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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36955/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1982; avverso la sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 29 giugno 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. per aver indotto l'agente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano a disporre il dissequestro di un veicolo alla luce di una falsa delega al ritiro, apparentemente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], in- testataria del veicolo, ma in realtà deceduta un anno prima.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato formu- lando tre motivi d'impugnazione.

2.1. Il primo attiene al corretto inquadramento normativo della condotta, che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta sussumere nella fattispecie di cui al- l'art. 480 cod. pen. e non in quella descritta dall'art. 479 del codice penale.

2.2. Il secondo e il terzo, invece, attengono alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dedotto, sostiene la difesa, da una circostanza priva di forza inferen- ziale, rappresentata dal fatto che tra la defunta e la madre dell'imputata vi fosse uno stretto legame di amicizia) e alla prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, del contenuto dell'istanza depositata e, con essa, dei documenti pro- dotti dinanzi al pubblico ufficiale (dedotta, anche in questo caso, da circostanze ritenute irrilevanti, quali il fatto che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse stata reperita vicino all'abitazione del Policardi e dall'avvento pagamento da parte di quest'ultimo di una sanzione amministrativa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato.

La fattispecie di cui all'art. 480 cod. pen. si specifica, rispetto al modello ge- nerale di cui all'art. 479 cod pen., perché l'oggetto materiale è costituito da au- torizzazioni o certificazioni amministrative.

Ebbene, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, hanno natura di documenti secondari o derivati, perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche); le autorizzazioni amministrative, inve- ce, sono atti che rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti im- posti dalla legge all'esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli.

Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un'autorizzazione (in quanto finalizzata non già all'attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all'eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell'art. 479 del codice penale (cfr. Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730: "integra il delitto di falso ideologi- co in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di co- lui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del sog- getto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assi- curativa")

2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto.

Le sentenze di primo e secondo grado, con doppia conforme sul punto, giungono alla medesima conclusione, traendo il loro convincimento sulla base di argomenti induttivi perspicui ed univoci, ovvero che: 1) la proprietaria dell'auto [OSCURATO:PERSONA] era ormai morta da un anno; 2) tra la Gabusi, la ma- dre del Policardi e quest'ultimo sussisteva uno strettissimo rapporto di amicizia; 3) l'auto veniva parcheggiata nei pressi dell'abitazione del Policardi; 4) fra i do- cumenti consegnati in data 2 agosto 2016 vi era anche un contratto di assicura- zione stipulato sulla base di una dichiarazione (anch'essa) apparentemente pro- veniente dalla Gabusi, come detto defunta un anno prima, che autorizzava pro- prio il Policardi a firmare un contratto assicurativo per la responsabilità civile del mezzo.

A fronte di ciò, le censure si limitano a prospettare solo una diversa valuta- zione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disat- tesi) dalla corte territoriale.

Ed in quanto tali sono inammissibili, atteso che il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sul vari punti celia decisione im- pugnata ed esula dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva- ta al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 settembre 1982; avverso la sentenza del 31 gennaio 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 29 giugno 2023, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 31 gennaio 2023, la Corte d'appello di Milano, confer- mando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 48, 479 cod. pen. per aver indotto l'agente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano a disporre il dissequestro di un veicolo alla luce di una falsa delega al ritiro, apparentemente sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA], in- testataria del veicolo, ma in realtà deceduta un anno prima. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato formu- lando tre motivi d'impugnazione. 2.1. Il primo attiene al corretto inquadramento normativo della condotta, che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta sussumere nella fattispecie di cui al- l'art. 480 cod. pen. e non in quella descritta dall'art. 479 del codice penale. 2.2. Il secondo e il terzo, invece, attengono alla sussistenza dell'elemento soggettivo (dedotto, sostiene la difesa, da una circostanza priva di forza inferen- ziale, rappresentata dal fatto che tra la defunta e la madre dell'imputata vi fosse uno stretto legame di amicizia) e alla prova della consapevolezza, da parte del ricorrente, del contenuto dell'istanza depositata e, con essa, dei documenti pro- dotti dinanzi al pubblico ufficiale (dedotta, anche in questo caso, da circostanze ritenute irrilevanti, quali il fatto che la vettura, al momento dell'accertamento, fosse stata reperita vicino all'abitazione del Policardi e dall'avvento pagamento da parte di quest'ultimo di una sanzione amministrativa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. La fattispecie di cui all'art. 480 cod. pen. si specifica, rispetto al modello ge- nerale di cui all'art. 479 cod pen., perché l'oggetto materiale è costituito da au- torizzazioni o certificazioni amministrative. Ebbene, i certificati sono atti che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinati anch'essi alla prova, hanno natura di documenti secondari o derivati, perché contengono dichiarazioni di scienza (cioè l'attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale in quanto provengono da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche); le autorizzazioni amministrative, inve- ce, sono atti che rimuovono, temporaneamente o permanentemente, i limiti im- posti dalla legge all'esercizio di un diritto soggettivo o a determinate attività dei singoli. Quindi, il provvedimento (di dissequestro) oggetto della contestazione, in quanto espressione della volontà della pubblica amministrazione finalizzata alla revoca di un precedente provvedimento di sequestro, non è né una certificazione (caratterizzata da una mera dichiarazione di scienza), né un'autorizzazione (in quanto finalizzata non già all'attribuzione o al riconoscimento di un diritto del de- stinatario, ma all'eliminazione di un provvedimento ablatorio) e il relativo falso deve essere qualificato ai sensi dell'art. 479 del codice penale (cfr. Sez. 5, n. 37568 del 26/09/2007, Rv. 237730: "integra il delitto di falso ideologi- co in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale la condotta di co- lui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del sog- getto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assi- curativa") 2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto integralmente versati in fatto. Le sentenze di primo e secondo grado, con doppia conforme sul punto, giungono alla medesima conclusione, traendo il loro convincimento sulla base di argomenti induttivi perspicui ed univoci, ovvero che: 1) la proprietaria dell'auto [OSCURATO:PERSONA] era ormai morta da un anno; 2) tra la Gabusi, la ma- dre del Policardi e quest'ultimo sussisteva uno strettissimo rapporto di amicizia; 3) l'auto veniva parcheggiata nei pressi dell'abitazione del Policardi; 4) fra i do- cumenti consegnati in data 2 agosto 2016 vi era anche un contratto di assicura- zione stipulato sulla base di una dichiarazione (anch'essa) apparentemente pro- veniente dalla Gabusi, come detto defunta un anno prima, che autorizzava pro- prio il Policardi a firmare un contratto assicurativo per la responsabilità civile del mezzo. A fronte di ciò, le censure si limitano a prospettare solo una diversa valuta- zione dei dati fattuali, alla luce di differenti criteri, ampiamente vagliati (e disat- tesi) dalla corte territoriale. Ed in quanto tali sono inammissibili, atteso che il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sul vari punti celia decisione im- pugnata ed esula dai suoi poteri quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riserva- ta al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così
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