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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'istanza di trattazione orale da parte della difesa OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso con cui si deducono la violazione degli artt. 47 e 385 cod. p.en. e vizi di motivazione quanto a valutazione degli atti processuali. sul dedotto errore da parte del ricorrente della vigenza dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con giudizio logico e completo fondato su elementi di fatto debitamente apprezzati, ha rilevato come non fosse credibile che il ricorrente, su consiglio del precedente difensore, fosse convinto della reviviscenza di una precedente autorizzazione lavorativa che risultava, in ogni caso, incompatibile, per luogo e giornata, rispetto alla precedente autorizzazione; rilevato che il procedimento viene celebrato esclusivamente in forma non partecipata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'istanza di trattazione orale da parte della difesa OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso con cui si deducono la violazione degli artt. 47 e 385 cod. p.en. e vizi di motivazione quanto a valutazione degli atti processuali. sul dedotto errore da parte del ricorrente della vigenza dell'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per svolgere attività lavorativa sono riproduttivi di identiche questioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, con giudizio logico e completo fondato su elementi di fatto debitamente apprezzati, ha rilevato come non fosse credibile che il ricorrente, su consiglio del precedente difensore, fosse convinto della reviviscenza di una precedente autorizzazione lavorativa che risultava, in ogni caso, incompatibile, per luogo e giornata, rispetto alla precedente autorizzazione; rilevato che il procedimento viene celebrato esclusivamente in forma non partecipata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris