CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27178/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Marsala del 2 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 189, comma 6, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto genuine e credibili le dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA]- selmo Vita e della sorella [OSCURATO:PERSONA], sebbene dall'attività istruttoria fossero emerse enormi discrasie con le altre risultanze probatorie. In particolare, era chiaro che il Blunda non si fosse accorto di aver eventualmente stretto l'autovettura con alla guida la [OSCURATO:PERSONA]. Egli, pertanto, non aveva avuto nessuna consapevolezza del verificarsi dell'incidente e della riconducibilità al proprio comportamento stradale. I giudici di merito non hanno valutato le fotografie prodotte dalla difesa e dalla Procura nonché le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva che gli occupanti del camion (il ricorrente e lo stesso teste) non avevano avuto consapevo- lezza della commissione dell'incidente stradale. 2.2. Vizio di illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del Blunda ed all'inidoneità della stessa a superare il vaglio del ragionevole dubbio. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione logica, la Corte territoriale ha fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di valu- tazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analiticità della deposizione nonché all'as- senza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza - sulla base della presunzione che, fino a prova contraria, il teste, ove sia in posizione di terzietà rispetto alle parti, riferisce di solito fatti obietti- vamente veri (principio di affidabilità) e mente solo in presenza di un sufficiente in- teresse a farlo (principio di normalità), specialmente nel caso in cui dalla veridicità del dichiarato possano scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri (prin- cipio di responsabilità) (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). ,( Nel caso in esame, la Corte palermitana con motivazione lineare e coerente, ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che il Blunda, alla guida dell'autocarro, aveva sorpassato le auto che la seguivano e la propria, effettuando una manovra vietata e stringendola verso il muretto, ma lealmente, senza cercare di aggravare la posizione dell'imputato, escludeva un contatto tra la sua autovettura e il veicolo dell'imputato. Inoltre, nella sentenza impugnata, si è chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la dinamica del sinistro era stata confermata non solo dal [OSCURATO:PERSONA], ma anche dalle testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si è dato atto altresì che il teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che la posizione dell'auto [OSCURATO:PERSONA] rinvenuta schiantata contro un muro era perfettamente compa- tibile con la descrizione degli eventi sopra illustrata. La Corte distrettuale ha infine logicamente spiegato le ragioni della ritenuta inat- tendibilità delle dichiarazioni del teste Curia, interessato al trasporto di alcuni quintali di uva che il mezzo stava effettuando. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in R