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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14961/2026

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iuseppe Di MasciocontroAgenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg.

Lazio sez.dist. di Latina n.684/18/2020depositata il 07/02/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iuseppe Di MasciocontroAgenzia Delle Entrate - Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Statoavverso la sentenza della Comm.trib.reg. Lazio sez.dist. di Latina n.684/18/2020depositata il 07/02/2020, pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parteprivata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichiaffidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022(rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione diadesione;che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossionesono estinti;l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciatinel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasititolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e nonrimborsabili; è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza aisensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14961/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris