CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2016
Cassazione n. 00164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 8657/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese spa, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere A. da Brescia nr. 9 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difende, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa in persona del Curatore dr. [OSCURATO:PERSONA] , intimato avverso il decreto del Tribunale di Ferrara, di cui al procedimento nr.3813/2015 edepositato in data 1/3/2016. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto ex art 99 l. fall. depositato in data 1/3/2016 , il Tribunale di Ferrara ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena spa, in nome e per conto di MPS [OSCURATO:PERSONA] per le Imprese spa (breviter MPS), allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] spa; con esso il G.D. aveva rigettato la domanda di ammissione in chirografo del credito di € 2.534.348,25 per effetto della fideiussione rilasciata da Partxco spa a garanzia delle obbligazioni contratte dalla [OSCURATO:PERSONA] spa verso un pool di Banche tra le quali figurava anche MPS. 1.1 Rilevava il Tribunale emiliano che non era stata fornita la prova della sussistenza della fideiussione prestata da Partxco a favore di MPS, essendo stati prodotti documenti che menzionavano quale Banca finanziatrice la Cassa di Risparmio di Ferrara ed indicavano quale soggetto prestatore della garanzia la diversa società Sinteco spa. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motiviillustrati con memoria; il Fallimento non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 93,94,95,96,99 l.fall., 112, 113 115 e 116 cpc in relazione all’art 360 1° comma nr 3 cpc, per avere il Tribunale non correttamente valutato la documentazione prodotta che faceva chiaramente riferimento a contratti di fideiussione prestati da Sintaco spa, poi divenuta Partxco spa, a garanzia di due finanziamenti erogati a [OSCURATO:PERSONA] spa da un gruppo di Banche che comprendevano anche MPS. 1.1 Il secondo motivo deduce violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr. 4 cpc;il decreto sarebbe nullo , in quanto del tema dell’individuazione del soggetto che ha rilasciato la fideiussione non si è discusso nella fase dell’accertamento dello stato passivo posto che il curatore non aveva messo in discussione la diversità delle società Sinteco spa e Partxco, essendo emerso dalla documentazione prodotta dalla creditrice che, con verbale di assemblea avanti al [OSCURATO:PERSONA] in data 12/9/2007,si era provveduto alla variazione della denominazione sociale della soc. Sinteco spa in Partxco spa. 2 Il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente per ragioni di ordine logico, in quanto investe quella che è la ratio decidendi che sorregge l’impugnata sentenza, è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento del primo motivo. 2.1 La censura pur rubricata sotto la violazione dell’art 112 cpc può essere sussunta nello schema del vizio di cui all’art. 360 nr 5 cpc. 2.2 Questa Corte, anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. 17931/2013) , ha affermato il principio secondo cui nel caso di impropria intestazione del denunciato vizio di legittimità, ove la Corte possa tuttavia agevolmente procedere, sulla base delle argomentazioni esposte a sostegno del motivo, alla corretta qualificazione dello stesso, deve escludersi l’inammissibilità del mezzo d'impugnazione ( cfr. Cass 7981/2007, 12929/2007, 23794/2011, 14026/2012). 2.3 Nel caso in esame la ricorrente, nell’articolazione della doglianza intitolata “nullità ex art. 360 nr 4 cpc anche in relazione all’art 112 cpc”, in realtà ascrive al Tribunale di Ferrara di aver affermato la diversità dei soggetti Partxco spa e Sinteco spa , non tenendo conto che la Banca aveva allegato e dimostrato che i soggetti erano gli stessi in virtù della mera variazione di denominazione di cui al verbale di assemblea 12/9/2007. 2.4 Il Tribunale ha completamente obliterato l’esame del fatto storico, dedotto dalla Banca, della variazione della denominazione della società Sinteco spa in Partaxco spa che risulta, peraltro, documentato dalla visura camerale storica acquisita nel presente giudizio, dove viene annotato al protocollo nr. 64673/2007 del 15/10/2007 l’iscrizione della “variazione della denominazione, denominazione precedente; Sinteco spa” con atto del 12/9/2007. 3 In accoglimento del secondo motivo l’impugnato decreto va dunque cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione,cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso i