CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00389/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6510/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, sez. staccata di Brescia , n. 1697 / 23 / 20 , depositata i l 22/7/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Claudio e [OSCURATO:PERSONA], soci accomandanti della Gestal di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], impugnavano gli avvisi di accertamento per maggiore l’IRPEF 2011 a loro imputata ex art. 5 T . U . I . R . all’esito di un controllo fiscale nei confronti della società. Erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati per euro 41.234,00, con rilievi nei confronti della società a fini IVA e IRAP.Il reddito da ripartire ai fini IRPEF ai soci ex art. 5 t.u.i.r., atteso che era stata dichiarata una perdita,era stato calcolato in euro 35.253,00. 2.Con la sentenza impugnata della C . T . R . della Lombardia , sez. staccata di Brescia, veniva confermata la sentenza della C . T . P . di Brescian. 445/2017, che aveva respinto il ricorso dei ricorrenti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tempestive le notifiche degli avvisi di accertamento ai due soci perché richieste prima del 31/12/2016. Per il giudice di secondo grado non era fondata l’eccezione relativa alla mancata integrazionedel contraddittorio tra società e soci poiché i soci accomandanti non avevano chiesto di sospendere il giudizio sino all’esito di quello nei confronti della società, anche perché l’atto di accertamento notificato alla società non era stato impugnato dal socio accomandatario . L a definitività dell’avviso di accertamento notificato alla società produceva effetto anche nel procedimento nei confronti degli accomandanti. 3.I soci accomandanti avevano separatamente impugnato l’avviso di ricevimento ricevuto dalla società per l’anno 2011 per maggiori IVA e IRAP. Nonostante l’Ufficio in quel giudizio si fosse difeso adducendo che l’avviso relativo alla società era stato notificato ai soci accomandanti solo “ per conoscenza ” e che l’avviso destinato alla società non era stato impugnato, la sentenza della CTP di Piacenza n. 195/2018 aveva accolto l’eccezione pregiudiziale dei ricorrenti, ritenendo che l’Agenzia fosse decaduta dal potere di accertamento nei loro confronti perché gli atti erano stati notificati oltre il termine di decadenza, per poi affermare che l’avviso societario(l’atto in quella sede impugnato) era definitivo a seguito della mancata tempestiva impugnazione. 4.Contro la sentenza Claudio e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 5. L ’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso . 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti deduc ono , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. , la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c. e 76 d.P.R. n. 131 del 1986 in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto valida la notifica perfezionatasi nei loro confronti il 2/1/2017, nonostante la decadenza verificatasi in data 31/1/2016. La sentenza ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione, limitandosi a ricordare che l’Agenzia delle entrate aveva chiesto di effettuare la notifica tramite messo comunale in data 1/12/2016. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la violazione dell’art. 102 c.p.c. per omessa integrazione del contraddittorio da parte della CTR nei confronti della società e di tutti i soci ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, nonostante l’esistenza di un litisconsorzio necessario. 3. Il secondo motivo sull’omessa integrazione del contraddittorio è fondato e assorbente , con la precisazione che l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi (la società e il socio accomandatario) avrebbe dovuto avvenire anchenel giudizio di primo grado e non solo nel giudizio di appello. Occorre aggiungere che non è stato documentato il passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Piacenza n. 195/2018, relativa al giudizio in cui i soci accomandanti hanno impugnato l’avviso di accertamento societario, e quindi non si pone la questione del valore da riconoscere al giudicato formatosi in quel giudizio. Nel controricorso l’Agenzia delle entrate ha precisato che quella sentenza sia stata impugnata. 3.1 Ai fini delle imposte sui redditi, l’imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina, in sede d’impugnazione, un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Il principio è stato definitivamente affermato da Cass., Sez. U., 14815/2008: “l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (per recenti applicazioni del principio nei confronti di una società in accomandita semplice, Cass. 7026/2018 e Cass. 33260/2024). 3.2 L’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità del “simultaneus processus” nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, comma 2, del d.P.R.n. 600 del 1973 e 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Qualora, peraltro, l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette e IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass. 21340/2015, Cass.26071/2015 e Cass. 10550/2025). 3.3 L a necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso deve essere esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto. Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, secondo comma, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che, con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio(Cass. 29843/2017, Cass. 2224/2021 e Cass. 11944/2025). 3.4 Le argomentazioni contenute nella sentenza sul litisconsorzio necessario, ribadite nel controricorso dalla difesa erariale, non sono condivisibili. In presenza di un’ipotesi dilitisconsorzio necessario, la circostanza che l’avviso di accertamento della società non fosse stato impugnato né dal legale rappresentante della società né personalmente dal socio accomandatario rimane priva di rilevanza perché, a prescindere dalla mancanza d’iniziative processuali della società e del socio accomandatario, la causa non avrebbe potuto essere decisa limitatamente ai due soci accomandanti. Il contraddittorio doveva comunque essere integrato su ordine del giudice ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, anche mancando una richiesta di una delle parti, sia nei confronti della società chedel socio accomandatario. 4. Deve pertanto dichiararsi la nullità del l’intero giudizio che travolge entrambe le sentenze dei gradi di merito e determina la rimessione degli attialla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia, che disporrà l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Gestal di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] per poi valutare il merito della controversia e regolare le spese, comprese quelle del grado di legittimità. P.Q.M pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità del l’intero giudizio e rimette la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo