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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2026

Cassazione n. 27242/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 03/02/2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di AuroraSpanò ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato e ha rideterminato lapena finale in anni ventitrè di reclusione.2.

Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dai difensori diAurora [OSCURATO:PERSONA] che con un unico motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 e 671 cod.proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio, violazione del principiodi proporzionalità e carenza di motivazione.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato,il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne,ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a normadell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dalgiudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare diun potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satelliteex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controlloeffettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01)In questi termini si sono pronunciate anche le sezioni unite dellaCassazione: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene).(Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01)3.

Alla luce dei principi sopra esposti non può che osservarsi che lamotivazione del provvedimento impugnato indica in modo sintetico e per richiamile ragioni degli aumenti dei quali la difesa lamenta la misura assai prossima allepene applicate nelle singole sentenze indicate nell’istanza.E tuttavia, pur potendo rientrare tali commisurazioni entro i confini dellevalutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, vi è comunque nelpercorso motivazionale una violazione dell’obbligo di specifica indicazione di ognisingola misura di aumento per ciascuno dei reati satelliti.Il vincolo della continuazione è stato riconosciuto tra i fatti oggetto delleseguenti sentenze:1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 05/12/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni18 e mesi 6 per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A), di cui agli artt.81 e 644 cod. pen. (capo QQ), di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. (capo RR), dicui agli artt. 81 e 629 cod. pen. (capo TT), di cui agli artt. 81 e 610 cod. pen.(capo UU), di cui agli artt. 81 e 610 cod. pen. (capo VV), di cui agli artt. 110 e582 cod. pen. (capo WW) e di cui all’art. 629 cod. pen. (capo BBB);2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 16/06/2011, che ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 emesi 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 644cod. pen.;3) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 01/10/2024 che ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad anni otto e mesi duedi reclusione ed euro 1.300,00 di multa per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.(capo A) e per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. (capo B).Il giudice dell’esecuzione ha considerato reato più grave quello di cui all’art.416-bis cod. pen., già ritenuto più grave dalla sentenza sub 1) della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 05/12/2020.Ha quindi ritenuto di calcolare la pena nella stessa misura della sentenza sub1) per il reato più grave, mantenendo gli stessi aumenti per i reati satelliti,ritenendoli già congruamente determinato e legittimamente rinviando allamotivazione del giudice della cognizione.Ha tuttavia effettuato successivamente un aumento di un anno e sei mesiper il reato di cui alla sentenza sub 2) e uno analogo e unico (nonostante siariferibile a due reati) pari ad un anno e sei mesi complessivi per i reati di cui allasentenza sub 3).Tali aumenti, forfettari e immotivati, sono stati determinati in mancanzaaltresì di un’adeguata motivazione comparativa tra le frazioni di aumentoapplicate per i reati satellite della sentenza sub 1) e quelli delle altre sentenze,né si è tenuto in considerazione il fatto che non tutte le condotte sonoriconducibili alle medesime fattispecie criminose.4.

Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinviodinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudicedell’esecuzione in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, cheha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623,comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui nonprevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento ilgiudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento origetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della misuradegli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto allacorte di appello di Reggio CalabriaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 03/02/2026, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di AuroraSpanò ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto dellesentenze sub 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato e ha rideterminato lapena finale in anni ventitrè di reclusione.2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso dai difensori diAurora [OSCURATO:PERSONA] che con un unico motivo hanno denunciato, ai sensi dell’art. 606,comma 1 lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 125 e 671 cod.proc. pen. con riferimento al trattamento sanzionatorio, violazione del principiodi proporzionalità e carenza di motivazione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di reato continuato,il giudice dell'esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne,ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a normadell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dalgiudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sullapena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reatosatellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base delnuovo computo» (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 - 01).Inoltre «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione delladisciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare diun potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione dellapena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satelliteex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controlloeffettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena,non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplodella pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 - 01)In questi termini si sono pronunciate anche le sezioni unite dellaCassazione: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01)3. Alla luce dei principi sopra esposti non può che osservarsi che lamotivazione del provvedimento impugnato indica in modo sintetico e per richiamile ragioni degli aumenti dei quali la difesa lamenta la misura assai prossima allepene applicate nelle singole sentenze indicate nell’istanza.E tuttavia, pur potendo rientrare tali commisurazioni entro i confini dellevalutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, vi è comunque nelpercorso motivazionale una violazione dell’obbligo di specifica indicazione di ognisingola misura di aumento per ciascuno dei reati satelliti.Il vincolo della continuazione è stato riconosciuto tra i fatti oggetto delleseguenti sentenze:1) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 05/12/2020, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni18 e mesi 6 per i reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A), di cui agli artt.81 e 644 cod. pen. (capo QQ), di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. (capo RR), dicui agli artt. 81 e 629 cod. pen. (capo TT), di cui agli artt. 81 e 610 cod. pen.(capo UU), di cui agli artt. 81 e 610 cod. pen. (capo VV), di cui agli artt. 110 e582 cod. pen. (capo WW) e di cui all’art. 629 cod. pen. (capo BBB);2) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 16/06/2011, che ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 emesi 4 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 644cod. pen.;3) sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],irrevocabile dal 01/10/2024 che ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] ad anni otto e mesi duedi reclusione ed euro 1.300,00 di multa per il reato di cui all’art. 644 cod. pen.(capo A) e per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. (capo B).Il giudice dell’esecuzione ha considerato reato più grave quello di cui all’art.416-bis cod. pen., già ritenuto più grave dalla sentenza sub 1) della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile dal 05/12/2020.Ha quindi ritenuto di calcolare la pena nella stessa misura della sentenza sub1) per il reato più grave, mantenendo gli stessi aumenti per i reati satelliti,ritenendoli già congruamente determinato e legittimamente rinviando allamotivazione del giudice della cognizione.Ha tuttavia effettuato successivamente un aumento di un anno e sei mesiper il reato di cui alla sentenza sub 2) e uno analogo e unico (nonostante siariferibile a due reati) pari ad un anno e sei mesi complessivi per i reati di cui allasentenza sub 3).Tali aumenti, forfettari e immotivati, sono stati determinati in mancanzaaltresì di un’adeguata motivazione comparativa tra le frazioni di aumentoapplicate per i reati satellite della sentenza sub 1) e quelli delle altre sentenze,né si è tenuto in considerazione il fatto che non tutte le condotte sonoriconducibili alle medesime fattispecie criminose.4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinviodinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudicedell’esecuzione in diversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, cheha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623,comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui nonprevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento ilgiudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento origetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reatocontinuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della misuradegli aumenti per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto allacorte di appello di Reggio CalabriaCosì è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]