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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 agosto 2026

Cassazione n. 24504/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 1872/2026Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 24504/2026Data pubblicazione 06/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 1872/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiClaudio Lucisano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 1766/2/2025depositata il 3 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 09 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al proprioricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 1872/2026Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 24504/2026Data pubblicazione 06/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 1872/2026 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.tiClaudio Lucisano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia n. 1766/2/2025depositata il 3 giugno 2025.Visto l’atto depositato il 09 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al proprioricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 24504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris