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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08864/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/19511 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 23 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 10 ottobre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 76, comma 4-bis, e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basata su un fatto che sarebbe diverso da quello oggetto di contestazione, nonché in ragione della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243833).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati non dalla sussistenza o meno di una convivenza tra l'imputato e la teste Sieri, quanto piuttosto dal tenore di vita e dalla disponibilità di risorse da parte dell'imputato (come risultanti dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo) valutate come del tutto incompatibili con il dichiarato reddito prossimo allo zero.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/19511 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 23 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Torino il 10 ottobre 2019, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 76, comma 4-bis, e 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali deduce violazione di legge in relazione alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, basata su un fatto che sarebbe diverso da quello oggetto di contestazione, nonché in ragione della ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su una doglianza che si risolve nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma solo apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243833). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), rappresentati non dalla sussistenza o meno di una convivenza tra l'imputato e la teste Sieri, quanto piuttosto dal tenore di vita e dalla disponibilità di risorse da parte dell'imputato (come risultanti dalle stesse dichiarazioni di quest'ultimo) valutate come del tutto incompatibili con il dichiarato reddito prossimo allo zero. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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