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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11065/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21462-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4458/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma di emettere un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di 470.660,00, a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] ed oggi [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere ad una domanda volta a far accertare la natura di patto commissorio di un contratto con il quale le era stato trasferito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice dell’istituto di credito, un immobile.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la società ingiunta, chiedendo di procedere alla liquidazione dei compensi sulla base dei valori medi tariffari.

Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Roma, emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in favore del professionista, Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 con la sentenza n. 24295/2011, confermava la condanna di cui all’ordinanza emessa.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva l’opponente.

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 44587 del 12 luglio 2016, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava la società al pagamento della somma di 288.170,77, oltre spese generali ed accessori, ed interessi al saldo, detratto quanto già ricevuto dall’appellante.

Disattese alcune eccezioni di rito, la sentenza riteneva che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, i compensi andassero liquidati in applicazione dei valori medi tariffari.

In particolare, andava riconosciuto il compenso per la ricerca di documenti, per la redazione della comparsa conclusionale e per la partecipazione ad altre due udienze.

Infatti, doveva reputarsi che la cernita dei documenti da produrre fosse frutto dell’attività dell’appellante, mentre quanto alla comparsa conclusionale, il solo fatto che fosse stata ventilata, nell’imminenza della data del deposito, la possibilità di una definizione transattiva della controversia nella quale il Pizzoli prestava il proprio patrocinio, non lo esimeva dal dover redigere tale scritto difensivo, e ciò anche alla luce del fatto che l’ipotesi transattiva era stata Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 prospettata da soggetti che non potevano impegnare validamente la società.

In merito alle due udienze da remunerare, l’errore del Tribunale era consistito nell’avere provveduto alla liquidazione sulla base dei valori minimi.

Era però da disattendere, alla luce della data di conclusione dell’incarico professionale, la pretesa di conseguire gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002.

In merito all’appello incidentale della banca, la Corte distrettuale riteneva che fosse corretta la determinazione del valore della causa nell’importo di 83,5 miliardi di lire, come accertato nella sentenza, non potendosi accreditare la tesi circa un valore inferiore della controversia de quo.

Era invece accolta la richiesta di tenere conto, ai fini di quanto ancora dovuto, delle somme già incassate dal professionista per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., in combinato disposto con Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l’art. 6 del DM n. n. 585/1994 e del successivo DM n. 127/2004, non avendo i giudici di appello determinato i compensi sulla base del petitutm della causa di merito nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività difensiva.

Si deduce che, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., al valore del capitale deve aggiungersi quanto corrisponde al calcolo degli interessi maturati sul primo sino alla data di proposizione della domanda.

Ciò implica che alla data in cui è stata introdotta la causa, il valore della controversia era superiore a 100 miliardi delle vecchie lire.

Il motivo è inammissibile.

Come si ricava dal contenuto della sentenza del Tribunale, per quanto riportato nello stesso ricorso, questi aveva ritenuto che la causa in relazione alla quale era richiesto il compenso, avesse un valore pari a £. 83.500.000.000, pari all’importo dei finanziamenti ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla data del dicembre del 1995, e ciò in ragione dell’asserita natura solutoria della cessione di un immobile della debitrice ad estinzione del detto debito.

Il raffronto con i motivi di appello proposti dall’odierno ricorrente, sempre per come riportati in carattere virgolettato in ricorso (pagg. 11 e ss.) denota come manchi una specifica contestazione all’individuazione del valore Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 della controversia al quale commisurare il calcolo dei compensi, valore che, ove non condiviso, andava invece contrastato con apposito motivo di appello, palesandosi quindi tardiva ed inammissibile la pur sollevata contestazione in appello, ma solo nella replica del 12/9/2011 (cfr. pag. 12 del ricorso).

L’errore denunciato in motivo, ove per ipotesi sussistente, sarebbe quindi da addebitare già alla sentenza di primo grado, ma l’omessa denuncia in appello, ne preclude la deducibilità in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 nn. 2 e 3 del DM n. 585/1994 e del successivo DM n. 127/2004, con la violazione dell’art. 2233 e 2730 c.c. e 36 Cost.Si deduce che era stato dedotto che i compensi da liquidare dovessero tenere conto dell’urgenza dell’attività svolta, essendo stato officiato dell’incarico in prossimità della scadenza del termine di costituzione.

Inoltre, occorreva tenere conto della straordinaria importanza della causa, quale desumibile dal valore elevato, dalla presenza di una pluralità di parti e di domande, e dalla elevata complessità della materia trattata, tenendo conto anche degli effetti non patrimoniali che si sarebbero prodotti in danno della banca in caso di soccombenza.

Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Si deduce che gli artt. 5 dei citati DDMM prevedono l’aumento degli onorari massimi da due a quattro volte, il che porta a ritenere che è su tale maggiore importo che debbano calcolarsi gli onorari.

A detta del ricorrente in ragione dell’aumento per la straordinaria importanza, l’onorario massimo riconosciuto dalla Corte d’Appello è in realtà corrispondente all’onorario minimo calcolato sulla base degli onorari frutto di aumento ex art. 5 nn. 2 e

3. Ne deriva che i giudici di appello, pur affermando la debenza dei compensi secondo gli onorari medi, hanno in realtà liquidato il dovuto sulla base dei minimi tariffari.

Anche tale motivo è inammissibile.

Rileva il Collegio che l’art. 5 del DM n. 127/2004 (il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello del DM n. 585/1994), al n. 2, per le cause di particolare importanza, prevede che la liquidazione degli onorari, a carico però del soccombente, “può” arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti, mentre il terzo comma, per la liquidazione a carico del cliente, oltre che in applicazione dei criteri dettati dai commi precedenti, dispone che, tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento degli atti e nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione “può arrivare, fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell’Ordine”.

Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 In disparte l’assenza nella specie del prescritto parere del Consiglio, rileva tuttavia la formulazione letterale della norma che denota in maniera evidente come l’aumento, per entrambi i commi, sia meramente facoltativo, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

In relazione all’analoga previsione di cui all’art. 3 della tariffa penale di cui al d.m.

Giustizia n. 127 del 2004, questa Corte ha affermato che la norma non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito - e, perciò, insindacabile in sede di legittimità - di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti (Cass.n. 21906/2019).

Analogamente, quanto alle previsioni che dispongono l’aumento per la difesa plurima, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui (Cass. n. 2254/2007) il riconoscimento della prevista maggiorazione, esplicitamente prevista anche dall'art. 5 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensì implica l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità (conf.

Cass. n. 19089/2009), neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 5202/1983, in relazione all’analoga Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Ad identiche conclusioni si è poi pervenuti anche a seguito dell’emanazione del DM n. 140/2012, che ha ritenuto che in relazione ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass.n. 12537/2019).

Né appare condivisibile, l’assunto di parte ricorrente secondo cui, ove in ipotesi sia possibile l’aumento fino a quattro volte dei valori massimi, tale maggior valore sarebbe la base sulla quale determinare i minimi ed i massimi, avendo Cass. n. 269/2017 ribadito in motivazione, e sia pur con riferimento alle previsioni di cui al DM n. 140/2012, che deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte, già applicato nella vigenza Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Né può indurre a diverse conclusioni il principio di Cass. n. 29170/2021, che ha prescritto un particolare apporto motivazionale, ma in relazione alla specifica previsione di cui al DM n. 55/2014, nella fattispecie inapplicabile, e specificamente in relazione all’ipotesi di compensi professionali per gli affari di valore superiore ad Euro 520.000,00, avendo la norma previsto che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), formula questa che impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale.

Poiché nella vicenda il mezzo di impugnazione viene a censurare l’esercizio di facoltà discrezionali del giudice di Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. nonché degli artt.1324, 1428 e 1430 c.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto rinunciate o ridotte le domande relative al compenso formulate mediante un allegato alle note di replica, visibilmente affetto da errori di calcolo.

Si assume che la somma riconosciuta in sentenza era riproduttiva di una tabella, già depositata in primo grado in sede di emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che però non contemplava alcune delle voci poi attribuite dalla sentenza d’appello (ricerca documenti, comparsa conclusionale, due udienze).

Gli importi ivi riportati erano stati acriticamente recepiti dal giudice di appello, al quale era stata indirizzata una richiesta di correzione di errore materiale, che è stata disattesa dal Collegio rilevandosi che la correzione non riguardava un errore del giudice, essendo stato l’errore lamentato indotto da un errore di calcolo contenuto in un atto dello stesso appellante.

Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il motivo è inammissibile in quanto redatto in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c.

Infatti, il motivo di ricorso né il ricorso in altre sue parti si perita di riprodurre il contenuto della tabella che sarebbe stata recepita in sentenza, onde poter apprezzare se effettivamente la liquidazione sia avvenuta senza tenere conto di tutte le voci invece spettanti al professionista.

Né possono supplire a tale carenza le tabelle poi riprodotte alle pagg. 26 e ss., che appaiono sviluppate sulla base di un valore della controversia superiore a quello che invece è stato ritenuto corretto dalla Corte d’Appello, senza che il primo motivo sia idoneo ad inficiarne la correttezza della valutazione.

L’omessa riproduzione di tale tabella in ricorso, a fronte del richiamato effettuato in sentenza al suo contenuto che nella sua ampiezza non permette di apprezzare se effettivamente Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 la tabella avesse omesso di considerare alcune delle voci poi riconosciute in sentenza, denota come la formulazione del motivo sia in evidente violazione del detto principio e ciò comporta la conseguente inammissibilità del mezzo di gravame.

5. Il ricorso va pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio di soccombenza.

6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 5.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, Ric. 2017 n. 21462 sez.

S2 - ud. 22-03-2022 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 21462 sez.

S2 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21462-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 71, presso lo F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4458/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie delle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma di emettere un decreto ingiuntivo per il complessivo importo di 470.660,00, a titolo di compensi per l’attività difensiva svolta nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] ed oggi [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere ad una domanda volta a far accertare la natura di patto commissorio di un contratto con il quale le era stato trasferito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice dell’istituto di credito, un immobile. Avverso tale decreto proponeva opposizione la società ingiunta, chiedendo di procedere alla liquidazione dei compensi sulla base dei valori medi tariffari. Nella resistenza dell’opposto, il Tribunale di Roma, emessa ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. in favore del professionista, Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 con la sentenza n. 24295/2011, confermava la condanna di cui all’ordinanza emessa. Avverso tale sentenza proponeva appello l’avv. [OSCURATO:PERSONA] cui resisteva l’opponente. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 44587 del 12 luglio 2016, in parziale riforma della sentenza appellata, condannava la società al pagamento della somma di 288.170,77, oltre spese generali ed accessori, ed interessi al saldo, detratto quanto già ricevuto dall’appellante. Disattese alcune eccezioni di rito, la sentenza riteneva che, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, i compensi andassero liquidati in applicazione dei valori medi tariffari. In particolare, andava riconosciuto il compenso per la ricerca di documenti, per la redazione della comparsa conclusionale e per la partecipazione ad altre due udienze. Infatti, doveva reputarsi che la cernita dei documenti da produrre fosse frutto dell’attività dell’appellante, mentre quanto alla comparsa conclusionale, il solo fatto che fosse stata ventilata, nell’imminenza della data del deposito, la possibilità di una definizione transattiva della controversia nella quale il Pizzoli prestava il proprio patrocinio, non lo esimeva dal dover redigere tale scritto difensivo, e ciò anche alla luce del fatto che l’ipotesi transattiva era stata Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 prospettata da soggetti che non potevano impegnare validamente la società. In merito alle due udienze da remunerare, l’errore del Tribunale era consistito nell’avere provveduto alla liquidazione sulla base dei valori minimi. Era però da disattendere, alla luce della data di conclusione dell’incarico professionale, la pretesa di conseguire gli interessi al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002. In merito all’appello incidentale della banca, la Corte distrettuale riteneva che fosse corretta la determinazione del valore della causa nell’importo di 83,5 miliardi di lire, come accertato nella sentenza, non potendosi accreditare la tesi circa un valore inferiore della controversia de quo. Era invece accolta la richiesta di tenere conto, ai fini di quanto ancora dovuto, delle somme già incassate dal professionista per effetto dell’esecuzione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa nel corso del giudizio di primo grado. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. 2. Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., in combinato disposto con Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 l’art. 6 del DM n. n. 585/1994 e del successivo DM n. 127/2004, non avendo i giudici di appello determinato i compensi sulla base del petitutm della causa di merito nella quale il ricorrente aveva prestato la propria attività difensiva. Si deduce che, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., al valore del capitale deve aggiungersi quanto corrisponde al calcolo degli interessi maturati sul primo sino alla data di proposizione della domanda. Ciò implica che alla data in cui è stata introdotta la causa, il valore della controversia era superiore a 100 miliardi delle vecchie lire. Il motivo è inammissibile. Come si ricava dal contenuto della sentenza del Tribunale, per quanto riportato nello stesso ricorso, questi aveva ritenuto che la causa in relazione alla quale era richiesto il compenso, avesse un valore pari a £. 83.500.000.000, pari all’importo dei finanziamenti ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla data del dicembre del 1995, e ciò in ragione dell’asserita natura solutoria della cessione di un immobile della debitrice ad estinzione del detto debito. Il raffronto con i motivi di appello proposti dall’odierno ricorrente, sempre per come riportati in carattere virgolettato in ricorso (pagg. 11 e ss.) denota come manchi una specifica contestazione all’individuazione del valore Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 della controversia al quale commisurare il calcolo dei compensi, valore che, ove non condiviso, andava invece contrastato con apposito motivo di appello, palesandosi quindi tardiva ed inammissibile la pur sollevata contestazione in appello, ma solo nella replica del 12/9/2011 (cfr. pag. 12 del ricorso). L’errore denunciato in motivo, ove per ipotesi sussistente, sarebbe quindi da addebitare già alla sentenza di primo grado, ma l’omessa denuncia in appello, ne preclude la deducibilità in sede di legittimità. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 nn. 2 e 3 del DM n. 585/1994 e del successivo DM n. 127/2004, con la violazione dell’art. 2233 e 2730 c.c. e 36 Cost.Si deduce che era stato dedotto che i compensi da liquidare dovessero tenere conto dell’urgenza dell’attività svolta, essendo stato officiato dell’incarico in prossimità della scadenza del termine di costituzione. Inoltre, occorreva tenere conto della straordinaria importanza della causa, quale desumibile dal valore elevato, dalla presenza di una pluralità di parti e di domande, e dalla elevata complessità della materia trattata, tenendo conto anche degli effetti non patrimoniali che si sarebbero prodotti in danno della banca in caso di soccombenza. Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Si deduce che gli artt. 5 dei citati DDMM prevedono l’aumento degli onorari massimi da due a quattro volte, il che porta a ritenere che è su tale maggiore importo che debbano calcolarsi gli onorari. A detta del ricorrente in ragione dell’aumento per la straordinaria importanza, l’onorario massimo riconosciuto dalla Corte d’Appello è in realtà corrispondente all’onorario minimo calcolato sulla base degli onorari frutto di aumento ex art. 5 nn. 2 e 3. Ne deriva che i giudici di appello, pur affermando la debenza dei compensi secondo gli onorari medi, hanno in realtà liquidato il dovuto sulla base dei minimi tariffari. Anche tale motivo è inammissibile. Rileva il Collegio che l’art. 5 del DM n. 127/2004 (il cui contenuto è sostanzialmente identico a quello del DM n. 585/1994), al n. 2, per le cause di particolare importanza, prevede che la liquidazione degli onorari, a carico però del soccombente, “può” arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti, mentre il terzo comma, per la liquidazione a carico del cliente, oltre che in applicazione dei criteri dettati dai commi precedenti, dispone che, tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti, nonché dell’urgenza richiesta per il compimento degli atti e nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione “può arrivare, fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell’Ordine”. Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 In disparte l’assenza nella specie del prescritto parere del Consiglio, rileva tuttavia la formulazione letterale della norma che denota in maniera evidente come l’aumento, per entrambi i commi, sia meramente facoltativo, essendo rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. In relazione all’analoga previsione di cui all’art. 3 della tariffa penale di cui al d.m. Giustizia n. 127 del 2004, questa Corte ha affermato che la norma non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito - e, perciò, insindacabile in sede di legittimità - di aumentare il compenso in favore dell'avvocato che difenda una parte contro più parti (Cass.n. 21906/2019). Analogamente, quanto alle previsioni che dispongono l’aumento per la difesa plurima, è costante nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui (Cass. n. 2254/2007) il riconoscimento della prevista maggiorazione, esplicitamente prevista anche dall'art. 5 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensì implica l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità (conf. Cass. n. 19089/2009), neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (Cass. n. 5202/1983, in relazione all’analoga Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 previsione contenuta nell’art. 5 del DM del 26 settembre 1979). Ad identiche conclusioni si è poi pervenuti anche a seguito dell’emanazione del DM n. 140/2012, che ha ritenuto che in relazione ai valori minimi, medi e massimi liquidabili, con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare "ulteriormente" il compenso in considerazione delle circostanze concrete, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass.n. 12537/2019). Né appare condivisibile, l’assunto di parte ricorrente secondo cui, ove in ipotesi sia possibile l’aumento fino a quattro volte dei valori massimi, tale maggior valore sarebbe la base sulla quale determinare i minimi ed i massimi, avendo Cass. n. 269/2017 ribadito in motivazione, e sia pur con riferimento alle previsioni di cui al DM n. 140/2012, che deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte, già applicato nella vigenza Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 dell'abrogato comma 4 dell'art. 5 del d.m. n. 127 del 2004, a mente del quale il riconoscimento della maggiorazione del venti per cento della parcella unica, nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, non comporta l'introduzione di un minimo inderogabile della tariffa, bensì importa l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, il che lo rende invocabile solo se tale discrezionalità sia stata positivamente esercitata in favore del professionista. Né può indurre a diverse conclusioni il principio di Cass. n. 29170/2021, che ha prescritto un particolare apporto motivazionale, ma in relazione alla specifica previsione di cui al DM n. 55/2014, nella fattispecie inapplicabile, e specificamente in relazione all’ipotesi di compensi professionali per gli affari di valore superiore ad Euro 520.000,00, avendo la norma previsto che alla relativa liquidazione si applica, "di regola", un incremento fino al 30% dei parametri numerici contemplati dai relativi scaglioni di riferimento (ed individuati, nella specie, dall'art. 22 del cit. d.m.), formula questa che impone uno specifico apporto motivazionale, esplicativo delle ragioni sottese a tale scelta, nel solo caso in cui il giudice reputi di non disporre alcun incremento percentuale. Poiché nella vicenda il mezzo di impugnazione viene a censurare l’esercizio di facoltà discrezionali del giudice di Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 merito, pretendendo erroneamente anche di rideterminare la base per il calcolo degli onorari, invocando una maggiore quantificazione tuttavia rimessa alla discrezionalità del giudice, il motivo è evidentemente inammissibile, investendo apprezzamenti riservati in esclusiva al giudice di merito. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 189 e 190 c.p.c. nonché degli artt.1324, 1428 e 1430 c.c. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto rinunciate o ridotte le domande relative al compenso formulate mediante un allegato alle note di replica, visibilmente affetto da errori di calcolo. Si assume che la somma riconosciuta in sentenza era riproduttiva di una tabella, già depositata in primo grado in sede di emissione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., che però non contemplava alcune delle voci poi attribuite dalla sentenza d’appello (ricerca documenti, comparsa conclusionale, due udienze). Gli importi ivi riportati erano stati acriticamente recepiti dal giudice di appello, al quale era stata indirizzata una richiesta di correzione di errore materiale, che è stata disattesa dal Collegio rilevandosi che la correzione non riguardava un errore del giudice, essendo stato l’errore lamentato indotto da un errore di calcolo contenuto in un atto dello stesso appellante. Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -11- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 Deduce il ricorrente che in tal modo si sarebbe data rilevanza all’erronea redazione della tabella, attribuendosi alla sua riproduzione, peraltro solo con le note conclusionali, una valenza di tardiva ed inammissibile rinuncia ai compensi dovuti, occorrendo invece tenere conto del complesso delle deduzioni difensive, che nella specie non permettevano di affermare che vi fosse stata una rinuncia del ricorrente anche alle voci non espressamente riprodotte nella detta tabella. Il motivo è inammissibile in quanto redatto in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c. Infatti, il motivo di ricorso né il ricorso in altre sue parti si perita di riprodurre il contenuto della tabella che sarebbe stata recepita in sentenza, onde poter apprezzare se effettivamente la liquidazione sia avvenuta senza tenere conto di tutte le voci invece spettanti al professionista. Né possono supplire a tale carenza le tabelle poi riprodotte alle pagg. 26 e ss., che appaiono sviluppate sulla base di un valore della controversia superiore a quello che invece è stato ritenuto corretto dalla Corte d’Appello, senza che il primo motivo sia idoneo ad inficiarne la correttezza della valutazione. L’omessa riproduzione di tale tabella in ricorso, a fronte del richiamato effettuato in sentenza al suo contenuto che nella sua ampiezza non permette di apprezzare se effettivamente Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -12- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 la tabella avesse omesso di considerare alcune delle voci poi riconosciute in sentenza, denota come la formulazione del motivo sia in evidente violazione del detto principio e ciò comporta la conseguente inammissibilità del mezzo di gravame. 5. Il ricorso va pertanto rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio di soccombenza. 6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi 5.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, Ric. 2017 n. 21462 sez. S2 - ud. 22-03-2022 -13- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 21462/2017 Numero sezionale 631/2022 Numero di raccolta generale 11065/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 21462 sez. S2 -
Decreto Cassazione n. 11065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris