CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40603/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado ai sensi degli artt. 624-bis e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., ha riqualificato il fatto ex art. 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen., riducendo l'entità della pena inflitta; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputata, non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità in quanto mira a u a rivalutazione delle fonti di prova; Ritenuto che il secondo motivo, che contesta la configurabilità della aggravante della destrezza, è inedito, perché il punto non ha formato oggetto di devoluzione al giudice di appello; Considerato che il terzo motivo, che contesta l'ammontare delle spese liquidate in favore della parte civile in euro 1.300,00, è generico, poiché non spiega le ragioni per le quali detta somma non sarebbe congrua (a fronte, peraltro, di un importo così esiguo); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso