CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025
Cassazione n. 29468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 05/11/2025 della Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05BKG3H);[OSCURATO:PERSONA] che tanto il primo motivo di ricorso (avente ad oggetto laqualificazione del fatto) quanto il secondo, con cui si contesta il mancatoriconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., sonoprivi della necessaria specificità - in quanto meramente riproduttivi di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridicidal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata – ed esulano altresì da quelli consentiti in quantovolti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fontiprobatorie, estranea al sindacato di legittimità, e avulsi da pertinenteindividuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate daigiudici di merito;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente