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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09352/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di un motociclo parcheggiato lungo la pubblica via, commesso il 27 settembre 2016, reato aggravato dalle esposizione del bene alla pubblica fede (artt. 624, 625, comma primo, n. 7 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso - che pur denunciando la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. si limita a chiedere la qualificazione del fatto come tentativo - è generico poiché si fonda su una ricostruzione parziale dei fatti (l'imputato ha tentato di mettere in moto il veicolo quando sono sopraggiunti i Carabinieri) senza considerare che il complice dell'imputato è riuscito a impossessarsi del motociclo (fuggendo con lo stesso e facendo perdere le proprie tracce) e che il bene sottratto è stato ritrovato solo a distanza di tre giorni dal fatto (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il furto di un motociclo parcheggiato lungo la pubblica via, commesso il 27 settembre 2016, reato aggravato dalle esposizione del bene alla pubblica fede (artt. 624, 625, comma primo, n. 7 cod. pen.); Considerato che l'unico motivo di ricorso - che pur denunciando la violazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen. si limita a chiedere la qualificazione del fatto come tentativo - è generico poiché si fonda su una ricostruzione parziale dei fatti (l'imputato ha tentato di mettere in moto il veicolo quando sono sopraggiunti i Carabinieri) senza considerare che il complice dell'imputato è riuscito a impossessarsi del motociclo (fuggendo con lo stesso e facendo perdere le proprie tracce) e che il bene sottratto è stato ritrovato solo a distanza di tre giorni dal fatto (cfr. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 09352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris