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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 18404/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03G5D2R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1,J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 16/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in data 06/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 e all'art. 629 cod. pen.

Considerato che il motivo di ricorso - che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione agli episodi di spaccio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al sequestro di sostanza stupefacente, alle dichiarazioni di un teste ed alle intercettazioni telefoniche; ugualmente inammissibili risultano altresì le censure relative alla condanna per gli episodi estorsivi, di cui ai capi b) e d), incentrate sulle dichiarazioni della vittima e sulla testimonianza dell'ufficiale di p.g. che effettuò le indagini (terzo e quarto motivo). considerato che il secondo motivo relativo alla prescrizione dei reati sub a) e c), entrambi ex art. 73, quinto comma d.p.r. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il riconoscimento della contestata recidiva reiterata ex art.99, quarto comma cod. pen. determina l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione del termine ex art. 161 cod. pen.; ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto, infatti, della recidiva ad effetto speciale ancorché - come nel caso di specie (cfr. sentenza di primo grado) - sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04/04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03G5D2R) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1,J [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 16/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Urbino in data 06/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 e all'art. 629 cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso - che contesta il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. in relazione agli episodi di spaccio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 4 e seguenti della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento al sequestro di sostanza stupefacente, alle dichiarazioni di un teste ed alle intercettazioni telefoniche; ugualmente inammissibili risultano altresì le censure relative alla condanna per gli episodi estorsivi, di cui ai capi b) e d), incentrate sulle dichiarazioni della vittima e sulla testimonianza dell'ufficiale di p.g. che effettuò le indagini (terzo e quarto motivo). considerato che il secondo motivo relativo alla prescrizione dei reati sub a) e c), entrambi ex art. 73, quinto comma d.p.r. 309/90, è manifestamente infondato, in quanto il riconoscimento della contestata recidiva reiterata ex art.99, quarto comma cod. pen. determina l'aumento di due terzi del tempo ordinario e del periodo di sospensione del termine ex art. 161 cod. pen.; ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto, infatti, della recidiva ad effetto speciale ancorché - come nel caso di specie (cfr. sentenza di primo grado) - sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/
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