CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che entrambi i motivilricorso, oltre a sollecitare, per di più in termini generici, apprezzamenti di merito e una lettura alternativa delle evidenze probatorie, operazioni estranee al giudizio di legittimità, sono manifestamente infondati. La sentenza impugnata, in conformità alle valutazioni espresse dal Tribunale ed in puntuale risposta ai rilievi dedotti nell'atto di appello, ha eslcuso che gli agenti operanti, durante le operazioni di controllo che hanno consentito l'accertamento della violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione ella sorveglianza speciale, abbiano bussato all'abitazione sbagliata. Al riguardo è stato evidenziato che la targhetta del citofono riportava il nominativo della famiglia Freschi e che il riferimento ad un piano diverso da quello dove era posta l'abitazione controllata costituiva un mero refuso stante la corretta indicazione contenuta nella medesima annotazione di servizio Nessun elemento specifico è stato indicato per desumere la prospettata minima offensività del fatto che è stata ritenuta insussistente, con valutazione tutt'altro che illogica, alla luce della reiterazione delle condotte delittuose. La pena base, peraltro non particolarmente distante dal minimo edittale, è stata determinata, a prescindere dalla concessione delle attenuanti generiche e dalla riduzione per il rito abbreviato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 ma