finanziamento (Lu.ce.

Consulting e M.D.

Finance) i primi avrebbero affidato il compito di versare gli oneri contributivi delle società di cui erano legali rappresentanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.), dietro pagamento del relativo importo, maggiorato della commissione del 4%: ebbene, in ottica ricorrente le due società di finanziamento non avrebbero mai versato le somme dovute, appropriandosene, ed avrebbero a tal fine presentato all'Agenzia delle entrate plurimi modelli F24 contenenti compensazioni con crediti inesistenti, facendo peraltro apparire sul cassetto fiscale delle società che i debiti contributivi erano stati invece adempiuti mediante versamenti effettivi.

Questa truffa sarebbe stata scoperta dai ricorrenti soltanto a seguito di un invito a regolarizzazione ricevuto dall'INPS, al quale sarebbero seguiti il pagamento - da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - degli oneri relativi ad ottobre 2019 e la richiesta di rateizzo integrale del restante debito, con pagamento di oltre 1,5 milioni di euro complessivi.

8.2. La sentenza, pertanto, ben evidenzia la piena comprensione della versione difensiva e della documentazione che la sostiene, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti.

8.3. Tanto premesso, la stessa pronuncia di appello ritiene non condivisibile questa tesi, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati - quanto al delitto di indebita compensazione loro in concorso contestato (capi A e B) - con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e sull'esame di questi, sviluppato con argomenti privi di qualunque illogicità manifesta.

Una motivazione, pertanto, non censurabile in questa sede.

8.4. In particolare, la sentenza ha preso le mosse da pacifici dati documentali, così evidenziando che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le società facenti capo ai ricorrenti avevano richiesto all'INPS il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) il giorno seguente, l'Istituto aveva invitato le stesse società a regolarizzare la propria posizione contributiva, per un importo pari a circa 530.000 euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a circa 1.060.000 euro quanto a MOON s.r.I.; c) il 15/10/2019, lo studio professionale di consulenza del lavoro, che operava per conto delle società medesime, aveva trasmesso all'INPS le quietanze F24 relative al periodo gennaio- 9luglio 2019, pacificamente contraffatte, dalle quali risultavano effettivamente pagati i contributi; d) tali quietanze riportavano lo stesso numero di protocollo contenuto nelle deleghe di pagamento F24 presenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate, nelle quali, tuttavia, risultavano compensazioni "orizzontali" - codice tributo 1631 - per importi rilevanti (circa 800 mila euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e 1,7 milioni di euro quanto a MOON s.r.I.).

8.5. Di seguito, la Corte di appello ha richiamato plurimi elementi particolarmente significativi nella contestata ottica fraudolenta, quanto ai rapporti tra i due ricorrenti e le rispettive società, risultati perfettamente sovrapponibili, peraltro riportando dati di cui i ricorsi non trattano affatto.

In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che [OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.: a) erano state costituite lo stesso giorno (30/11/2018) e innanzi allo stesso notaio; b) avevano il medesimo, specifico oggetto sociale (lavorazione e disossatura di carni svolte presso strutture di terzi); c) avevano la medesima sede sociale, a Napoli, poi - con due atti del 22/2/2020 - trasferita nel Comune di Langhirano (Pr), sempre al medesimo indirizzo.

Ancora, era stato accertato che i relativi legali rappresentanti, ossia i due ricorrenti, risultavano risiedere nella medesima strada, a Napoli; che gli stessi avevano costituito anche due cooperative, con medesima denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di MOON s.r.I., poi poste in liquidazione in pari data; che, infine, le due società presentavano una ingente esposizione debitoria previdenziale.

9. Ancora riportando oggettivi elementi istruttori, la Corte di merito ha poi evidenziato che le compensazioni presso l'Agenzia delle entrate erano state compiute - da entrambe le società - versando soltanto 0,01 euro, così consentendo alle stesse di non pagare quanto dovuto, a tal fine utilizzando proprio quegli stessi modelli F24 che sarebbero stati successivamente contraffatti, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'INPS.

10. Di seguito, ed ancora con una motivazione pienamente logica e coerente, oltre che comprensiva di tutte le prospettazioni offerte nel giudizio, la sentenza ha affrontato il tema del profilo soggettivo del reato, contestando la tesi difensiva secondo la quale i ricorrenti sarebbero stati vittime di una truffa da parte dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - come già richiamato - avrebbero proposto loro di far fronte ai pagamenti contributivi attraverso contratti di finanziamento stipulati con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

10.1. In termini contrari a questa ricostruzione della vicenda, e dunque a sostegno della sua implausibilità, la Corte d'appello ha infatti ampiamente sottolineato che: a) le scritture private che le società facenti capo ai ricorrenti avevano stipulato con le citate finanziarie avrebbero avuto ad oggetto il solo mese di aprile 2019, mentre il rapporto si era sviluppato per diversi mesi dello stesso anno; b) l'affermazione difensiva secondo cui i cassetti fiscali delle due società, 10compulsati dai ricorrenti, avrebbero attestato versamenti reali a pagamento dei debiti contributivi, dunque senza alcuna compensazione, risultava smentita da quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva effettuato una specifica verifica con riferimento ai periodi di interesse (senza alcun rilievo, dunque, per l'epoca in cui tale verifica era stata compiuta), così riscontrando le compensazioni effettuate.

Al riguardo, peraltro, doveva ritenersi inverosimile, e comunque indimostrata, la tesi difensiva secondo cui i ricorrenti avrebbero subito anche una sorta di "manipolazione informatica", per la quale i cassetti fiscali avrebbero fatto loro apparire pagamenti effettuati, non compensazioni; c) i ricorrenti non avevano prodotto alcuna fattura attestante i puri ingenti esborsi di denaro che sostenevano di aver effettuato in favore delle due finanziarie; d) al di là dei nomi e cognomi degli stessi consulenti, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento sufficiente alla identificazione di questi, né alcuna informazione, sia pure sommaria, quanto alle due società di finanziamento (che, peraltro, la difesa assumeva essere di primaria importanza sul territorio nazionale), né, infine, alcuna ulteriore documentazione, nonostante la sicura rilevanza dei rapporti economici che si sosteneva avvenuti.

A tale ultimo riguardo, peraltro, la difesa aveva richiamato le movimentazioni bancarie, ma la sentenza ha sottolineato che gli importi apparentemente bonificati dalle due società nei confronti delle finanziarie non corrispondevano comunque a quello complessivo dei rispettivi debiti erariali, maggiorati della commissione del 4%.

10.2. Alla luce di tutti questi elementi, evidentemente comprensivi anche degli argomenti sostenuti dalla difesa con l'atto di appello (e, con particolare ampiezza, ribaditi in questo quinto motivo di ricorso, così come nel precedente, v. pag. 17), la Corte di appello ha dunque concluso per la responsabilità di entrambi gli imputati quanto al delitto di indebita compensazione, peraltro evidenziando che i comportamenti successivi alla richiesta di regolarizzazione da parte dell'INPS (versamento quanto al mese di ottobre 2019, richiesta di rateizzazione e parziale versamento del pregresso), ancora diffusamente ripresi nel ricorso a sostegno della mancanza (quantomeno) dell'elemento soggettivo del reato, ben potevano essere spiegati dalla necessità che i ricorrenti avevano di ottenere il rilascio del DURC, condizione necessaria per consentire la prosecuzione delle loro attività.

10.3. Ne emerge, pertanto, una motivazione del tutto affidabile, sostenuta da argomentazioni evidentemente solide e strettamente ancorate al dato probatorio, in assenza di qualunque illogicità manifesta.

Ancora, una motivazione che ha esaminato in modo diffuso gli argomenti difensivi, ripetutamente ripresi anche in questo motivo di ricorso, superandoli con un più che adeguato esame di tutte le emergenze istruttorie. 1111.

Il sesto motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità con riguardo ai capi C) e D), oggetto di riqualificazione dalla fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. a quella di cui agli artt. 476-482 cod. pen. - risulta ancora infondato.

11.1. I ricorrenti ribadiscono i medesimi argomenti già sollevati nel giudizio di appello, evidenziando che la contestata falsificazione sarebbe avvenuta soltanto quando le indebite compensazioni erano state già scoperte, in quella fase interlocutoria nella quale l'INPS aveva chiesto alle due società di regolarizzare la propria posizione contributiva.

A giudizio della difesa, quindi, i modelli F24 inviati a quel momento non avrebbero avuto alcuna capacità ingannatoria nei confronti dell'Istituto, tanto che le difformità contenute sarebbero state immediatamente riscontrate; analogamente, non sarebbero stati formati per il tramite di funzionari degli istituti di credito, ma direttamente dagli imputati, difettando, pertanto, di quel requisito pubblicistico necessario per configurare il reato.

11.2. Tanto richiamato, il Collegio osserva che la riqualificazione operata dalla sentenza di appello non merita censura.

11.3. In primo luogo, costituisce argomento non contestato, anche per i ricorrenti, che i modelli F 24 - di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso - costituiscono atti pubblici (per tutte, Sez. 5, n. 18803 del 15/2/2018, Pg/Grasso, Rv. 272860).

11.3.1. Il modello in esame, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge infatti, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente.

Difatti, l'art. 19, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (richiamato dalla Corte di appello ed oggi abrogato dal d.

Igs. 24 marzo 2025, n. 33), che disciplina le modalità di versamento delle imposte mediante delega, regolando i rapporti fra gli istituti di credito delegati e l'Amministrazione finanziaria (come ricorda la pronuncia delle Sezioni unite civili, n. 9567 del 05/05/2014, Agenzia Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 630875), così recita(va), ai primi tre commi:

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante.

L'attestazione deve recare altresì 12l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.

3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo

17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo."

11.4. In forza di quanto precede, dunque, la falsa attestazione fatta a chi partecipa alla redazione del modello F24 - ad esempio, il dipendente della banca delegato all'incasso della somma versata a titolo di imposta o di contributi - configura proprio il delitto in origine contestato, punito dall'art. 483 cod. pen., ossia la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 11.4.1.

Diversamente, nel caso in cui la falsificazione avvenga in un momento successivo alla formazione dell'atto, ad opera del solo privato e senza alcun intervento del soggetto già chiamato a dare veste pubblica all'atto medesimo, come nella vicenda in esame, la condotta integra la falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476-482 cod. pen., come correttamente affermato dalla Corte di appello.

Se è vero, infatti, come sostenuto nei ricorsi, che in questa ipotesi "non è presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, che viene inoltrato già confezionato agli Uffici preposti", dovendosi pertanto escludere la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., è altresì innegabile che il medesimo atto risulta contraffatto in termini materiali, con una condotta di alterazione, senza che, tuttavia, la sua originaria natura pubblica venga intaccata.

11.4.2. Ne consegue, allora, che non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il mancato "intervento", in questa fase di alterazione, del soggetto abilitato a dare veste pubblica all'atto impedirebbe in radice la medesima qualificazione pubblica dello stesso, una volta alterato: il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 476-482 cod. pen., infatti, richiede o la formazione tout court di un atto pubblico inesistente, o la contraffazione di un atto pubblico regolarmente formato, proprio come nel caso di specie.

Non rileva, pertanto, il "secondo momento" in cui il falso è stato commesso rispetto alla formazione dell'atto, né tantomeno la fase "interlocutoria" nella quale sarebbe maturato, quanto la circostanza che la condotta ha avuto ad oggetto un atto "nativo" pubblico (I'F24 che conteneva le compensazioni di crediti pacificamente inesistenti).

La Corte di appello, pertanto, non ha commesso l'errore contestato dai ricorrenti, ossia aver confuso i modelli F24 "veri" con quelli "falsi" (tali dovendosi qualificare - in ottica difensiva - soltanto quelli presentati in banca per il pagamento, nei fatti tradottisi in una pressoché integrale compensazione): la sentenza impugnata, infatti, ha sottolineato che i modelli F24 erano stati originariamente formati in modo corretto, quali atti pubblici, per quanto ideologicamente falsi (perché contenevano 13compensazioni con crediti inesistenti), per essere poi materialmente contraffatti con l'indicazione di effettivi pagamenti mai avvenuti.

11.5. Anche l'affermazione di responsabilità quanto ai capi C) e D), pertanto, non merita alcuna censura.

12. Con riguardo, infine, al settimo motivo del comune ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione del comportamento successivo dei ricorrenti, la questione risulta ancora priva di fondamento.

12.1. Rispondendo alla medesima censura contenuta nel gravame, infatti, la Corte di appello - con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta - ha richiamato la particolare gravità dei reati desunta dalle modalità certamente insidiose degli stessi, insieme all'entità dei crediti indebitamente compensati ed alla notevole intensità del dolo così mostrata, con evidenze criminose non di minimo spessore.

Ancora, la sentenza ha valorizzato - a carico di entrambi gli imputati - un recente precedente specifico quanto al delitto di cui all'art. 10- quater, d.

Igs. n. 74 del 2000, "che ne certifica la pericolosità sociale", così ulteriormente giustificando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

13. I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
     SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/4/2025, la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 17/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di cui agli artt. 476- 482 cod. pen.,  10 -quater,  d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.2. Propongono congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. La sentenza avrebbe erroneamente validato la decisione del G.u.p. di integrare la piattaforma probatoria, in sede di giudizio abbreviato, attraverso l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero. Questa decisione risulterebbe palesemente in contrasto con la norma richiamata, in quanto non sostenuta da alcuna esigenza, come peraltro emergerebbe dalla stessa ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, motivata da un mero e generico riferimento alla necessità di assumere chiarimenti in ordine alla vicenda, senza precisazioni ulteriori. Nel merito, peraltro, non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna integrazione, in quanto il quadro probatorio sarebbe stato completo e sufficiente ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe travalicato i limiti posti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., determinando l'assunzione di elementi di prova privi di necessità e decisività, con evidente lesione del diritto di difesa e del giusto processo; - inosservanza degli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. A seguito della decisione di escutere il consulente del Pubblico Ministero, gli imputati avrebbero chiesto - a controprova - di sentire il proprio tecnico, ricevendo tuttavia un diniego; la Corte di appello, interpellata con il gravame, avrebbe giustificato la decisione sul presupposto che la difesa non avrebbe specificato le circostanze di fatto su cui la nuova indagine istruttoria avrebbe dovuto vertere. Ebbene, questa affermazione non sarebbe corretta, in quanto - come da verbali richiamati - sarebbero stati adeguatamente indicati gli argomenti a controprova, ossia le circostanze sulle quali era stata disposta l'escussione dell'altro tecnico ed i documenti, prodotti dalla difesa, sui quali quest'ultimo non si era pronunciato. Il G.i.p., peraltro, avrebbe di fatto sostenuto che, in presenza della richiesta di giudizio abbreviato, la difesa non avrebbe mai il diritto ad una controprova su integrazione istruttoria, con evidente violazione dei precetti codicistici citati (ai quali aggiungere l'art. 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.) e costituzionali richiamati, oltre che dell'art. 6 CEDU, in tema di diritto alla controprova; - inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. Ancora con riguardo all'escussione del proprio consulente, la difesa avrebbe formulato istanza di rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi della norma citata, ricevendo però un rifiuto. Questa decisione sarebbe errata, sia perché l'integrazione probatoria in appello sarebbe di certo consentita anche nel caso di giudizio abbreviato, sia perché, nella vicenda in esame, la testimonianza del tecnico di parte avrebbe assunto un'evidente portata decisiva, risultando dunque assolutamente necessaria, proprio in quanto 2acquisita a controprova rispetto all'integrazione disposta d'ufficio e non quale prova nuova; - inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546 e 605 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso completamente di valutare la consulenza tecnica difensiva e la corposa documentazione allegata, tutta relativa ai passaggi decisivi della vicenda. Pur a fronte di un'opera tecnica imponente, tale da costituire un perno centrale del giudizio, entrambe le sentenze avrebbero evitato ogni confronto con le considerazioni difensive ed i relativi allegati, così determinando una percezione viziata dei fatti e mortificando l'operato tecnico del professionista; la relativa doglianza, peraltro, sarebbe stata risolta dalla Corte d'appello con affermazioni di puro stile, evidente violazione dei principi del codice di rito e convenzionali, se non con frasi intrinsecamente contraddittorie (con le quali, peraltro, sarebbe stato posto a carico dell'imputato un onere probatorio inaccettabile). A ciò si aggiunga che l'accertamento compiuto dal consulente della difesa non sarebbe stato smentito dalle conclusioni del tecnico dell'accusa, che avrebbe ammesso di non aver mai esaminato i documenti allegati all'elaborato del primo ed avrebbe effettuato un accesso al cassetto fiscale solo a distanza di anni dai fatti. L'intera vicenda in questione, peraltro, avrebbe avuto origine con una denuncia-querela sporta nell'immediatezza, con allegazione di tutti i documenti utili alla ricostruzione del rapporto con le società di finanziamento. L'assenza di un qualunque confronto con la consulenza tecnica della difesa, dunque, renderebbe ulteriormente nulla la sentenza ed apparente la sua motivazione; - mancanza, manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria valutazione delle prove, anche in punto di dolo; travisamento della prova (la consulenza tecnica della difesa). Con questo ampio motivo, si contesta alla sentenza la mancata valutazione di plurimi elementi evidenziati nella consulenza di parte, con i quali la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun confronto, limitandosi ad aderire alla prospettazione accusatoria. Tra i numerosi argomenti non esaminati, vi sarebbe il fatto che - come da documenti in atti - le operazioni di compensazione in esame non avrebbero potuto essere effettuate in proprio dagli imputati, dovendosi dunque ammettere l'esistenza di altri soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, incamerato oltre un milione di euro quale corrispettivo, avrebbero evidentemente truffato i due ricorrenti. In senso contrario all'ipotesi accusatoria, peraltro, militerebbe la circostanza - ignorata in sentenza - secondo cui entrambe le società avrebbero poi provveduto al pagamento diretto degli oneri contributivi quanto al mese di ottobre 2019 ed avrebbero richiesto il rateizzo integrale dei debiti previdenziali per ottenere il DURC; entrambe le società, ancora, avrebbero pagato questi ratei previdenziali per un importo complessivo di oltre un 3milione e mezzo di euro, ai quali sommare quanto già versato alle società di finanziamento, per un totale complessivo, dunque, di 3,1 milioni di euro. La palese erroneità della ricostruzione offerta dalle sentenze, ancora priva di un qualunque esame della consulenza a difesa, emergerebbe, poi, dal fatto che lo stesso DURC avrebbe una durata di soli 120 giorni, così da rendere del tutto illogica l'idea di un sistema fraudolento instaurato soltanto per sopravvivere qualche mese, per poi subirne le aspre conseguenze. L'intera operazione, infatti, si sarebbe tradotta in un danno economico enorme, con perdita di tutte le commesse presenti e future, paralizzate dalla negazione del documento; con l'unico logico effetto che, se davvero il fine dei ricorrenti fosse stato quello di ottenere il rilascio del DURC, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbero mandato in rovina la propria florida attività, affidandosi ad aziende terze per operare indebite compensazioni. Da questi elementi, ampiamente riportati nella consulenza, emergerebbe dunque anche la radicale assenza del dolo del reato, risultando evidentemente illogico immaginare una partecipazione volontaria ad un ampio progetto criminoso, salvo poi "invertire la rotta" ed affannarsi per rimettere in regola la situazione. Ne conseguirebbe, dunque, che il mancato pagamento dei debiti previdenziali si fonderebbe soltanto su fattori esogeni, aggravati dalle difficoltà derivanti dalla truffa subita. La sentenza impugnata, pertanto, risulterebbe viziata da un plurimo travisamento della prova, dovuto alla omessa valutazione di tutti gli aspetti specifici emersi dall'istruttoria (riguardanti, tra l'altro, i cassetti fiscali, ai quali il consulente del Pubblico Ministero avrebbe fatto accesso soltanto a distanza di anni, e la cui schermata del 29/11/2019 sarebbe stata impropriamente svalutata in sentenza, senza che ne sia mai stata messa in discussione l'autenticità). La radicale mancanza di ogni elemento a sostegno del concorso nel reato, in termini materiali e psicologici, evidente dagli atti non valutati dalla Corte, imporrebbe ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza, come da giurisprudenza ampiamente richiamata; - erronea applicazione della legge quanto alla riqualificazione dei reati  sub C) e D) nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen., dall'originaria imputazione  ex art. 483 cod. pen. La Corte di appello avrebbe compiuto tale riqualificazione in forza di una errata ricostruzione dei fatti: gli F24 recanti le compensazioni, invero, sarebbero stati pagati tramite le banche, per poi pervenire direttamente all'Agenzia delle entrate, all'interno dei cassetti fiscali delle società; le quietanze false, invece, sarebbero state inviate soltanto successivamente al diniego del DURC (motivato dalle indebite compensazioni), quando cioè l'INPS avrebbe invitato le società stesse a regolarizzare. Da questa ricostruzione, dunque, emergerebbe la assoluta mancanza di ogni idoneità ingannevole quanto alle deleghe medesime, risultando chiaro all'Ufficio che le stesse costituivano falsi non4          ú-tLcorrispondenti a quelle ufficiali presenti nei cassetti fiscali. In ogni caso, peraltro, apparirebbe evidente l'insussistenza del fatto contestato. Il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, infatti, non potrebbe essere realizzato nel caso di predisposizione di un documento falso ad opera diretta dello stesso privato (come nel caso di specie), e la punibilità sarebbe legata all'ipotesi in cui la delega di pagamento debba perfezionarsi per il tramite dell'attestazione del pubblico ufficiale. Rispetto alle deleghe inoltrate all'INPS, infatti, non sarebbe presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, in quanto inoltrato già "confezionato". Quanto, poi, alle deleghe di pagamento "passate" per gli istituti bancari, queste sarebbero reali, recanti le operazioni di compensazione e, rispetto alle medesime, non sarebbe dunque presente alcuna falsa attestazione da parte del privato, poi recepita nella formazione dell'atto del funzionario di banca. In altri termini, le deleghe che avrebbero potuto integrare le fattispecie di reato - perché presentate al pubblico ufficiale - sarebbero quelle "reali", recanti le compensazioni e presenti nei cassetti fiscali delle società; per contro, quelle "false" sarebbero costituite da documenti già predisposti (tramite l'alterazione del documento ufficiale) ed inviati all'INPS in sede ufficiosa ed interlocutoria, così da non possedere alcuna idoneità ingannatoria nei confronti dei funzionari dello stesso istituto, i quali, infatti, avrebbero immediatamente rilevato la difformità. Conclusivamente, dunque, difetterebbe la formazione "pubblicistica" dell'atto per il tramite dei funzionari di banca, ed i Giudici del merito avrebbero confuso le deleghe false - formate solo in un secondo momento ad opera delle società di finanziamento - con quelle reali passate presso gli istituti di credito; - sono contestati, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore di entrambi i ricorrenti, e la relativa motivazione della sentenza. Questi argomenti sono stati ribaditi con memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3.  I ricorsi debbono essere rigettati. 4.  Con riguardo alla prima censura, che contesta "l'abuso del potere officioso" concernente l'integrazione istruttoria nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la stessa emerge infondata. 4.1. Come adeguatamente evidenziato dalla Corte d'appello nell'esame della medesima doglianza, l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero era stata disposta in quanto ritenuta necessaria dal giudicante, sull'evidente presupposto che il compendio probatorio in forza del quale era stata formulata la 5richiesta di giudizio abbreviato non fosse, invero, completo, necessitando non di una prova nuova, ma dell'integrazione di una prova (documentale) già in atti. La stessa sentenza di appello, al riguardo, ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, così evidenziando che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio"  non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del  "thema probandum",  ossia dei fatti oggetto di imputazione (per tutte, Sez. 5, n. 18264 del 29/1/2019, S., Rv. 276246). Un potere integrativo, dunque, attribuito al giudice ed analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv. 274845). 4.2. Lo stesso motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile nella parte in cui sostiene che tale integrazione non avrebbe risposto ad "alcuna reale necessità", traducendosi in un incombente meramente esplorativo, "cioè rivolto alla ricerca di elementi a carico dell'imputato": questa affermazione, infatti, costituisce argomento proprio della sola fase di merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità, oltre a porsi - per come presentata - come una mera congettura, un'illazione non sostenuta da alcun conforto probatorio, infatti neppure citato. A ciò si aggiunga, peraltro, che se fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui tale attività istruttoria si risolverebbe in una mera "esplorazione e ripetizione delle sole considerazioni tecniche già oggetto del patrimonio probatorio di matrice accusatoria a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]", non si scorgerebbe alcun interesse a sostenere la questione, a fronte di un'integrazione che lo stesso ricorrente affermerebbe inidonea ad aggiungere alcun elemento di novità, dunque anche in senso a sé sfavorevole. 5. Il secondo motivo di ricorso, espressamente legato all'altro e relativo al diritto a prova contraria, risulta inammissibile. 5.1. In primo luogo, il Collegio sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova (Sez. 3, n. 56049 del 20/7/2017, B.; Sez. 5, n. 11954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marino, Rv. 231714), in quanto l'iniziativa officiosa può concretamente incidere, alterandolo in qualche misura, sul compendio sulla base del quale l'imputato medesimo aveva chiesto che il processo venisse definito allo stato degli atti.                     65.2. Ciò ribadito, tuttavia, la Corte osserva che qualora questo diritto non sia stato esercitato - nonostante rituale richiesta - per decisione dello stesso giudice, la relativa censura non può limitarsi a dedurre il dato formale, ma deve specificare - in una necessaria prospettiva di interesse all'annullamento della decisione - quale pregiudizio la parte abbia invero subito a causa del mancato esercizio del diritto (alla prova contraria). In altri termini, la verifica dell'ammissibilità della doglianza - che questa Corte deve operare - passa attraverso l'esame della lesione che si denuncia sofferta, che il ricorso deve individuare in termini sufficientemente specifici e dettagliati, con riguardo al successivo esito del giudizio: quanto alla prova dichiarativa sollecitata (l'escussione del consulente di parte), dunque, il motivo avrebbe dovuto individuarne la decisività, indicando quali elementi il professionista avrebbe potuto fornire, necessari in ottica difensiva, per contrastare quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], peraltro appena ascoltato. 5.3. La doglianza in esame, per contro, non contiene tale necessaria precisazione, limitandosi ad affermare che - riprendendo il verbale del 28/9/2023 - la difesa aveva avanzato "formalmente una richiesta di sentire anche... il nostro consulente, a controprova, sulle stesse circostanze, cioè quindi anche su riepilogare quella che è stata la vicenda, secondo la valutazione tecnica che ha fatto lui e rispetto agli allegati che, diciamo, sono stati esaminati". Ed ancora: "diciamo sulle stesse circostanze sul quale è stato oggi sentito il dottor Ferrara, anche per sentire, voglio dire, il punto di vista tecnico del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha preso visione anche di tutti questi temi che oggi il dottor Ferrara ha detto di non averne avuto contezza". 5.4. La genericità della censura, che non individua alcuna effettiva lesione al diritto di difesa, nei termini richiamati, ne comporta, dunque, l'inammissibilità. Ne consegue, peraltro, che appaiono evidentemente infondate le questioni concernenti la presunta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui sostengono di fatto un automatismo tra prova introdotta d'ufficio e controprova rimessa alla parte, così ammettendo un diritto assoluto, nel concreto privo di ogni vaglio giurisdizionale, come tale negato da questa Corte con orientamento del tutto consolidato. 6. Ancora sul medesimo tema - l'escussione del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] -, risulta poi inammissibile anche il connesso terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. 6.1. La Corte di appello ha negato tale integrazione alla luce del comma 3 della stessa norma, in forza del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria, in presenza, cioè, di un contesto probatorio lacunoso o, comunque, bisognoso di chiarimenti, 7così da superare la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria di primo grado. La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, dunque, non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. 6.2. Alla luce di queste considerazioni, la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto non appare dunque censurabile, in quanto logicamente sviluppata in piena aderenza al conforme principio giurisprudenziale appena richiamato. A ciò si aggiunga, poi, che la doglianza proposta dai ricorrenti in questa sede denota evidenti elementi di genericità (come peraltro già sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame), in quanto contesta il mancato "riequilibrio" probatorio da parte della Corte in termini privi di ogni specificità: la decisività "comunque" dell'integrazione - peraltro qui riportata in termini di puro merito, dunque inammissibili - è infatti posta con carattere presuntivo ed assoluto, ossia relativo alla controprova in sé, senza alcuna indicazione circa il contenuto ed il rilievo della deposizione sollecitata, nell'ottica dell'accertamento dei fatti. 7. La motivazione della sentenza, ancora, non merita censura neppure quanto al quarto motivo di ricorso che, coinvolgendo nuovamente la relazione del consulente di parte, contesta l'omessa valutazione del suo contenuto e dei numerosi allegati, che si assumono decisivi per la ricostruzione dell'intera vicenda e che non sarebbero stati esaminati neppure dal consulente del Pubblico Ministero; a riguardo, peraltro, anche la motivazione della sentenza di appello sarebbe viziata, poiché ancorata ad una affermazione di puro stile e priva di fondamento. 7.1. Questa censura non può trovare accoglimento. 7.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla questione, ha infatti sottolineato che la decisione di primo grado dava conto di un effettivo e concreto confronto con tutti gli elementi probatori in atti, così che la versione difensiva e le relative prove a discarico risultavano esaminate ai fini della decisione poi assunta. Ne consegue, dunque, una motivazione congrua e priva di vizi. 7.3. Il motivo del comune ricorso, peraltro, risulta inammissibile in questa sede, perché richiama - con carattere evidentemente fattuale - alcuni "tasselli determinanti emersi dalla lettura dell'elaborato" del consulente di parte, che non sarebbero stati valutati dall'altro professionista e dei quali entrambe le sentenze non darebbero conto. La censura, ancora, è posta con carattere generico, così come la dedotta violazione di principi costituzionali e convenzionali a sostegno del diritto di difesa: in alcun punto, infatti, si precisa da quali passi della sentenza di 8condanna emergerebbe la mancata valutazione degli argomenti difensivi, anche a carattere tecnico, e quale decisivo effetto tale eventuale omissione avrebbe prodotto sull'esito del giudizio. 8. Con riguardo, poi, al più che ampio quinto motivo, in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte osserva quanto segue. 8.1. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza di appello dà ampiamente conto della tesi difensiva, sostenuta anche attraverso la consulenza di parte, in forza della quale entrambi i ricorrenti sarebbero stati truffati da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi dai primi querelati, alle cui società di finanziamento (Lu.ce. Consulting e M.D. Finance) i primi avrebbero affidato il compito di versare gli oneri contributivi delle società di cui erano legali rappresentanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.), dietro pagamento del relativo importo, maggiorato della commissione del 4%: ebbene, in ottica ricorrente le due società di finanziamento non avrebbero mai versato le somme dovute, appropriandosene, ed avrebbero a tal fine presentato all'Agenzia delle entrate plurimi modelli F24 contenenti compensazioni con crediti inesistenti, facendo peraltro apparire sul cassetto fiscale delle società che i debiti contributivi erano stati invece adempiuti mediante versamenti effettivi. Questa truffa sarebbe stata scoperta dai ricorrenti soltanto a seguito di un invito a regolarizzazione ricevuto dall'INPS, al quale sarebbero seguiti il pagamento - da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - degli oneri relativi ad ottobre 2019 e la richiesta di rateizzo integrale del restante debito, con pagamento di oltre 1,5 milioni di euro complessivi. 8.2. La sentenza, pertanto, ben evidenzia la piena comprensione della versione difensiva e della documentazione che la sostiene, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti. 8.3. Tanto premesso, la stessa pronuncia di appello ritiene non condivisibile questa tesi, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati - quanto al delitto di indebita compensazione loro in concorso contestato (capi A e B) - con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e sull'esame di questi, sviluppato con argomenti privi di qualunque illogicità manifesta. Una motivazione, pertanto, non censurabile in questa sede. 8.4. In particolare, la sentenza ha preso le mosse da pacifici dati documentali, così evidenziando che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le società facenti capo ai ricorrenti avevano richiesto all'INPS il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) il giorno seguente, l'Istituto aveva invitato le stesse società a regolarizzare la propria posizione contributiva, per un importo pari a circa 530.000 euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a circa 1.060.000 euro quanto a MOON s.r.I.; c) il 15/10/2019, lo studio professionale di consulenza del lavoro, che operava per conto delle società medesime, aveva trasmesso all'INPS le quietanze F24 relative al periodo gennaio- 9luglio 2019, pacificamente contraffatte, dalle quali risultavano effettivamente pagati i contributi; d) tali quietanze riportavano lo stesso numero di protocollo contenuto nelle deleghe di pagamento F24 presenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate, nelle quali, tuttavia, risultavano compensazioni "orizzontali" - codice tributo 1631 - per importi rilevanti (circa 800 mila euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e 1,7 milioni di euro quanto a MOON s.r.I.). 8.5. Di seguito, la Corte di appello ha richiamato plurimi elementi particolarmente significativi nella contestata ottica fraudolenta, quanto ai rapporti tra i due ricorrenti e le rispettive società, risultati perfettamente sovrapponibili, peraltro riportando dati di cui i ricorsi non trattano affatto. In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che [OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.: a) erano state costituite lo stesso giorno (30/11/2018) e innanzi allo stesso notaio; b) avevano il medesimo, specifico oggetto sociale (lavorazione e disossatura di carni svolte presso strutture di terzi); c) avevano la medesima sede sociale, a Napoli, poi - con due atti del 22/2/2020 - trasferita nel Comune di Langhirano (Pr), sempre al medesimo indirizzo. Ancora, era stato accertato che i relativi legali rappresentanti, ossia i due ricorrenti, risultavano risiedere nella medesima strada, a Napoli; che gli stessi avevano costituito anche due cooperative, con medesima denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di MOON s.r.I., poi poste in liquidazione in pari data; che, infine, le due società presentavano una ingente esposizione debitoria previdenziale. 9.  Ancora riportando oggettivi elementi istruttori, la Corte di merito ha poi evidenziato che le compensazioni presso l'Agenzia delle entrate erano state compiute - da entrambe le società - versando soltanto 0,01 euro, così consentendo alle stesse di non pagare quanto dovuto, a tal fine utilizzando proprio quegli stessi modelli F24 che sarebbero stati successivamente contraffatti, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'INPS. 10.  Di seguito, ed ancora con una motivazione pienamente logica e coerente, oltre che comprensiva di tutte le prospettazioni offerte nel giudizio, la sentenza ha affrontato il tema del profilo soggettivo del reato, contestando la tesi difensiva secondo la quale i ricorrenti sarebbero stati vittime di una truffa da parte dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - come già richiamato - avrebbero proposto loro di far fronte ai pagamenti contributivi attraverso contratti di finanziamento stipulati con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 10.1. In termini contrari a questa ricostruzione della vicenda, e dunque a sostegno della sua implausibilità, la Corte d'appello ha infatti ampiamente sottolineato che: a) le scritture private che le società facenti capo ai ricorrenti avevano stipulato con le citate finanziarie avrebbero avuto ad oggetto il solo mese di aprile 2019, mentre il rapporto si era sviluppato per diversi mesi dello stesso anno; b) l'affermazione difensiva secondo cui i cassetti fiscali delle due società, 10compulsati dai ricorrenti, avrebbero attestato versamenti reali a pagamento dei debiti contributivi, dunque senza alcuna compensazione, risultava smentita da quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva effettuato una specifica verifica con riferimento ai periodi di interesse (senza alcun rilievo, dunque, per l'epoca in cui tale verifica era stata compiuta), così riscontrando le compensazioni effettuate. Al riguardo, peraltro, doveva ritenersi inverosimile, e comunque indimostrata, la tesi difensiva secondo cui i ricorrenti avrebbero subito anche una sorta di "manipolazione informatica", per la quale i cassetti fiscali avrebbero fatto loro apparire pagamenti effettuati, non compensazioni; c) i ricorrenti non avevano prodotto alcuna fattura attestante i puri ingenti esborsi di denaro che sostenevano di aver effettuato in favore delle due finanziarie; d) al di là dei nomi e cognomi degli stessi consulenti, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento sufficiente alla identificazione di questi, né alcuna informazione, sia pure sommaria, quanto alle due società di finanziamento (che, peraltro, la difesa assumeva essere di primaria importanza sul territorio nazionale), né, infine, alcuna ulteriore documentazione, nonostante la sicura rilevanza dei rapporti economici che si sosteneva avvenuti. A tale ultimo riguardo, peraltro, la difesa aveva richiamato le movimentazioni bancarie, ma la sentenza ha sottolineato che gli importi apparentemente bonificati dalle due società nei confronti delle finanziarie non corrispondevano comunque a quello complessivo dei rispettivi debiti erariali, maggiorati della commissione del 4%. 10.2. Alla luce di tutti questi elementi, evidentemente comprensivi anche degli argomenti sostenuti dalla difesa con l'atto di appello (e, con particolare ampiezza, ribaditi in questo quinto motivo di ricorso, così come nel precedente, v. pag. 17), la Corte di appello ha dunque concluso per la responsabilità di entrambi gli imputati quanto al delitto di indebita compensazione, peraltro evidenziando che i comportamenti successivi alla richiesta di regolarizzazione da parte dell'INPS (versamento quanto al mese di ottobre 2019, richiesta di rateizzazione e parziale versamento del pregresso), ancora diffusamente ripresi nel ricorso a sostegno della mancanza (quantomeno) dell'elemento soggettivo del reato, ben potevano essere spiegati dalla necessità che i ricorrenti avevano di ottenere il rilascio del DURC, condizione necessaria per consentire la prosecuzione delle loro attività. 10.3. Ne emerge, pertanto, una motivazione del tutto affidabile, sostenuta da argomentazioni evidentemente solide e strettamente ancorate al dato probatorio, in assenza di qualunque illogicità manifesta. Ancora, una motivazione che ha esaminato in modo diffuso gli argomenti difensivi, ripetutamente ripresi anche in questo motivo di ricorso, superandoli con un più che adeguato esame di tutte le emergenze istruttorie.                 1111. Il sesto motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità con riguardo ai capi C) e D), oggetto di riqualificazione dalla fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. a quella di cui agli artt. 476-482 cod. pen. - risulta ancora infondato. 11.1. I ricorrenti ribadiscono i medesimi argomenti già sollevati nel giudizio di appello, evidenziando che la contestata falsificazione sarebbe avvenuta soltanto quando le indebite compensazioni erano state già scoperte, in quella fase interlocutoria nella quale l'INPS aveva chiesto alle due società di regolarizzare la propria posizione contributiva. A giudizio della difesa, quindi, i modelli F24 inviati a quel momento non avrebbero avuto alcuna capacità ingannatoria nei confronti dell'Istituto, tanto che le difformità contenute sarebbero state immediatamente riscontrate; analogamente, non sarebbero stati formati per il tramite di funzionari degli istituti di credito, ma direttamente dagli imputati, difettando, pertanto, di quel requisito pubblicistico necessario per configurare il reato. 11.2. Tanto richiamato, il Collegio osserva che la riqualificazione operata dalla sentenza di appello non merita censura. 11.3. In primo luogo, costituisce argomento non contestato, anche per i ricorrenti, che i modelli F 24 - di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso - costituiscono atti pubblici (per tutte, Sez. 5, n. 18803 del 15/2/2018, Pg/Grasso, Rv. 272860). 11.3.1. Il modello in esame, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge infatti, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente. Difatti, l'art. 19, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (richiamato dalla Corte di appello ed oggi abrogato dal d. Igs. 24 marzo 2025, n. 33), che disciplina le modalità di versamento delle imposte mediante delega, regolando i rapporti fra gli istituti di credito delegati e l'Amministrazione finanziaria (come ricorda la pronuncia delle Sezioni unite civili, n. 9567 del 05/05/2014, Agenzia Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 630875), così recita(va), ai primi tre commi:  1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì 12l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo." 11.4. In forza di quanto precede, dunque, la falsa attestazione fatta a chi partecipa alla redazione del modello F24 - ad esempio, il dipendente della banca delegato all'incasso della somma versata a titolo di imposta o di contributi - configura proprio il delitto in origine contestato, punito dall'art. 483 cod. pen., ossia la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 11.4.1. Diversamente, nel caso in cui la falsificazione avvenga in un momento successivo alla formazione dell'atto, ad opera del solo privato e senza alcun intervento del soggetto già chiamato a dare veste pubblica all'atto medesimo, come nella vicenda in esame, la condotta integra la falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476-482 cod. pen., come correttamente affermato dalla Corte di appello. Se è vero, infatti, come sostenuto nei ricorsi, che in questa ipotesi "non è presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, che viene inoltrato già confezionato agli Uffici preposti", dovendosi pertanto escludere la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., è altresì innegabile che il medesimo atto risulta contraffatto in termini materiali, con una condotta di alterazione, senza che, tuttavia, la sua originaria natura pubblica venga intaccata. 11.4.2. Ne consegue, allora, che non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il mancato "intervento", in questa fase di alterazione, del soggetto abilitato a dare veste pubblica all'atto impedirebbe in radice la medesima qualificazione pubblica dello stesso, una volta alterato: il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 476-482 cod. pen., infatti, richiede o la formazione  tout court di un atto pubblico inesistente, o la contraffazione di un atto pubblico regolarmente formato, proprio come nel caso di specie. Non rileva, pertanto, il "secondo momento" in cui il falso è stato commesso rispetto alla formazione dell'atto, né tantomeno la fase "interlocutoria" nella quale sarebbe maturato, quanto la circostanza che la condotta ha avuto ad oggetto un atto "nativo" pubblico (I'F24 che conteneva le compensazioni di crediti pacificamente inesistenti). La Corte di appello, pertanto, non ha commesso l'errore contestato dai ricorrenti, ossia aver confuso i modelli F24 "veri" con quelli "falsi" (tali dovendosi qualificare - in ottica difensiva - soltanto quelli presentati in banca per il pagamento, nei fatti tradottisi in una pressoché integrale compensazione): la sentenza impugnata, infatti, ha sottolineato che i modelli F24 erano stati originariamente formati in modo corretto, quali atti pubblici, per quanto ideologicamente falsi (perché contenevano 13compensazioni con crediti inesistenti), per essere poi materialmente contraffatti con l'indicazione di effettivi pagamenti mai avvenuti. 11.5. Anche l'affermazione di responsabilità quanto ai capi C) e D), pertanto, non merita alcuna censura. 12.  Con riguardo, infine, al settimo motivo del comune ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione del comportamento successivo dei ricorrenti, la questione risulta ancora priva di fondamento. 12.1. Rispondendo alla medesima censura contenuta nel gravame, infatti, la Corte di appello - con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta - ha richiamato la particolare gravità dei reati desunta dalle modalità certamente insidiose degli stessi, insieme all'entità dei crediti indebitamente compensati ed alla notevole intensità del dolo così mostrata, con evidenze criminose non di minimo spessore. Ancora, la sentenza ha valorizzato - a carico di entrambi gli imputati - un recente precedente specifico quanto al delitto di cui all'art. 10- quater,  d. Igs. n. 74 del 2000, "che ne certifica la pericolosità sociale", così ulteriormente giustificando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 13.  I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.    1 1 6 8 6 - REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA]             -  Presidente -      Sent. n. sez.     (‘" [OSCURATO:PERSONA]                               UP - 10/2/2026 [OSCURATO:PERSONA]                -  Relatore -        R.G.N. 34856/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente     SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1°/4/2025 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1°/4/2025, la Corte di appello di Napoli riformava nei termini del dispositivo la pronuncia emessa il 17/11/2023 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con riguardo ai delitti di cui agli artt. 476- 482 cod. pen.,  10 -quater,  d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74.2. Propongono congiunto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: - inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. La sentenza avrebbe erroneamente validato la decisione del G.u.p. di integrare la piattaforma probatoria, in sede di giudizio abbreviato, attraverso l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero. Questa decisione risulterebbe palesemente in contrasto con la norma richiamata, in quanto non sostenuta da alcuna esigenza, come peraltro emergerebbe dalla stessa ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, motivata da un mero e generico riferimento alla necessità di assumere chiarimenti in ordine alla vicenda, senza precisazioni ulteriori. Nel merito, peraltro, non si sarebbe dovuto procedere ad alcuna integrazione, in quanto il quadro probatorio sarebbe stato completo e sufficiente ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, avrebbe travalicato i limiti posti dall'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., determinando l'assunzione di elementi di prova privi di necessità e decisività, con evidente lesione del diritto di difesa e del giusto processo; - inosservanza degli artt. 441, comma 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 190, 468 e 495 cod. proc. pen.; violazione degli artt. 24, 111 Cost., 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. A seguito della decisione di escutere il consulente del Pubblico Ministero, gli imputati avrebbero chiesto - a controprova - di sentire il proprio tecnico, ricevendo tuttavia un diniego; la Corte di appello, interpellata con il gravame, avrebbe giustificato la decisione sul presupposto che la difesa non avrebbe specificato le circostanze di fatto su cui la nuova indagine istruttoria avrebbe dovuto vertere. Ebbene, questa affermazione non sarebbe corretta, in quanto - come da verbali richiamati - sarebbero stati adeguatamente indicati gli argomenti a controprova, ossia le circostanze sulle quali era stata disposta l'escussione dell'altro tecnico ed i documenti, prodotti dalla difesa, sui quali quest'ultimo non si era pronunciato. Il G.i.p., peraltro, avrebbe di fatto sostenuto che, in presenza della richiesta di giudizio abbreviato, la difesa non avrebbe mai il diritto ad una controprova su integrazione istruttoria, con evidente violazione dei precetti codicistici citati (ai quali aggiungere l'art. 441-bis, comma 5, cod. proc. pen.) e costituzionali richiamati, oltre che dell'art. 6 CEDU, in tema di diritto alla controprova; - inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. Ancora con riguardo all'escussione del proprio consulente, la difesa avrebbe formulato istanza di rinnovazione istruttoria in appello, ai sensi della norma citata, ricevendo però un rifiuto. Questa decisione sarebbe errata, sia perché l'integrazione probatoria in appello sarebbe di certo consentita anche nel caso di giudizio abbreviato, sia perché, nella vicenda in esame, la testimonianza del tecnico di parte avrebbe assunto un'evidente portata decisiva, risultando dunque assolutamente necessaria, proprio in quanto 2acquisita a controprova rispetto all'integrazione disposta d'ufficio e non quale prova nuova; - inosservanza degli artt. 125, comma 3, 546 e 605 cod. proc. pen.; nullità della sentenza. Entrambi i Giudici di merito avrebbero omesso completamente di valutare la consulenza tecnica difensiva e la corposa documentazione allegata, tutta relativa ai passaggi decisivi della vicenda. Pur a fronte di un'opera tecnica imponente, tale da costituire un perno centrale del giudizio, entrambe le sentenze avrebbero evitato ogni confronto con le considerazioni difensive ed i relativi allegati, così determinando una percezione viziata dei fatti e mortificando l'operato tecnico del professionista; la relativa doglianza, peraltro, sarebbe stata risolta dalla Corte d'appello con affermazioni di puro stile, evidente violazione dei principi del codice di rito e convenzionali, se non con frasi intrinsecamente contraddittorie (con le quali, peraltro, sarebbe stato posto a carico dell'imputato un onere probatorio inaccettabile). A ciò si aggiunga che l'accertamento compiuto dal consulente della difesa non sarebbe stato smentito dalle conclusioni del tecnico dell'accusa, che avrebbe ammesso di non aver mai esaminato i documenti allegati all'elaborato del primo ed avrebbe effettuato un accesso al cassetto fiscale solo a distanza di anni dai fatti. L'intera vicenda in questione, peraltro, avrebbe avuto origine con una denuncia-querela sporta nell'immediatezza, con allegazione di tutti i documenti utili alla ricostruzione del rapporto con le società di finanziamento. L'assenza di un qualunque confronto con la consulenza tecnica della difesa, dunque, renderebbe ulteriormente nulla la sentenza ed apparente la sua motivazione; - mancanza, manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria valutazione delle prove, anche in punto di dolo; travisamento della prova (la consulenza tecnica della difesa). Con questo ampio motivo, si contesta alla sentenza la mancata valutazione di plurimi elementi evidenziati nella consulenza di parte, con i quali la Corte di appello non avrebbe effettuato alcun confronto, limitandosi ad aderire alla prospettazione accusatoria. Tra i numerosi argomenti non esaminati, vi sarebbe il fatto che - come da documenti in atti - le operazioni di compensazione in esame non avrebbero potuto essere effettuate in proprio dagli imputati, dovendosi dunque ammettere l'esistenza di altri soggetti (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, incamerato oltre un milione di euro quale corrispettivo, avrebbero evidentemente truffato i due ricorrenti. In senso contrario all'ipotesi accusatoria, peraltro, militerebbe la circostanza - ignorata in sentenza - secondo cui entrambe le società avrebbero poi provveduto al pagamento diretto degli oneri contributivi quanto al mese di ottobre 2019 ed avrebbero richiesto il rateizzo integrale dei debiti previdenziali per ottenere il DURC; entrambe le società, ancora, avrebbero pagato questi ratei previdenziali per un importo complessivo di oltre un 3milione e mezzo di euro, ai quali sommare quanto già versato alle società di finanziamento, per un totale complessivo, dunque, di 3,1 milioni di euro. La palese erroneità della ricostruzione offerta dalle sentenze, ancora priva di un qualunque esame della consulenza a difesa, emergerebbe, poi, dal fatto che lo stesso DURC avrebbe una durata di soli 120 giorni, così da rendere del tutto illogica l'idea di un sistema fraudolento instaurato soltanto per sopravvivere qualche mese, per poi subirne le aspre conseguenze. L'intera operazione, infatti, si sarebbe tradotta in un danno economico enorme, con perdita di tutte le commesse presenti e future, paralizzate dalla negazione del documento; con l'unico logico effetto che, se davvero il fine dei ricorrenti fosse stato quello di ottenere il rilascio del DURC, non si comprenderebbe per quale motivo avrebbero mandato in rovina la propria florida attività, affidandosi ad aziende terze per operare indebite compensazioni. Da questi elementi, ampiamente riportati nella consulenza, emergerebbe dunque anche la radicale assenza del dolo del reato, risultando evidentemente illogico immaginare una partecipazione volontaria ad un ampio progetto criminoso, salvo poi "invertire la rotta" ed affannarsi per rimettere in regola la situazione. Ne conseguirebbe, dunque, che il mancato pagamento dei debiti previdenziali si fonderebbe soltanto su fattori esogeni, aggravati dalle difficoltà derivanti dalla truffa subita. La sentenza impugnata, pertanto, risulterebbe viziata da un plurimo travisamento della prova, dovuto alla omessa valutazione di tutti gli aspetti specifici emersi dall'istruttoria (riguardanti, tra l'altro, i cassetti fiscali, ai quali il consulente del Pubblico Ministero avrebbe fatto accesso soltanto a distanza di anni, e la cui schermata del 29/11/2019 sarebbe stata impropriamente svalutata in sentenza, senza che ne sia mai stata messa in discussione l'autenticità). La radicale mancanza di ogni elemento a sostegno del concorso nel reato, in termini materiali e psicologici, evidente dagli atti non valutati dalla Corte, imporrebbe ulteriormente, dunque, l'annullamento della sentenza, come da giurisprudenza ampiamente richiamata; - erronea applicazione della legge quanto alla riqualificazione dei reati  sub C) e D) nel delitto di cui agli artt. 476-482 cod. pen., dall'originaria imputazione  ex art. 483 cod. pen. La Corte di appello avrebbe compiuto tale riqualificazione in forza di una errata ricostruzione dei fatti: gli F24 recanti le compensazioni, invero, sarebbero stati pagati tramite le banche, per poi pervenire direttamente all'Agenzia delle entrate, all'interno dei cassetti fiscali delle società; le quietanze false, invece, sarebbero state inviate soltanto successivamente al diniego del DURC (motivato dalle indebite compensazioni), quando cioè l'INPS avrebbe invitato le società stesse a regolarizzare. Da questa ricostruzione, dunque, emergerebbe la assoluta mancanza di ogni idoneità ingannevole quanto alle deleghe medesime, risultando chiaro all'Ufficio che le stesse costituivano falsi non4          ú-tLcorrispondenti a quelle ufficiali presenti nei cassetti fiscali. In ogni caso, peraltro, apparirebbe evidente l'insussistenza del fatto contestato. Il falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, infatti, non potrebbe essere realizzato nel caso di predisposizione di un documento falso ad opera diretta dello stesso privato (come nel caso di specie), e la punibilità sarebbe legata all'ipotesi in cui la delega di pagamento debba perfezionarsi per il tramite dell'attestazione del pubblico ufficiale. Rispetto alle deleghe inoltrate all'INPS, infatti, non sarebbe presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, in quanto inoltrato già "confezionato". Quanto, poi, alle deleghe di pagamento "passate" per gli istituti bancari, queste sarebbero reali, recanti le operazioni di compensazione e, rispetto alle medesime, non sarebbe dunque presente alcuna falsa attestazione da parte del privato, poi recepita nella formazione dell'atto del funzionario di banca. In altri termini, le deleghe che avrebbero potuto integrare le fattispecie di reato - perché presentate al pubblico ufficiale - sarebbero quelle "reali", recanti le compensazioni e presenti nei cassetti fiscali delle società; per contro, quelle "false" sarebbero costituite da documenti già predisposti (tramite l'alterazione del documento ufficiale) ed inviati all'INPS in sede ufficiosa ed interlocutoria, così da non possedere alcuna idoneità ingannatoria nei confronti dei funzionari dello stesso istituto, i quali, infatti, avrebbero immediatamente rilevato la difformità. Conclusivamente, dunque, difetterebbe la formazione "pubblicistica" dell'atto per il tramite dei funzionari di banca, ed i Giudici del merito avrebbero confuso le deleghe false - formate solo in un secondo momento ad opera delle società di finanziamento - con quelle reali passate presso gli istituti di credito; - sono contestati, infine, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in favore di entrambi i ricorrenti, e la relativa motivazione della sentenza. Questi argomenti sono stati ribaditi con memoria, in replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 3.  I ricorsi debbono essere rigettati. 4.  Con riguardo alla prima censura, che contesta "l'abuso del potere officioso" concernente l'integrazione istruttoria nel corso del giudizio abbreviato, ai sensi dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., la stessa emerge infondata. 4.1. Come adeguatamente evidenziato dalla Corte d'appello nell'esame della medesima doglianza, l'escussione del consulente tecnico del Pubblico Ministero era stata disposta in quanto ritenuta necessaria dal giudicante, sull'evidente presupposto che il compendio probatorio in forza del quale era stata formulata la 5richiesta di giudizio abbreviato non fosse, invero, completo, necessitando non di una prova nuova, ma dell'integrazione di una prova (documentale) già in atti. La stessa sentenza di appello, al riguardo, ha correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in materia, così evidenziando che in tema di giudizio abbreviato, anche non condizionato, il potere di integrazione probatoria "ex officio"  non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del  "thema probandum",  ossia dei fatti oggetto di imputazione (per tutte, Sez. 5, n. 18264 del 29/1/2019, S., Rv. 276246). Un potere integrativo, dunque, attribuito al giudice ed analogo a quello previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento, in quanto preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale (Sez. 6, n. 2164 del 12/12/2018, Chatoubi, Rv. 274845). 4.2. Lo stesso motivo di ricorso, peraltro, risulta inammissibile nella parte in cui sostiene che tale integrazione non avrebbe risposto ad "alcuna reale necessità", traducendosi in un incombente meramente esplorativo, "cioè rivolto alla ricerca di elementi a carico dell'imputato": questa affermazione, infatti, costituisce argomento proprio della sola fase di merito, evidentemente inammissibile nel giudizio di legittimità, oltre a porsi - per come presentata - come una mera congettura, un'illazione non sostenuta da alcun conforto probatorio, infatti neppure citato. A ciò si aggiunga, peraltro, che se fosse condivisibile la tesi difensiva secondo cui tale attività istruttoria si risolverebbe in una mera "esplorazione e ripetizione delle sole considerazioni tecniche già oggetto del patrimonio probatorio di matrice accusatoria a disposizione del [OSCURATO:PERSONA]", non si scorgerebbe alcun interesse a sostenere la questione, a fronte di un'integrazione che lo stesso ricorrente affermerebbe inidonea ad aggiungere alcun elemento di novità, dunque anche in senso a sé sfavorevole. 5. Il secondo motivo di ricorso, espressamente legato all'altro e relativo al diritto a prova contraria, risulta inammissibile. 5.1. In primo luogo, il Collegio sottolinea che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di svolgimento del giudizio abbreviato, all'imputato deve riconoscersi, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, il diritto alla controprova (Sez. 3, n. 56049 del 20/7/2017, B.; Sez. 5, n. 11954 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Marino, Rv. 231714), in quanto l'iniziativa officiosa può concretamente incidere, alterandolo in qualche misura, sul compendio sulla base del quale l'imputato medesimo aveva chiesto che il processo venisse definito allo stato degli atti.                     65.2. Ciò ribadito, tuttavia, la Corte osserva che qualora questo diritto non sia stato esercitato - nonostante rituale richiesta - per decisione dello stesso giudice, la relativa censura non può limitarsi a dedurre il dato formale, ma deve specificare - in una necessaria prospettiva di interesse all'annullamento della decisione - quale pregiudizio la parte abbia invero subito a causa del mancato esercizio del diritto (alla prova contraria). In altri termini, la verifica dell'ammissibilità della doglianza - che questa Corte deve operare - passa attraverso l'esame della lesione che si denuncia sofferta, che il ricorso deve individuare in termini sufficientemente specifici e dettagliati, con riguardo al successivo esito del giudizio: quanto alla prova dichiarativa sollecitata (l'escussione del consulente di parte), dunque, il motivo avrebbe dovuto individuarne la decisività, indicando quali elementi il professionista avrebbe potuto fornire, necessari in ottica difensiva, per contrastare quanto affermato dal consulente del Pubblico Ministero su sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA], peraltro appena ascoltato. 5.3. La doglianza in esame, per contro, non contiene tale necessaria precisazione, limitandosi ad affermare che - riprendendo il verbale del 28/9/2023 - la difesa aveva avanzato "formalmente una richiesta di sentire anche... il nostro consulente, a controprova, sulle stesse circostanze, cioè quindi anche su riepilogare quella che è stata la vicenda, secondo la valutazione tecnica che ha fatto lui e rispetto agli allegati che, diciamo, sono stati esaminati". Ed ancora: "diciamo sulle stesse circostanze sul quale è stato oggi sentito il dottor Ferrara, anche per sentire, voglio dire, il punto di vista tecnico del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha preso visione anche di tutti questi temi che oggi il dottor Ferrara ha detto di non averne avuto contezza". 5.4. La genericità della censura, che non individua alcuna effettiva lesione al diritto di difesa, nei termini richiamati, ne comporta, dunque, l'inammissibilità. Ne consegue, peraltro, che appaiono evidentemente infondate le questioni concernenti la presunta violazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui sostengono di fatto un automatismo tra prova introdotta d'ufficio e controprova rimessa alla parte, così ammettendo un diritto assoluto, nel concreto privo di ogni vaglio giurisdizionale, come tale negato da questa Corte con orientamento del tutto consolidato. 6. Ancora sul medesimo tema - l'escussione del consulente di parte [OSCURATO:PERSONA] -, risulta poi inammissibile anche il connesso terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta l'inosservanza dell'art. 603 cod. proc. pen. 6.1. La Corte di appello ha negato tale integrazione alla luce del comma 3 della stessa norma, in forza del quale la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria, in presenza, cioè, di un contesto probatorio lacunoso o, comunque, bisognoso di chiarimenti, 7così da superare la presunzione di completezza dell'indagine istruttoria di primo grado. La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, dunque, non impedisce al giudice di appello di disporre d'ufficio, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione, anche attraverso l'eventuale riassunzione di prove già assunte in primo grado, ritenuta assolutamente necessaria per giungere ad una decisione, di colpevolezza o di innocenza, attraverso un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire. 6.2. Alla luce di queste considerazioni, la motivazione stesa dalla Corte di appello sul punto non appare dunque censurabile, in quanto logicamente sviluppata in piena aderenza al conforme principio giurisprudenziale appena richiamato. A ciò si aggiunga, poi, che la doglianza proposta dai ricorrenti in questa sede denota evidenti elementi di genericità (come peraltro già sottolineato dal [OSCURATO:PERSONA] del gravame), in quanto contesta il mancato "riequilibrio" probatorio da parte della Corte in termini privi di ogni specificità: la decisività "comunque" dell'integrazione - peraltro qui riportata in termini di puro merito, dunque inammissibili - è infatti posta con carattere presuntivo ed assoluto, ossia relativo alla controprova in sé, senza alcuna indicazione circa il contenuto ed il rilievo della deposizione sollecitata, nell'ottica dell'accertamento dei fatti. 7. La motivazione della sentenza, ancora, non merita censura neppure quanto al quarto motivo di ricorso che, coinvolgendo nuovamente la relazione del consulente di parte, contesta l'omessa valutazione del suo contenuto e dei numerosi allegati, che si assumono decisivi per la ricostruzione dell'intera vicenda e che non sarebbero stati esaminati neppure dal consulente del Pubblico Ministero; a riguardo, peraltro, anche la motivazione della sentenza di appello sarebbe viziata, poiché ancorata ad una affermazione di puro stile e priva di fondamento. 7.1. Questa censura non può trovare accoglimento. 7.2. La Corte di appello, pronunciandosi sulla questione, ha infatti sottolineato che la decisione di primo grado dava conto di un effettivo e concreto confronto con tutti gli elementi probatori in atti, così che la versione difensiva e le relative prove a discarico risultavano esaminate ai fini della decisione poi assunta. Ne consegue, dunque, una motivazione congrua e priva di vizi. 7.3. Il motivo del comune ricorso, peraltro, risulta inammissibile in questa sede, perché richiama - con carattere evidentemente fattuale - alcuni "tasselli determinanti emersi dalla lettura dell'elaborato" del consulente di parte, che non sarebbero stati valutati dall'altro professionista e dei quali entrambe le sentenze non darebbero conto. La censura, ancora, è posta con carattere generico, così come la dedotta violazione di principi costituzionali e convenzionali a sostegno del diritto di difesa: in alcun punto, infatti, si precisa da quali passi della sentenza di 8condanna emergerebbe la mancata valutazione degli argomenti difensivi, anche a carattere tecnico, e quale decisivo effetto tale eventuale omissione avrebbe prodotto sull'esito del giudizio. 8. Con riguardo, poi, al più che ampio quinto motivo, in punto di responsabilità per il delitto di cui all'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la Corte osserva quanto segue. 8.1. In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza di appello dà ampiamente conto della tesi difensiva, sostenuta anche attraverso la consulenza di parte, in forza della quale entrambi i ricorrenti sarebbero stati truffati da tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poi dai primi querelati, alle cui società di finanziamento (Lu.ce. Consulting e M.D. Finance) i primi avrebbero affidato il compito di versare gli oneri contributivi delle società di cui erano legali rappresentanti ([OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.), dietro pagamento del relativo importo, maggiorato della commissione del 4%: ebbene, in ottica ricorrente le due società di finanziamento non avrebbero mai versato le somme dovute, appropriandosene, ed avrebbero a tal fine presentato all'Agenzia delle entrate plurimi modelli F24 contenenti compensazioni con crediti inesistenti, facendo peraltro apparire sul cassetto fiscale delle società che i debiti contributivi erano stati invece adempiuti mediante versamenti effettivi. Questa truffa sarebbe stata scoperta dai ricorrenti soltanto a seguito di un invito a regolarizzazione ricevuto dall'INPS, al quale sarebbero seguiti il pagamento - da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - degli oneri relativi ad ottobre 2019 e la richiesta di rateizzo integrale del restante debito, con pagamento di oltre 1,5 milioni di euro complessivi. 8.2. La sentenza, pertanto, ben evidenzia la piena comprensione della versione difensiva e della documentazione che la sostiene, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti. 8.3. Tanto premesso, la stessa pronuncia di appello ritiene non condivisibile questa tesi, confermando il giudizio di responsabilità degli imputati - quanto al delitto di indebita compensazione loro in concorso contestato (capi A e B) - con una motivazione del tutto solida, fondata su oggettivi elementi istruttori e sull'esame di questi, sviluppato con argomenti privi di qualunque illogicità manifesta. Una motivazione, pertanto, non censurabile in questa sede. 8.4. In particolare, la sentenza ha preso le mosse da pacifici dati documentali, così evidenziando che: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le società facenti capo ai ricorrenti avevano richiesto all'INPS il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC); b) il giorno seguente, l'Istituto aveva invitato le stesse società a regolarizzare la propria posizione contributiva, per un importo pari a circa 530.000 euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e a circa 1.060.000 euro quanto a MOON s.r.I.; c) il 15/10/2019, lo studio professionale di consulenza del lavoro, che operava per conto delle società medesime, aveva trasmesso all'INPS le quietanze F24 relative al periodo gennaio- 9luglio 2019, pacificamente contraffatte, dalle quali risultavano effettivamente pagati i contributi; d) tali quietanze riportavano lo stesso numero di protocollo contenuto nelle deleghe di pagamento F24 presenti negli archivi dell'Agenzia delle entrate, nelle quali, tuttavia, risultavano compensazioni "orizzontali" - codice tributo 1631 - per importi rilevanti (circa 800 mila euro quanto ad [OSCURATO:SOCIETA]. e 1,7 milioni di euro quanto a MOON s.r.I.). 8.5. Di seguito, la Corte di appello ha richiamato plurimi elementi particolarmente significativi nella contestata ottica fraudolenta, quanto ai rapporti tra i due ricorrenti e le rispettive società, risultati perfettamente sovrapponibili, peraltro riportando dati di cui i ricorsi non trattano affatto. In particolare, la sentenza impugnata ha sottolineato che [OSCURATO:SOCIETA]. e MOON s.r.I.: a) erano state costituite lo stesso giorno (30/11/2018) e innanzi allo stesso notaio; b) avevano il medesimo, specifico oggetto sociale (lavorazione e disossatura di carni svolte presso strutture di terzi); c) avevano la medesima sede sociale, a Napoli, poi - con due atti del 22/2/2020 - trasferita nel Comune di Langhirano (Pr), sempre al medesimo indirizzo. Ancora, era stato accertato che i relativi legali rappresentanti, ossia i due ricorrenti, risultavano risiedere nella medesima strada, a Napoli; che gli stessi avevano costituito anche due cooperative, con medesima denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e di MOON s.r.I., poi poste in liquidazione in pari data; che, infine, le due società presentavano una ingente esposizione debitoria previdenziale. 9.  Ancora riportando oggettivi elementi istruttori, la Corte di merito ha poi evidenziato che le compensazioni presso l'Agenzia delle entrate erano state compiute - da entrambe le società - versando soltanto 0,01 euro, così consentendo alle stesse di non pagare quanto dovuto, a tal fine utilizzando proprio quegli stessi modelli F24 che sarebbero stati successivamente contraffatti, a seguito della richiesta di chiarimenti da parte dell'INPS. 10.  Di seguito, ed ancora con una motivazione pienamente logica e coerente, oltre che comprensiva di tutte le prospettazioni offerte nel giudizio, la sentenza ha affrontato il tema del profilo soggettivo del reato, contestando la tesi difensiva secondo la quale i ricorrenti sarebbero stati vittime di una truffa da parte dei citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che - come già richiamato - avrebbero proposto loro di far fronte ai pagamenti contributivi attraverso contratti di finanziamento stipulati con le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 10.1. In termini contrari a questa ricostruzione della vicenda, e dunque a sostegno della sua implausibilità, la Corte d'appello ha infatti ampiamente sottolineato che: a) le scritture private che le società facenti capo ai ricorrenti avevano stipulato con le citate finanziarie avrebbero avuto ad oggetto il solo mese di aprile 2019, mentre il rapporto si era sviluppato per diversi mesi dello stesso anno; b) l'affermazione difensiva secondo cui i cassetti fiscali delle due società, 10compulsati dai ricorrenti, avrebbero attestato versamenti reali a pagamento dei debiti contributivi, dunque senza alcuna compensazione, risultava smentita da quanto accertato dal consulente del Pubblico Ministero, il quale aveva effettuato una specifica verifica con riferimento ai periodi di interesse (senza alcun rilievo, dunque, per l'epoca in cui tale verifica era stata compiuta), così riscontrando le compensazioni effettuate. Al riguardo, peraltro, doveva ritenersi inverosimile, e comunque indimostrata, la tesi difensiva secondo cui i ricorrenti avrebbero subito anche una sorta di "manipolazione informatica", per la quale i cassetti fiscali avrebbero fatto loro apparire pagamenti effettuati, non compensazioni; c) i ricorrenti non avevano prodotto alcuna fattura attestante i puri ingenti esborsi di denaro che sostenevano di aver effettuato in favore delle due finanziarie; d) al di là dei nomi e cognomi degli stessi consulenti, i ricorrenti non avevano fornito alcun elemento sufficiente alla identificazione di questi, né alcuna informazione, sia pure sommaria, quanto alle due società di finanziamento (che, peraltro, la difesa assumeva essere di primaria importanza sul territorio nazionale), né, infine, alcuna ulteriore documentazione, nonostante la sicura rilevanza dei rapporti economici che si sosteneva avvenuti. A tale ultimo riguardo, peraltro, la difesa aveva richiamato le movimentazioni bancarie, ma la sentenza ha sottolineato che gli importi apparentemente bonificati dalle due società nei confronti delle finanziarie non corrispondevano comunque a quello complessivo dei rispettivi debiti erariali, maggiorati della commissione del 4%. 10.2. Alla luce di tutti questi elementi, evidentemente comprensivi anche degli argomenti sostenuti dalla difesa con l'atto di appello (e, con particolare ampiezza, ribaditi in questo quinto motivo di ricorso, così come nel precedente, v. pag. 17), la Corte di appello ha dunque concluso per la responsabilità di entrambi gli imputati quanto al delitto di indebita compensazione, peraltro evidenziando che i comportamenti successivi alla richiesta di regolarizzazione da parte dell'INPS (versamento quanto al mese di ottobre 2019, richiesta di rateizzazione e parziale versamento del pregresso), ancora diffusamente ripresi nel ricorso a sostegno della mancanza (quantomeno) dell'elemento soggettivo del reato, ben potevano essere spiegati dalla necessità che i ricorrenti avevano di ottenere il rilascio del DURC, condizione necessaria per consentire la prosecuzione delle loro attività. 10.3. Ne emerge, pertanto, una motivazione del tutto affidabile, sostenuta da argomentazioni evidentemente solide e strettamente ancorate al dato probatorio, in assenza di qualunque illogicità manifesta. Ancora, una motivazione che ha esaminato in modo diffuso gli argomenti difensivi, ripetutamente ripresi anche in questo motivo di ricorso, superandoli con un più che adeguato esame di tutte le emergenze istruttorie.                 1111. Il sesto motivo di ricorso - che contesta l'affermazione di responsabilità con riguardo ai capi C) e D), oggetto di riqualificazione dalla fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen. a quella di cui agli artt. 476-482 cod. pen. - risulta ancora infondato. 11.1. I ricorrenti ribadiscono i medesimi argomenti già sollevati nel giudizio di appello, evidenziando che la contestata falsificazione sarebbe avvenuta soltanto quando le indebite compensazioni erano state già scoperte, in quella fase interlocutoria nella quale l'INPS aveva chiesto alle due società di regolarizzare la propria posizione contributiva. A giudizio della difesa, quindi, i modelli F24 inviati a quel momento non avrebbero avuto alcuna capacità ingannatoria nei confronti dell'Istituto, tanto che le difformità contenute sarebbero state immediatamente riscontrate; analogamente, non sarebbero stati formati per il tramite di funzionari degli istituti di credito, ma direttamente dagli imputati, difettando, pertanto, di quel requisito pubblicistico necessario per configurare il reato. 11.2. Tanto richiamato, il Collegio osserva che la riqualificazione operata dalla sentenza di appello non merita censura. 11.3. In primo luogo, costituisce argomento non contestato, anche per i ricorrenti, che i modelli F 24 - di versamento di somme a titolo di imposta presso gli sportelli delle banche delegate a tale incasso - costituiscono atti pubblici (per tutte, Sez. 5, n. 18803 del 15/2/2018, Pg/Grasso, Rv. 272860). 11.3.1. Il modello in esame, compilato dal privato e completato dagli addetti agli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte, funge infatti, per la normativa di settore, da attestazione del pagamento delle stesse, avvenuto alla presenza del dipendente della banca delegata, e costituisce la prova documentale dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, con efficacia pienamente liberatoria del contribuente. Difatti, l'art. 19, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (richiamato dalla Corte di appello ed oggi abrogato dal d. Igs. 24 marzo 2025, n. 33), che disciplina le modalità di versamento delle imposte mediante delega, regolando i rapporti fra gli istituti di credito delegati e l'Amministrazione finanziaria (come ricorda la pronuncia delle Sezioni unite civili, n. 9567 del 05/05/2014, Agenzia Entrate contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 630875), così recita(va), ai primi tre commi:  1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5. 2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, recante l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve recare altresì 12l'indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione. 3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell'articolo 17. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo." 11.4. In forza di quanto precede, dunque, la falsa attestazione fatta a chi partecipa alla redazione del modello F24 - ad esempio, il dipendente della banca delegato all'incasso della somma versata a titolo di imposta o di contributi - configura proprio il delitto in origine contestato, punito dall'art. 483 cod. pen., ossia la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. 11.4.1. Diversamente, nel caso in cui la falsificazione avvenga in un momento successivo alla formazione dell'atto, ad opera del solo privato e senza alcun intervento del soggetto già chiamato a dare veste pubblica all'atto medesimo, come nella vicenda in esame, la condotta integra la falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi degli artt. 476-482 cod. pen., come correttamente affermato dalla Corte di appello. Se è vero, infatti, come sostenuto nei ricorsi, che in questa ipotesi "non è presente alcuna falsa attestazione nel processo formativo dell'atto pubblico, che viene inoltrato già confezionato agli Uffici preposti", dovendosi pertanto escludere la fattispecie di cui all'art. 483 cod. pen., è altresì innegabile che il medesimo atto risulta contraffatto in termini materiali, con una condotta di alterazione, senza che, tuttavia, la sua originaria natura pubblica venga intaccata. 11.4.2. Ne consegue, allora, che non può essere condivisa la tesi difensiva secondo cui il mancato "intervento", in questa fase di alterazione, del soggetto abilitato a dare veste pubblica all'atto impedirebbe in radice la medesima qualificazione pubblica dello stesso, una volta alterato: il delitto di falsità materiale di cui agli artt. 476-482 cod. pen., infatti, richiede o la formazione  tout court di un atto pubblico inesistente, o la contraffazione di un atto pubblico regolarmente formato, proprio come nel caso di specie. Non rileva, pertanto, il "secondo momento" in cui il falso è stato commesso rispetto alla formazione dell'atto, né tantomeno la fase "interlocutoria" nella quale sarebbe maturato, quanto la circostanza che la condotta ha avuto ad oggetto un atto "nativo" pubblico (I'F24 che conteneva le compensazioni di crediti pacificamente inesistenti). La Corte di appello, pertanto, non ha commesso l'errore contestato dai ricorrenti, ossia aver confuso i modelli F24 "veri" con quelli "falsi" (tali dovendosi qualificare - in ottica difensiva - soltanto quelli presentati in banca per il pagamento, nei fatti tradottisi in una pressoché integrale compensazione): la sentenza impugnata, infatti, ha sottolineato che i modelli F24 erano stati originariamente formati in modo corretto, quali atti pubblici, per quanto ideologicamente falsi (perché contenevano 13compensazioni con crediti inesistenti), per essere poi materialmente contraffatti con l'indicazione di effettivi pagamenti mai avvenuti. 11.5. Anche l'affermazione di responsabilità quanto ai capi C) e D), pertanto, non merita alcuna censura. 12.  Con riguardo, infine, al settimo motivo del comune ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata valutazione del comportamento successivo dei ricorrenti, la questione risulta ancora priva di fondamento. 12.1. Rispondendo alla medesima censura contenuta nel gravame, infatti, la Corte di appello - con motivazione del tutto adeguata e priva di illogicità manifesta - ha richiamato la particolare gravità dei reati desunta dalle modalità certamente insidiose degli stessi, insieme all'entità dei crediti indebitamente compensati ed alla notevole intensità del dolo così mostrata, con evidenze criminose non di minimo spessore. Ancora, la sentenza ha valorizzato - a carico di entrambi gli imputati - un recente precedente specifico quanto al delitto di cui all'art. 10- quater,  d. Igs. n. 74 del 2000, "che ne certifica la pericolosità sociale", così ulteriormente giustificando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 13.  I ricorsi, pertanto, debbono essere rigettati, ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.     P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11686/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris