CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 16221/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, il quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, haparzialmente riformato la pronuncia del Tribunale cittadino del 25 ottobre 2022,con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 81cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per aver ceduto sostanzestupefacenti – eroina e cocaina/crack ad [OSCURATO:PERSONA], cocaina a [OSCURATO:PERSONA] – inGenova il 10 settembre 2021, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si procedevaseparatamente. Il primo aveva agito in qualità di "palo" nella prima cessione e diautore materiale nella seconda; il secondo, viceversa, come autore materiale nellaprima e come "palo" nella seconda.Il giudice di primo grado fondava la propria decisione sugli accertamenti degliagenti operanti, presenti alle cessioni, sulle dichiarazioni degli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] ePisani, sui verbali di perquisizione e sequestro e sull’esito delle analisi chimico-tossicologiche. Irrogava la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro800 di multa, con i doppi benefici di legge, disponendo altresì il ritiro della patentedi guida per un anno, la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confiscadella somma di denaro in sequestro.Avverso la sentenza interponeva appello il difensore dell’imputato, articolandoquattro motivi: assoluzione per la particolare tenuità del fatto ai sensidell’art. 131-bis cod. pen.; concessione dell’attenuante del danno patrimoniale dispeciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen.; riduzione massima della pena inapplicazione delle attenuanti generiche già riconosciute; revoca della confisca dellasomma di denaro sequestrata; revoca della pena accessoria del ritiro dellapatente.Il giudice del gravame, per quanto di interesse in questa sede, ha disattesola richiesta di revoca della confisca del denaro sequestrato, osservando che ilprezzo complessivo del reato ammontava ad euro 45,00, a fronte di una sommasequestrata di euro 85,00: quanto alla residua differenza di euro 40,00, hadisposto d’ufficio la conversione del sequestro probatorio in sequestroconservativo, a garanzia del pagamento delle spese processuali, tra cuieuro 366,00 dovuti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova perl’esecuzione delle analisi chimiche sulle sostanze stupefacenti.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazionee, con l’unica censura, deduce erronea applicazione degli artt. 316 e 317cod. proc. pen. in ordine alla disposta conversione del sequestro probatorio insequestro conservativo, vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. c),cod. proc. pen.Il ricorrente ricorda di aver chiesto in appello la revoca della confisca dellasomma di denaro in sequestro eccedente il prezzo delle cessioni contestate.Il giudice di secondo grado, pur avendo implicitamente riconosciutol’impossibilità di mantenere la confisca sull’intera somma sequestrata, haprovveduto d’ufficio alla conversione del sequestro probatorio in sequestroconservativo, senza che il Pubblico Ministero avesse formulato alcuna richiesta intal senso; circostanza desumibile dalla lettura delle conclusioni depositate il 13giugno 2025, agli atti del procedimento.Si osserva che l’art. 316 cod. proc. pen. riserva in via esclusiva al PubblicoMinistero la legittimazione a richiedere il sequestro conservativo, mentre ilsuccessivo art. 317 cod. proc. pen. disciplina il procedimento da seguire. La misuraadottata d’ufficio dal giudice si pone quindi in violazione del regime codicisticovigente, che non ammette iniziativa officiosa sul punto. Il provvedimentoimpugnato risulta pertanto affetto dal denunciato vizio di legittimità.Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata in parte qua, conogni conseguenza di legge.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La questione posta all’esame del Collegio è se il giudice possa disporre d’ufficiola conversione di un sequestro probatorio in sequestro conservativo a garanzia delpagamento delle spese processuali, in assenza di qualsiasi richiesta del PubblicoMinistero o della parte civile.La risposta è negativa in quanto la lettera della legge non lascia spazio ainterpretazioni alternative.L’art. 262, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, quando le esigenzeprobatorie siano venute meno, la restituzione delle cose sequestrate “non èordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile,che sulle cose appartenenti all’imputato o al responsabile civile sia mantenuto ilsequestro a garanzia dei crediti indicati nell’articolo 316”.La locuzione “a richiesta” evidenzia la previsione di un meccanismo adimpulso di parte, nel quale il giudice può provvedere soltanto se sollecitato da chiha interesse alla conservazione del vincolo. Mancando la richiesta, il poteredecisorio non si radica.Questo principio è acquisito nella giurisprudenza di legittimità.Questa Corte ha già affermato che il giudice non può trasformare il sequestroprobatorio in sequestro conservativo a garanzia del pagamento delle spese digiustizia, senza una richiesta del pubblico ministero, espressamente previstadall’art. 262, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 3225 del 12/10/1999,Rv. 216395 - 01).Il sequestro conservativo è uno strumento di tutela di crediti patrimoniali– spese processuali, pena pecuniaria nei limiti residui di legge, obbligazioni civiliderivanti dal reato – e la scelta di azionarlo spetta ai soggetti portatori di quegliinteressi: lo Stato, tramite il Pubblico Ministero, o la persona offesa costituitasiparte civile.Il giudice è l’arbitro chiamato a valutare la richiesta altrui, non a sostituirsiall’iniziativa delle parti. Ammettere il contrario significherebbe attribuire al giudiceuna funzione di supplenza dell’accusa incompatibile con i principi fondamentali delprocesso accusatorio.Il caso in esame si iscrive esattamente in questo schema.La Corte di appello ha operato la conversione del sequestro probatorio insequestro conservativo – sulla somma di euro 40,00, residua rispetto al prezzo delreato confiscato – senza che il Pubblico Ministero avesse formulato alcuna richiestain tal senso.Va ulteriormente osservato che la regola del necessario impulso di parte valein modo uniforme per tutte le ipotesi di conversione del sequestro cautelare reale.L’art. 323, comma 4, cod. proc. pen. – che governa la conversione delsequestro preventivo in conservativo – adopera la medesima formula “a richiestadel pubblico ministero o della parte civile”, confermando la coerenza sistematicadella scelta legislativa, secondo la quale il giudice, in nessuna fase processuale,può imporre un vincolo conservativo senza essere previamente investito dalladomanda di chi a quella tutela ha diritto.La possibilità teorica della conversione – che la giurisprudenza riconosce finoal passaggio in giudicato della sentenza – nulla toglie all’irrinunciabilità delpresupposto della richiesta di parte, che non è condizione meramente formale, marequisito di legittimità sostanziale del provvedimento (Sez. 5, n. 9531 del09/03/2006, Rv. 233906 - 01).2. Alla luce dei richiamati principi, la sentenza impugnata va annullata senzarinvio, limitatamente alla disposta conversione del sequestro probatorio insequestro conservativo, con eliminazione di tale statuizione. Non vi è luogo adisporre il rinvio, poiché l’illegittimità discende dal difetto del presupposto legale(richiesta del pubblico ministero o della parte civile) e l’esito è vincolato.Ne consegue che questa Corte può provvedere direttamente, eliminando lastatuizione e adottando i consequenziali provvedimenti restitutori, ai sensidell’art.620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.La somma di euro 40,00 dovrà pertanto essere restituita a [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conversione insequestro conservativo del sequestro probatorio della somma di euro 40,00,statuizione che elimina disponendo la restituzione di tale somma all’avente diritto.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen.Così deciso il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente